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"Decreto del fare: la soppressione delle certificazioni sanitarie"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

09/09/2013 - Pubblichiamo un articolo tratto dal sito medicocompetente.it che riguarda la soppressione di numerose certificazione sanitarie nel “Decreto del fare”.

Certificati SI, Certificati NO, Certificati boh….la schizofrenia del Legislatore. L’Italia la terra dei cachi!
 
Nel cosiddetto "Decreto del fare", approvato come molti decreti importanti sempre a cavallo di ferragosto, tra le tante disposizioni cui dar seguito, ve ne è una, specifica, che riguarda la soppressione di numerose certificazione sanitarie, quasi tutte condivisibili, ma una francamente ci ha colpito per la sua "tempestività" e "celerità".
 
Ci riferiamo a quella che statuisce che "..per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale..." peccato che detta certificazione dopo una incubazione di un anno del Decreto Balduzzi, era stata resa obbligatoria con un decreto entrato in vigore poche decine di giorni prima.
 
L'autore, il Dr Adriano Ossicini, Sovrintendente Medico Generale Reggente dell'INAIL, effettua una ricostruzione storica di quanto accaduto evidenziando discrasie incompatibili con una corretta gestione della salute, confermando, ahimè, le idee poco chiare assunte dal legislatore, su come veramente tutelare la salute del cittadino, sia negli stili di vita come in questo caso, che del cittadino lavoratore, vedasi le tematiche del D.Lgs 81/2008 come per esempio l' allegato 3B.
 
La tematica relativa alla certificazione per attività ludico/amatoriale, ma anche sportiva non agonistica sembrava aver trovato il giusto inquadramento, dopo oltre trenta anni, con l'emanazione in G.U. n.169 del 20 luglio 2013 del Decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali e, il Turismo e lo Sport, del 24 aprile 2013 in applicazione dell'art.7, comma 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
 
Il titolo del primo articolo ben specificava l'ambito in cui doveva essere inserita la nuova normativa, cioè quella della tutela della salute; infatti si legge che il decreto era stato emanato "..ai fini di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale.." ed a tal fine venivano indicate tre distinte procedure di "certificazione" relativa ad attività sportiva "ludico/amatoriale", attività sportiva non agonistica ed attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare, con delle linee guida ben precise cui il medico si doveva attenere; puntualmente veniva segnalato il percorso da effettuare per rilascio delle certificazioni.
 
Non ci interessa esaminare la problematica relativa all'attività sportiva non agonistica, anche se la stessa ha avuto alcune variazioni in pejus dalle modifiche del " decreto del fare", ma ci soffermeremo sulla cosiddetta "attività ludico/amatoriale".
 
Ebbene nel decreto citato del luglio 2013 vi era un esaustivo allegato (All. a) che indicava un percorso chiaro per i controlli medici per l'attestazione dell'idoneità all'attività ludico motoria, dividendo i soggetti i tre classi, diciamo così, di "rischio" potenziale per la salute; percorso da effettuare più che condivisibile visto che il principio basilare della noma era quelle di tutelare la salute del cittadino che praticava un'attività sportiva amatoriale.
 
Come sopra detto, a tale normativa, si arrivava dopo un lungo percorso iniziato nell'estate del 2012 con un decreto dal titolo inequivocabile "Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", altrimenti conosciuto come Decreto Balduzzi che, nel successivo decreto attutivo dell'aprile 2013, aggiungeva che tale procedure erano disposte al fine di avere "garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti"; certo fa un po' effetto la dizione disposizioni "URGENTI" se poi come abbiamo visto solo nell'estate corrente, il decreto attuativo finale ha avuto luce (20/7/2013), entrato in vigore solo il 4 agosto 2013 in quanto la disposizione di legge , esplicitamente afferma. che il Decreti, se non altrimenti disposto, "..divengono obbligatori nel decimo quinto giorno successivo a quello della pubblicazione.".
 
Tanto il decreto era atteso che, subito dopo la sua emanazione, online, dai molte associazioni sportive e non, veniva positivamente commentato, per l'innovazione e per la validità del contenuto stesso; una per tutte segnaliamo una Circolare del CONI, massimo organo nel campo dello Sport che in data 25 luglio a cinque giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, illustrava dettagliatamente le novità scaturite dal decreto riportando integralmente la normativa.
 
A questo punto trattavisi, dopo una lunga gestazione, di dare corso a quanto ivi previsto al fine della "tutela della salute del cittadino" per poi verificarne nel futuro a medio termine la validità concreta.
 
L'importanza della regolamentazione di dette "attività ludico/amatoriale" era sentita da anni, in quanto non c'era una vera e propria regolamentazione certa, anche in relazione allo svolgimento di tale attività presso "Palestre o similari", che dava adito a diverse interpretazioni; si veda il trentennale decreto ministeriale del 28 febbraio 1983 "Nome per la tutela sanitaria dell'attività a non agonistica" abrogato proprio con il decreto citato.
 
Stando così le cose, tale nuova normativa ci appariva veramente, visto la chiarezza del percorso da seguire per la certificazione, come vera "tutela della salute" del cittadino.
 
Invece, solo cinque giorni dopo l'entrata in vigore della norma, nella notte del 9 agosto alla Camera, il tutto veniva ufficialmente azzerato.
 
In prima lettura al Senato, il 5 agosto, nel decreto del fare, compariva come d'incanto un articolo 42 bis, che in seconda lettura alla Camera veniva definitivamente approvato, che recitava come un ossimoro "Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013"
 
Francamente affermare che si salvaguardia la salute facendo meno controlli di base ci sembra un concetto del tutto nuovo, ai limiti dello "stravagante", per questo abbiamo scritto nel titolo "Certificati SI, Certificati NO, Certificati boh....la schizofrenia del Legislatore.".
 
Certo, confrontando cosa prevedeva il decreto attuativo, vedi subito sotto, con decorrenza dal 4 agosto 2013 (G.U. 20.7.2013) in merito all'attività ludica/amatoriale dopo un anno di gestazione e previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, e cosa ora invece NON prevede il nuovo decreto pubblicato in G.U. il 20 agosto 2013, ci crea non poche perplessità sul nuovo NON percorso!
 
La norma abrogata prevedeva che per l'attività attività amatoriale (ovvero non regolamentata da organismi sportivi e non occasionale) il cittadino doveva sottoporsi a controlli medici periodici secondo indicazioni precise:
 
- gli uomini fino a 55 anni e le donne fino ai 65, senza evidenti patologie e fattori di rischio, potranno essere visitati da un qualunque medico abilitato alla professione e il certificato avrà valenza biennale;
 
- I soggetti che riportano almeno due delle seguenti condizioni (età superiore ai 55 anni per gli uomini e ai 65 per le donne, ipertensione arteriosa, elevata pressione arteriosa differenziale nell'anziano, l'essere fumatori, ipercolesteloremia, ipertrigliceridemia, glicemia alterata a digiuno o ridotta tolleranza ai carboidrati o diabete di tipo II compensato, obesità addominale, familiarità per patologie cardiovascolari, altri fattori di rischio a giudizio del medico) dovranno essere visitati necessariamente da un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico dello sport, che dovranno effettuale un elettrocardiogramma a riposo e eventualmente altri esami necessario secondo il giudizio clinico. Il certificato dovrà essere rinnovato ogni anno;
 
- I soggetti con patologie croniche conclamate diagnosticate dovranno ricorrere a un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta, un medico dello sport o allo specialista di branca, che effettuerà esami e consulenze specifiche e rilascerà a proprio giudizio un certificato annuale o a valenza anche inferiore all'anno.
 
Il certificato andrà esibito all'atto di iscrizione o di avvio delle attività all'incaricato della struttura o del luogo dove si svolge l'attività.
 
Non sono tenuti all'obbligo della certificazione le persone che svolgono attività amatoriale occasionale o saltuario, chi la svolge in forma autonoma e al di fuori di contesti organizzati, i praticanti di alcune attività con ridotto impegno cardiovascolare, come le bocce (escluse le bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, "gruppi cammino", e chi pratica attività ricreative come ballo o giochi da tavolo. A tutte queste persone è comunque raccomandato un controllo medico prima dell'avvio dell'attività.
 
Ora di tutto questo nulla è rimasto!
 
Una breve cronistoria di quanto accaduto può aiutare a far comprendere la "confusione" totale in cui si è mosso il legislatore.
 
Il tutto è iniziato nell'estate del 2012 , allorché con Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 il cui titolo era: "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute», veniva deciso di rimettere mano al vecchio D.M. 28 febbraio 1983 "Norme per la tutela sanitaria dell' attività sportiva non agonistica" lasciando invariata la regolamentazione dell'attività agonistica legata principalmente al D.M. 18 febbraio 1982.
 
Il decreto veniva approvato e convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e ne veniva data attuazione con Decreto delegato il 24 aprile 2013, che entrava in vigore il 4 di agosto 2013 dopo la pubblicazione in G.U. il 20.7.2013.
 
In particolare il decreto definiva nel dettaglio le diverse tipologie di attività motorie e la corrispondente certificazione richiesta, e segnatamente l'obbligo di certificazione per l'attività amatoriale ludico-motoria di cui all'articolo 2, nonché l'obbligo di certificazione di cui all'articolo 3 per l'attività sportiva non agonistica e le linee guida per la loro attuazione concreta; tutto ciò basato sulle risultanze del Gruppo di lavoro in materia, istituito con decreto del Ministro della salute in data 14 febbraio 2013 e del richiesto intervento del Consiglio Superiore di Sanità che dava parere favorevole.
 
Ebbene, da una attenta lettura degli atti, dei lavori di Camera e Senato, facilmente reperibile online, in merito al trasformazione del cosiddetto " Decreto del fare", si evince che una decina di giorni prima della pubblicazione in G.U. del decreto cha stabiliva le nuove norme in materia, vi era già stato, in data 11 luglio 2013, alla Camera in sede Consultiva, un tentativo di affossare il tutto allorché veniva proposto come letteralmente si legge di modificare la "..la normativa posta dall'articolo 7, comma 11, del, cd. «decreto Balduzzi», al fine di espungere dal testo la parte relativa all'obbligo di certificazione medico sportiva ripristinando così la normativa previgente in materia.", come a dire di azzerare TOUT-COURT tutto il lavoro fatto nel corso degli ultimi dodici mesi, che allo scrivente appariva, invece, un pregevole lavoro.
 
Tale modifica non passava in aula che approvava, invece, l'originario testo con altre modifiche, nella seduta del 26 luglio 2013 e trasmesso al Senato; singolarmente al Senato in contemporanea all'entrata in vigore del "Decreto Balduzzi", veniva proposta una modifica meno tranchant di quella già bocciata alla Camera; con un articolo aggiuntivo, art. 42 bis, si aboliva l'art. 2 del decreto Balduzzi che stava entrando in vigore, sopprimendo l'obbligo di certificazione e quindi la visita e tutto ciò che ne conseguiva, relativamente all'attività ludico motoria e amatoriale, e si ridimensionava il percorso al fine del rilascio della certificazione per l'attività sportiva non agonistica, demandando ai medici o i pediatri di base di stabilire, annualmente, dopo anamnesi e visita, ulteriori accertamenti, se ritenuti necessari, diversamente da quanto stabilito in precedenza con un percorso preciso e puntuale; tale modifica veniva approvata, con tutto il decreto, nella seduta del 5 agosto 2013, il giorno dopo, 4 agosto, dell'entrata in vigore della normativa che invece lo prevedeva, e trasmesso alla Camera, in seconda lettura, al fine di "esaminare esclusivamente le modifiche introdotte dal Senato al novellato decreto..." cosi nei documenti ufficiali.
 
La Camera riceveva il nuovo decreto ed esprimeva alcune perplessità su tale specifica modifica: in particolare nella relazione tecnica di accompagno si leggeva: " Clausole abrogative generiche L'articolo 42-bis elimina "l'obbligo di certificazione per l'attività ludico motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2012, e dal conseguente decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013", senza procedere all'abrogazione delle richiamate disposizioni." e si aggiungeva che l'art. 42 bis che abrogava l'articolo 2 del DM di attuazione 24 aprile 2013 non risultava corredata di relazione tecnica e si entrava nello specifico affermando inequivocabilmente che " Il nuovo articolo 42-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, abolisce l'obbligo di certificazione per l'attività ludico motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto legge 158/2012[25] e dal conseguente Decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013[26]. Per l' attività sportiva non agonistica rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base anche se non sono più obbligatori accertamenti sanitari quali l'elettrocardiogramma. Sono infatti i medici o i pediatri di base a stabilire annualmente, dopo anamnesi e visita, ulteriori accertamenti, se ritenuti necessari. Si rileva che la normativa vigente in materia è di recentissima approvazione ed ha definito nel dettaglio le diverse tipologie di attività sportive e la corrispondente certificazione richiesta. Intervenendo in tale ambito, la norma in esame abroga l'obbligo di certificazione per l'attività amatoriale ludico-motoria di cui all'articolo 2 del D.M. 24 aprile 2013, mentre le norme recate dall'articolo 3 dello stesso decreto, che definiscono l'attività sportiva non agonistica e la certificazione per questa richiesta, vengono modificate.", cioè un arretramento TOTALE ai fini della reale tutela della salute del cittadino.
 
Ciò nonostante, per motivi di urgenza, la modifica approvata in Senato con parere favorevole del relatore e del rappresentane del Governo, veniva ratificata anche in seconda lettura alla Camera, in quanto non ci sarebbe stato il tempo per un rinvio ad una seconda lettura al Senato...così espressamente si legge nel resoconto!!!
 
Certamente le "agognate" ferie erano più importanti della tutela della salute del cittadino e comunque non si può non prendere atto che in maniera surreale si affermi che "Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale..." e, non si può non evidenziare che tutto ciò non poteva che significare che tutti coloro, Gruppo di Lavoro istituito ad hoc e Consiglio Superiore di Sanità, che avevano lavorato alla stesura delle linee guida erano dei perfetti incapaci che non avevano capito nulla.
 
A qualcuno, si spera, debbano poi rendere conto di questo dispendioso ed inutile lavoro!
 
Si dissente completamente da tale nuova NON procedura e ci permettiamo di osservare che in campo preventivo lavorativo, come noto, anche se non si può dirlo ad alta voce, si baratta da sempre il diritto alla salute con l'occupazione, Taranto ma non solo docet, ora si deve prendere atto che anche nel campo dell'attività ludico-motoria e amatoriale si baratta il diritto alla salute con presunti aggravi di costi economici tanto da far mettere online da un Senatore della Repubblica quanto segue "Nel decreto del fare, grazie ad un nostro emendamento è stato corretto il decreto Balduzzi, semplificando la promozione dello sport per tutti; è stato abrogato l'obbligo di certificazione per l'attività ludico motoria e amatoriale, sono stati eliminati così inutili costi per le famiglie e il Servizio Sanitario Nazionale, che avrebbero disincentivato le famiglie ad avere cura della propria salute attraverso la pratica sportiva".
 
Non si può non rimanere che basiti di fronte a tali affermazioni; il lavoro svolto sia da una Commissione di esperti che dal Consiglio Superiore di Sanità in merito all'utilità e necessità di controlli preventivi prima di svolgere in maniera NON OCCASIONALE l'attività ludico motoria amatoriale, è stato di colpo vanificato; non effettuare, per noi, doverosi controlli non si comprende come possa incentivare il cittadino ad avere cura della propria salute.
 
Condividiamo il parere espresso dall'ex. Ministro della Salute Balduzzi che a caldo ha commentato in questa maniera quanto accaduto "Abrogare in una notte cedendo ad alcune piccole lobby una norma di qualche mese fa costata un lungo procedimento, approfondimenti, finanche un parere del Consiglio superiore di sanità, non è esercizio di saggezza legislativa».
 
Ci permettiamo, infine, di chiosare un fatto reale.
 
Probabilmente sarebbe stato contento, se la nuova normativa fosse entra in vigore prima, quel titolare di una palestra che nel maggio scorso ha patteggiato davanti al GUP una pena a 2 anni e 2 mesi di reclusione per omicidio colposo per non aver chiesto il certificato medico a un suo socio/iscritto, morto d'infarto a soli 49 anni mentre correva sul tapis-roulant in quanto l'accusa "...ha sostenuto che se il titolare della palestra avesse preteso come da norme di legge il certificato, probabilmente la vittima avrebbe potuto accorgersi di soffrire di una qualche patologia cardiaca e sarebbe stata messa in guardia." in quanto sarebbe stato assolto in considerazione che la nuova normativa, ai fini della tutela della salute non prevede alcun controllo preventivo!
 
 
Adriano Ossicini - Sovrintendente Medico Generale Reggente INAIL
 

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