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"Decreto del fare: la soppressione delle certificazioni sanitarie"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
09/09/2013 -
Pubblichiamo un articolo tratto dal sito medicocompetente.it che
riguarda la soppressione di numerose certificazione sanitarie nel
“Decreto del fare”.
Certificati SI, Certificati NO, Certificati boh….la schizofrenia del
Legislatore. L’Italia la terra dei cachi!
Nel cosiddetto "Decreto del
fare", approvato come molti decreti importanti sempre a cavallo di
ferragosto, tra le tante disposizioni cui dar seguito, ve ne è una, specifica,
che riguarda la soppressione di numerose certificazione sanitarie, quasi tutte
condivisibili, ma una francamente ci ha colpito per la sua
"tempestività" e "celerità".
Ci riferiamo a quella che
statuisce che "..per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale
di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l'obbligo di
certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale..." peccato che
detta certificazione dopo una incubazione di un anno del Decreto Balduzzi, era
stata resa obbligatoria con un decreto entrato in vigore poche decine di giorni
prima.
L'autore, il Dr Adriano Ossicini,
Sovrintendente Medico Generale Reggente dell'INAIL, effettua una ricostruzione
storica di quanto accaduto evidenziando discrasie incompatibili con una
corretta gestione della salute, confermando, ahimè, le idee poco chiare assunte
dal legislatore, su come veramente tutelare la salute del cittadino, sia negli
stili di vita come in questo caso, che del cittadino lavoratore, vedasi le
tematiche del D.Lgs 81/2008 come per esempio l' allegato 3B.
La tematica relativa alla
certificazione per attività ludico/amatoriale, ma anche sportiva non agonistica
sembrava aver trovato il giusto inquadramento, dopo oltre trenta anni, con
l'emanazione in G.U. n.169 del 20 luglio 2013 del Decreto del Ministero della
salute di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali e, il Turismo e lo
Sport, del 24 aprile 2013 in applicazione dell'art.7, comma 11 del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189.
Il titolo del primo articolo ben
specificava l'ambito in cui doveva essere inserita la nuova normativa, cioè
quella della tutela della salute; infatti si legge che il decreto era stato
emanato "..ai fini di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano
un'attività sportiva non agonistica o amatoriale.." ed a tal fine venivano
indicate tre distinte procedure di "certificazione" relativa ad
attività sportiva "ludico/amatoriale", attività sportiva non
agonistica ed attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare,
con delle linee guida ben precise cui il medico si doveva attenere;
puntualmente veniva segnalato il percorso da effettuare per rilascio delle
certificazioni.
Non ci interessa esaminare la
problematica relativa all'attività sportiva non agonistica, anche se la stessa
ha avuto alcune variazioni in pejus dalle modifiche del " decreto del fare",
ma ci soffermeremo sulla cosiddetta "attività ludico/amatoriale".
Ebbene nel decreto citato del
luglio 2013 vi era un esaustivo allegato (All. a) che indicava un percorso
chiaro per i controlli medici per l'attestazione dell'idoneità all'attività
ludico motoria, dividendo i soggetti i tre classi, diciamo così, di
"rischio" potenziale per la salute; percorso da effettuare più che
condivisibile visto che il principio basilare della noma era quelle di tutelare
la salute del cittadino che praticava un'attività sportiva amatoriale.
Come sopra detto, a tale
normativa, si arrivava dopo un lungo percorso iniziato nell'estate del 2012 con
un decreto dal titolo inequivocabile "Decreto Legge 13 settembre 2012, n.
158, Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più
alto livello di tutela della salute", altrimenti conosciuto come Decreto
Balduzzi che, nel successivo decreto attutivo dell'aprile 2013, aggiungeva che
tale procedure erano disposte al fine di avere "garanzie sanitarie
mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per
l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti"; certo fa un po'
effetto la dizione disposizioni "URGENTI" se poi come abbiamo visto solo
nell'estate corrente, il decreto attuativo finale ha avuto luce (20/7/2013),
entrato in vigore solo il 4 agosto 2013 in quanto la disposizione di legge ,
esplicitamente afferma. che il Decreti, se non altrimenti disposto,
"..divengono obbligatori nel decimo quinto giorno successivo a quello
della pubblicazione.".
Tanto il decreto era atteso che,
subito dopo la sua emanazione, online, dai molte associazioni sportive e non,
veniva positivamente commentato, per l'innovazione e per la validità del
contenuto stesso; una per tutte segnaliamo una Circolare del CONI, massimo
organo nel campo dello Sport che in data 25 luglio a cinque giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, illustrava dettagliatamente le novità
scaturite dal decreto riportando integralmente la normativa.
A questo punto trattavisi, dopo
una lunga gestazione, di dare corso a quanto ivi previsto al fine della
"tutela della salute del cittadino" per poi verificarne nel futuro a
medio termine la validità concreta.
L'importanza della regolamentazione
di dette "attività ludico/amatoriale" era sentita da anni, in quanto
non c'era una vera e propria regolamentazione certa, anche in relazione allo
svolgimento di tale attività presso "Palestre o similari", che dava
adito a diverse interpretazioni; si veda il trentennale decreto ministeriale
del 28 febbraio 1983 "Nome per la tutela sanitaria dell'attività a non
agonistica" abrogato proprio con il decreto citato.
Stando così le cose, tale nuova
normativa ci appariva veramente, visto la chiarezza del percorso da seguire per
la certificazione, come vera "tutela della salute" del cittadino.
Invece, solo cinque giorni dopo
l'entrata in vigore della norma, nella notte del 9 agosto alla Camera, il tutto
veniva ufficialmente azzerato.
In prima lettura al Senato, il 5
agosto, nel decreto del fare, compariva come d'incanto un articolo 42 bis, che
in seconda lettura alla Camera veniva definitivamente approvato, che recitava
come un ossimoro "Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini
promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario
nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso
l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale previsto
dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal
decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013"
Francamente affermare che si
salvaguardia la salute facendo meno controlli di base ci sembra un concetto del
tutto nuovo, ai limiti dello "stravagante", per questo abbiamo
scritto nel titolo "Certificati SI, Certificati NO, Certificati boh....la
schizofrenia del Legislatore.".
Certo, confrontando cosa
prevedeva il decreto attuativo, vedi subito sotto, con decorrenza dal 4 agosto
2013 (G.U. 20.7.2013) in merito all'attività ludica/amatoriale dopo un anno di
gestazione e previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, e cosa ora invece
NON prevede il nuovo decreto pubblicato in G.U. il 20 agosto 2013, ci crea non
poche perplessità sul nuovo NON percorso!
La norma abrogata prevedeva che
per l'attività attività amatoriale (ovvero non regolamentata da organismi
sportivi e non occasionale) il cittadino doveva sottoporsi a controlli medici
periodici secondo indicazioni precise:
- gli uomini fino a 55 anni e le
donne fino ai 65, senza evidenti patologie e fattori di rischio, potranno
essere visitati da un qualunque medico abilitato alla professione e il
certificato avrà valenza biennale;
- I soggetti che riportano almeno
due delle seguenti condizioni (età superiore ai 55 anni per gli uomini e ai 65
per le donne, ipertensione arteriosa, elevata pressione arteriosa differenziale
nell'anziano, l'essere fumatori, ipercolesteloremia, ipertrigliceridemia,
glicemia alterata a digiuno o ridotta tolleranza ai carboidrati o diabete di
tipo II compensato, obesità addominale, familiarità per patologie
cardiovascolari, altri fattori di rischio a giudizio del medico) dovranno
essere visitati necessariamente da un medico di medicina generale, un pediatra
di libera scelta o un medico dello sport, che dovranno effettuale un
elettrocardiogramma a riposo e eventualmente altri esami necessario secondo il
giudizio clinico. Il certificato dovrà essere rinnovato ogni anno;
- I soggetti con patologie
croniche conclamate diagnosticate dovranno ricorrere a un medico di medicina
generale, un pediatra di libera scelta, un medico dello sport o allo
specialista di branca, che effettuerà esami e consulenze specifiche e rilascerà
a proprio giudizio un certificato annuale o a valenza anche inferiore all'anno.
Il certificato andrà esibito
all'atto di iscrizione o di avvio delle attività all'incaricato della struttura
o del luogo dove si svolge l'attività.
Non sono tenuti all'obbligo della
certificazione le persone che svolgono attività amatoriale occasionale o
saltuario, chi la svolge in forma autonoma e al di fuori di contesti
organizzati, i praticanti di alcune attività con ridotto impegno
cardiovascolare, come le bocce (escluse le bocce in volo), biliardo, golf,
pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per
anziani, "gruppi cammino", e chi pratica attività ricreative come
ballo o giochi da tavolo. A tutte queste persone è comunque raccomandato un
controllo medico prima dell'avvio dell'attività.
Ora di tutto questo nulla è
rimasto!
Una breve cronistoria di quanto
accaduto può aiutare a far comprendere la "confusione" totale in cui
si è mosso il legislatore.
Il tutto è iniziato nell'estate
del 2012 , allorché con Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 il cui titolo
era: "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante
un più alto livello di tutela della salute», veniva deciso di rimettere mano al
vecchio D.M. 28 febbraio 1983 "Norme per la tutela sanitaria dell' attività
sportiva non agonistica" lasciando invariata la regolamentazione
dell'attività agonistica legata principalmente al D.M. 18 febbraio 1982.
Il decreto veniva approvato e
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e ne veniva
data attuazione con Decreto delegato il 24 aprile 2013, che entrava in vigore
il 4 di agosto 2013 dopo la pubblicazione in G.U. il 20.7.2013.
In particolare il decreto
definiva nel dettaglio le diverse tipologie di attività motorie e la
corrispondente certificazione richiesta, e segnatamente l'obbligo di
certificazione per l'attività amatoriale ludico-motoria di cui all'articolo 2,
nonché l'obbligo di certificazione di cui all'articolo 3 per l'attività
sportiva non agonistica e le linee guida per la loro attuazione concreta; tutto
ciò basato sulle risultanze del Gruppo di lavoro in materia, istituito con
decreto del Ministro della salute in data 14 febbraio 2013 e del richiesto
intervento del Consiglio Superiore di Sanità che dava parere favorevole.
Ebbene, da una attenta lettura
degli atti, dei lavori di Camera e Senato, facilmente reperibile online, in
merito al trasformazione del cosiddetto " Decreto
del fare", si evince che una decina di giorni prima della pubblicazione
in G.U. del decreto cha stabiliva le nuove norme in materia, vi era già stato,
in data 11 luglio 2013, alla Camera in sede Consultiva, un tentativo di
affossare il tutto allorché veniva proposto come letteralmente si legge di
modificare la "..la normativa posta dall'articolo 7, comma 11, del, cd.
«decreto Balduzzi», al fine di espungere dal testo la parte relativa
all'obbligo di certificazione medico sportiva ripristinando così la normativa
previgente in materia.", come a dire di azzerare TOUT-COURT tutto il
lavoro fatto nel corso degli ultimi dodici mesi, che allo scrivente appariva,
invece, un pregevole lavoro.
Tale modifica non passava in aula
che approvava, invece, l'originario testo con altre modifiche, nella seduta del
26 luglio 2013 e trasmesso al Senato; singolarmente al Senato in contemporanea
all'entrata in vigore del "Decreto Balduzzi", veniva proposta una
modifica meno tranchant di quella già bocciata alla Camera; con un articolo
aggiuntivo, art. 42 bis, si aboliva l'art. 2 del decreto Balduzzi che stava
entrando in vigore, sopprimendo l'obbligo di certificazione e quindi la visita
e tutto ciò che ne conseguiva, relativamente all'attività ludico motoria e
amatoriale, e si ridimensionava il percorso al fine del rilascio della
certificazione per l'attività sportiva non agonistica, demandando ai medici o i
pediatri di base di stabilire, annualmente, dopo anamnesi e visita, ulteriori
accertamenti, se ritenuti necessari, diversamente da quanto stabilito in
precedenza con un percorso preciso e puntuale; tale modifica veniva approvata,
con tutto il decreto, nella seduta del 5 agosto 2013, il giorno dopo, 4 agosto,
dell'entrata in vigore della normativa che invece lo prevedeva, e trasmesso
alla Camera, in seconda lettura, al fine di "esaminare esclusivamente le
modifiche introdotte dal Senato al novellato decreto..." cosi nei
documenti ufficiali.
La Camera riceveva il nuovo
decreto ed esprimeva alcune perplessità su tale specifica modifica: in
particolare nella relazione tecnica di accompagno si leggeva: " Clausole
abrogative generiche L'articolo 42-bis elimina "l'obbligo di
certificazione per l'attività ludico motoria e amatoriale previsto
dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2012, e dal conseguente
decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013", senza procedere
all'abrogazione delle richiamate disposizioni." e si aggiungeva che l'art.
42 bis che abrogava l'articolo 2 del DM di attuazione 24 aprile 2013 non
risultava corredata di relazione tecnica e si entrava nello specifico affermando
inequivocabilmente che " Il nuovo articolo 42-bis, introdotto nel corso
dell'esame al Senato, abolisce l'obbligo di certificazione per l'attività
ludico motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto
legge 158/2012[25] e dal conseguente Decreto del Ministero della salute 24
aprile 2013[26]. Per l' attività
sportiva non agonistica rimane l'obbligo di certificazione presso il medico
o pediatra di base anche se non sono più obbligatori accertamenti sanitari
quali l'elettrocardiogramma. Sono infatti i medici o i pediatri di base a
stabilire annualmente, dopo anamnesi e visita, ulteriori accertamenti, se
ritenuti necessari. Si rileva che la normativa vigente in materia è di
recentissima approvazione ed ha definito nel dettaglio le diverse tipologie di
attività sportive e la corrispondente certificazione richiesta. Intervenendo in
tale ambito, la norma in esame abroga l'obbligo di certificazione per
l'attività amatoriale ludico-motoria di cui all'articolo 2 del D.M. 24 aprile
2013, mentre le norme recate dall'articolo 3 dello stesso decreto, che
definiscono l'attività sportiva non agonistica e la certificazione per questa
richiesta, vengono modificate.", cioè un arretramento TOTALE ai fini della
reale tutela della salute del cittadino.
Ciò nonostante, per motivi di
urgenza, la modifica approvata in Senato con parere favorevole del relatore e
del rappresentane del Governo, veniva ratificata anche in seconda lettura alla
Camera, in quanto non ci sarebbe stato il tempo per un rinvio ad una seconda
lettura al Senato...così espressamente si legge nel resoconto!!!
Certamente le
"agognate" ferie erano più importanti della tutela della salute del
cittadino e comunque non si può non prendere atto che in maniera surreale si
affermi che "Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo
la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale
di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l'obbligo di
certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale..." e, non si
può non evidenziare che tutto ciò non poteva che significare che tutti coloro,
Gruppo di Lavoro istituito ad hoc e Consiglio Superiore di Sanità, che avevano
lavorato alla stesura delle linee guida erano dei perfetti incapaci che non
avevano capito nulla.
A qualcuno, si spera, debbano poi
rendere conto di questo dispendioso ed inutile lavoro!
Si dissente completamente da tale
nuova NON procedura e ci permettiamo di osservare che in campo preventivo
lavorativo, come noto, anche se non si può dirlo ad alta voce, si baratta da
sempre il diritto alla salute con l'occupazione, Taranto ma non solo docet, ora
si deve prendere atto che anche nel campo dell'attività ludico-motoria e
amatoriale si baratta il diritto alla salute con presunti aggravi di costi
economici tanto da far mettere online da un Senatore della Repubblica quanto
segue "Nel decreto del fare, grazie ad un nostro emendamento è stato
corretto il decreto Balduzzi, semplificando la promozione dello sport per
tutti; è stato abrogato l'obbligo di certificazione per l'attività ludico
motoria e amatoriale, sono stati eliminati così inutili costi per le famiglie e
il Servizio Sanitario Nazionale, che avrebbero disincentivato le famiglie ad
avere cura della propria salute attraverso la pratica sportiva".
Non si può non rimanere che
basiti di fronte a tali affermazioni; il lavoro svolto sia da una Commissione
di esperti che dal Consiglio Superiore di Sanità in merito all'utilità e
necessità di controlli preventivi prima di svolgere in maniera NON OCCASIONALE
l'attività ludico motoria amatoriale, è stato di colpo vanificato; non
effettuare, per noi, doverosi controlli non si comprende come possa incentivare
il cittadino ad avere cura della propria salute.
Condividiamo il parere espresso
dall'ex. Ministro della Salute Balduzzi che a caldo ha commentato in questa
maniera quanto accaduto "Abrogare in una notte cedendo ad alcune piccole
lobby una norma di qualche mese fa costata un lungo procedimento,
approfondimenti, finanche un parere del Consiglio superiore di sanità, non è
esercizio di saggezza legislativa».
Ci permettiamo, infine, di
chiosare un fatto reale.
Probabilmente sarebbe stato
contento, se la nuova normativa fosse entra in vigore prima, quel titolare di
una palestra che nel maggio scorso ha patteggiato davanti al GUP una pena a 2
anni e 2 mesi di reclusione per omicidio colposo per non aver chiesto il
certificato medico a un suo socio/iscritto, morto d'infarto a soli 49 anni
mentre correva sul tapis-roulant in quanto l'accusa "...ha sostenuto che
se il titolare della palestra avesse preteso come da norme di legge il
certificato, probabilmente la vittima avrebbe potuto accorgersi di soffrire di
una qualche patologia cardiaca e sarebbe stata messa in guardia." in
quanto sarebbe stato assolto in considerazione che la nuova normativa, ai fini
della tutela della salute non prevede alcun controllo preventivo!
Adriano Ossicini - Sovrintendente
Medico Generale Reggente INAIL
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