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"Modifiche al D.Lgs. 81: formazione, valutazione e modelli semplificati"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
06/09/2013 -
Presentiamo la terza parte dell’approfondimento dell’avvocato
Rolando Dubini relativa all’analisi delle novità in materia di
sicurezza, igiene e antincendio prodotte dalla conversione in legge
ordinaria del decreto legge 69/2013. La seconda parte ha
approfondito le semplificazioni del quadro amministrativo e normativo
con riferimento ai volontari, al sovraintendente alla
cooperazione/coordinamento e all’esonero dal DUVRI.
4. Valutazione di
tutti i rischi presenti durante l'attività lavorativa: tre modalità di
effettuare l'adempimento
A
seguito della legge di conversione n. 98/2013,
la valutazione dei rischi può essere effettuata secondo tre modalità,
che il datore di lavoro può scegliere liberamente qualora ricorrano le
condizioni previste dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008:
1.
valutare tutti i rischi secondo criteri
liberamente definiti dal datore di lavoro, che dovrà però esplicitarli come
prevede l'articolo 28 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 (ai sensi del
quale “la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di
lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità,
in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di
pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”);
2.
valutare tutti i rischi utilizzando le
procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'art. 29 D.Lgs. n.
81/2008 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi), ma anche 6
bis e 7 che prevedono quanto segue:
Art.
29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
(...)
5.
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la
valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure
standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). (…) Quanto
previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo
31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
6.
I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la
valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui
all’articolo 6, comma 8, lettera f). (...)
6-bis.
Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle
aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV [Cantieri
Mobili e Temporanei], sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui
all’articolo 28.
7.
Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle
seguenti aziende:
a)
aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b)
aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi
chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi
all’esposizione ad amianto”. |
3.
valutare tutti i rischi utilizzando il
modello ministeriale previsto dall'articolo 29 comma 6 ter del D.Lgs. n.
81/2008 per le attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali,
sulla base di criteri e parametri oggettivi, decreto che dovrà essere emanato
in futuro, lasciando quindi in sospeso la possibilità per i datori di lavoro di
ricorrere a questa terza modalità di valutazione dei rischi:
Art.
29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
(...)
6-ter.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare,
sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di
infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri
oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle
malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il
decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale,
fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che
operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono
dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli
17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di
utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente
articolo.
(...) |
5. Formazione degli
addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed
esterni e dei lavoratori
La
Legge n. 98/2013 modifica l'articolo 32, ma anche il 37, del D.Lgs. n. 81/2008
e ribadisce un principio di ragionevolezza già comparso per quel che riguarda
la formazione di lavoratori, dirigenti e preposti nell'Accordo
Stato Regioni del 25 luglio 2012.
Detto
Accordo difatti stabiliva che «al fine di evitare la ripetizione di percorsi
formativi tali – per numero di ore, contenuti e argomenti, oltre che per
modalità di aggiornamento – da essere equivalenti o superiori a quelli oggetto
di regolamentazione da parte degli accordi del 21 dicembre, si ritiene che la
dimostrazione dell’avvenuta effettuazione di attività formativa (sia realizzata
precedentemente alla pubblicazione degli accordi che svolta in vigenza dei
medesimi) coerente con le disposizioni di specifico riferimento costituisca
credito formativo ai fini di cui agli accordi citati».
Il
principio diventa generale ora, e vale anche per addetti e responsabili dei
servizi di prevenzione e protezione, e non solo per lavoratori, e si estende
pure ai loro rappresentanti, in forza del quale:
1.
nuovo art. 32 comma 5-bis: “
in tutti i casi di formazione e
aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti
dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti
per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è
riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e
dell'aggiornamento corrispondenti erogati”;
2.
nuovo art. 37 comma 14-bis: “in
tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto
legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in
tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e
dell'aggiornamento corrispondenti erogati”.
Questa
importante novità viene però sottoposta, a differenza di quanto prevedeva
l'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 che consentiva al Datore di Lavoro
l'autovalutazione di questo credito formativo (cosa del tutto legittima, posto
che anche il documento di valutazione dei rischi è una autovalutazione del
datore di lavoro) ad un appesantimento burocratico, che la lascia nel limbo
delle buone intenzioni con tempi tecnici tutti da verificare, ma sicuramente
non prima di un anno: “
Le modalità di riconoscimento del credito
normativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione
sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione
consultiva permanente di cui all'articolo 6“.
Questi
i nuovi commi degli articoli 32 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008:
Articolo
32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei
servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
(...)
5-bis.
In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto
legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in
tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del
servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la
durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti
erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per
mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente
di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a
rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del
presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e
sicurezza sul lavoro;
(...)
Articolo
37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
(...)
14-bis.
In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto
legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si
sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per
la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento
corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito normativo e
i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono
individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione
consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e
universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori,
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1,
lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione
sulla salute e sicurezza sul lavoro. |
6. Notifiche
all'organo di vigilanza competente per territorio
Viene
correttamente trasferito all'ente pubblico l'obbligo di fornire alla Asl le
informazioni che già possiede per far fronte all'obbligo di cui all'articolo 67
del D.Lgs. n. 81/2008 di
Notifica
all'organo di vigilanza competente per territorio dei nuovi insediamenti,
ma questo solo quando verrà approvato l'ennesimo decreto applicativo, nel
frattempo restano fermi gli obblighi attuali di notifica preventiva alla Asl a
cura del datore di lavoro.
Ecco
il nuovo art. 67 del D.Lgs. n. 81/2008:
Art.
67 (Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio
1.
In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a
lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni
di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto
della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza
competente per territorio i seguenti elementi informativi:
a)
descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di
esecuzione delle stesse;
b)
descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
2.
Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito
delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo
sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri
di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono
approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente
articolo.
3.
Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono
a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per
territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma
2.
4.
L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro
ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
5.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 1. |
7. Sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
Al
fine di dar finalmente vita al Sistema di qualificazione delle
imprese e dei
lavoratori autonomi previsto dall'articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008, a tutela
della qualità e sicurezza dell'attività svolta e dei committenti stessi, si
toglie alla Commissione Consultiva permanente e si trasferisce al Governo il
compito-potere di definire il sistema stesso, modificando l'articolo medesimo
come segue, posta l'impasse quinquennale nella quale si era arenata la
definizione di tale modalità di qualificazione delle imprese:
Articolo
27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi
1.
Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma
8, lettera g), sono individuati i settori, ivi compresi i settori della
sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri
finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e
dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza
sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e
conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla
base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sulla
applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi
nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle
tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni;
(...) |
8. Verifiche
periodiche di attrezzature
L'attuale
inefficiente sistema pubblico delle verifiche periodiche viene modificato introducendo
modalità razionali che consentono alle imprese di procedere comunque alle
verifiche avvalendosi se necessario di soggetti privati abilitati adeguatamente
responsabilizzati dalla norma, allo svolgimento delle stesse:
Articolo
71 - Obblighi del datore di lavoro
(...)
11.
Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le
attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche
volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini
di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima
verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel
termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura.
Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra
indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri
soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalitàdi cui al comma 13.
Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro
dalle ASL o, ove cio' sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da
soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità
di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi
del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti
all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e
tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al
presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro
effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro;
(...) |
9. Esoneri dagli
obblighi di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 sui Cantieri mobili e
temporanei
Prima
della riforma introdotta dalla Legge 98/2013 l'articolo 88, comma 2, la lettera
g-bis) del D.Lgs. n. 81/2008 disponeva che le misure del Capo I del Titolo IV
non si applicassero: “g-bis) ai lavori
relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e
riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato
X”.
Ora
vi è un
grandissimo ampliamento dei casi
di esonero dagli obblighi citati, poiché ora la disposizione è stata
sostituita dalla seguente:
«g-bis)
ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua,
condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata
presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione
o manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori
ai rischi di cui all'allegato XI ».
La
stessa applicazione del Titolo IV verrà ridefinita con il solito Decreto
Ministeriale da emanare per i settori degli spettacoli musicali e
cinematografici, e teatrali e per le manifestazioni fieristiche, il che in
vista dell'Expo 2015 di Milano assume un ulteriore interesse:
2-bis.
Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli
musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche
tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle
relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che
deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013. |
10. Modelli
semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano
di sicurezza e di coordinamento (PSC), e del fascicolo dell'opera
La
Legge n. 98/2013 introduce il nuovo articolo 104 bis del D.Lgs. n. 81/2008 che
prevede l'ennesimo Decreto Ministeriale di individuazione di
modelli semplificati per la redazione
del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1,
lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100,
comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera
b), “ fermi restando i relativi obblighi”.
Importante
precisazione, quest'ultima, che significa che
i “modelli semplificati” dovranno comunque rappresentare una
valutazione di tutti i rischi lavorativi, nessuno escluso, e includere sempre e
comunque tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione.
Della
bontà dei modelli non si può dire nulla fino a che non verranno emanati:
Art.
104-bis. – Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili
1.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della
salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano
operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano
di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del
fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi
restando i relativi obblighi. |
Si
tratterà di vedere la qualità dei modelli proposti, che potrebbe essere tale da
innalzare il livello non eccelso oggi esistente, in non pochi cantieri, dei
documenti stessi.
11. Proroghe di
adempimenti antincendio
Per
le
attività a basso rischio d'incendio
di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151, indicate dall'art. 11 comma 4 di detto articolo viene prevista
una
diluizione di termini per gli
adempimenti di legge in materia di antincendio:
Art.
38 del DL 69/2013 convertito con Legge 98/2013 - Disposizioni in materia di
prevenzione incendi
1.
Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla
presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato
decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle
competenti autorità.
2.
Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo
comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di
cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del
2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. |
Rolando Dubini, avvocato in
Milano
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