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"DURC: le nuove regole dopo il “Decreto del Fare”"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

11/09/2013 - Pubblichiamo una comunicazione, a cura della Cassa Edile di Lecce, che riepiloga le nuove regole attuative per il DURC dopo il “Decreto del Fare” vigenti dal 21 Agosto 2013.

DURC: le nuove regole dopo il c.d. “Decreto del Fare”
 
APPALTI PUBBLICI
1. ACQUISIZIONE D’UFFICIO 
La stazione appaltante o l’ente aggiudicatore acquisisce d’ufficio il DURC per ogni fase dell’appalto, ossia:
a. Verifica dichiarazione sostitutiva (art. 38, comma 1, lettera i), Codice Appalti);
b. Aggiudicazione contratto (Art. 11, comma 8, Codice Appalti);
c. Stipula contratto;
d. Pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) o delle prestazioni relative a servizi e forniture o del Saldo Finale (SF);
e. Per i seguenti certificati:
i. Collaudo,
ii. Regolare esecuzione,
iii. Verifica di conformità,
iv. Attestazione regolare esecuzione.
 
2. CAUSE ESCLUSIONE
Il DURC, quale possibile elemento causa di esclusione, viene obbligatoriamente acquisito d’ufficio dalla stazione appaltante o dall’ente aggiudicatore (Art. 38, comma 3, Codice Appalti).
 
3. VALIDITA’ 
Il DURC rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha una validità di 120 giorni dalla data del suo rilascio (Art. 31, comma 5, L. 98/2013).
 
4. CONTRATTUALIZZAZIONE | Le stazioni appaltanti o gli enti aggiudicatori possono utilizzare il DURC in corso di validità, rilasciato per la verifica della dichiarazione sostitutiva, anche per l’aggiudicazione del contratto e la stipula dello stesso (Art. 31, comma 5, L. 98/2013).
 
5. USO PER APPALTI DIVERSI 
Le stazioni appaltanti o gli enti aggiudicatori possono utilizzare il DURC in corso di validità anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di natura diversa da quelli per i quali è stato espressamente acquisito (Art. 31, comma 5, L. 98/2013).
 
6. RICHIESTA PERIODICA 
Dopo la stipula del contratto, le stazioni appaltanti o gli enti aggiudicatori acquisiscono periodicamente il DURC ogni 120 giorni, utilizzandolo per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) o delle prestazioni relative a servizi e forniture o per i certificati (Art. 31, comma 5, L. 98/2013).
 
7. SALDO FINALE
Un nuovo DURC deve essere sempre e comunque acquisito d’ufficio per il pagamento del saldo finale, indipendentemente se sia ancora in corso di validità un precedente DURC (Art. 31, comma 5, L. 98/2013).
 
8. SUBAPPALTO 
Ai fini di qualsiasi pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del sub-appalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il DURC, in corso di validità, relativo all’affidatario e a tutti i sub-appaltatori (Art. 118, comma 6, Codice Appalti).
 
9. DURC DIGITALE 
Il DURC viene obbligatoriamente acquisito dalla stazione appaltante o dall’ente aggiudicatore tramite strumenti informatici, ossia tramite:
a. lo Sportello Unico Previdenziale (SUP): www.sportellounicoprevidenziale.it;
b. la Posta Elettronica Certificata (PEC);
c. la Firma Elettronica (DURC in formato PDF ma con estensione “.P7M”, leggibile con il programma “DiKe” (Digital Key) gratuitamente messo a disposizione da InfoCert: www.infocert.it). (Art. 31, comma 4, L. 98/2013)
 
10. INTERVENTO SOSTITUTIVO 
Nel caso in cui il DURC acquisito d’ufficio segnali una inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti o gli enti aggiudicatari trattengono dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e ne trasferiscono il dovuto (secondo quanto indicato nel DURC) agli enti previdenziali, assicurativi e alle casse edili di competenza (Art. 31, comma 3, L. 98/2013).
 
11. TITOLI DI PAGAMENTO
Ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titolo di pagamento devono essere corredati dal DURC, anche in formato elettronico (Art. 31, comma 7, L. 98/2013).
 
EDILIZIA PRIVATA
1. LAVORI IN ECONOMIA 
Non deve essere richiesto il DURC per i soli lavori di manutenzione realizzati in economia, ossia eseguiti direttamente dal proprietario dell’immobile e senza il ricorso a imprese (Art. 31, comma 1-bis, L.98/2013).
 
2. VALIDITA’ 
Sino al 31 dicembre 2014, anche in edilizia privata, il DURC ha validità 120 giorni.
 
REGOLE GENERALI
1. SOLLECITO REGOLARIZZAZIONE 
In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio positivo del DURC, prima dell’emissione negativa dello stesso o del suo annullamento (in caso di rilascio antecedente), viene data possibilità all’impresa di regolarizzare la sua posizione entro e non oltre 15 giorni. Il sollecito dovrà avvenire obbligatoriamente tramite PEC, o dell’impresa o di un suo professionista delegato (consulente del lavoro), in cui saranno esplicitate in modo analitico le cause dell’irregolarità (Art. 31, comma 8, L. 98/2013).
 
2. VALIDITA’ 
Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, così come per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa tutta, il DURC ha validità 120 giorni dalla data del suo rilascio (Art. 31, comma 8-ter, L. 98/2013).
 
3. AGEVOLAZIONI 
Ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo e finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le PA procedenti (anche tramite eventuali gestori privati o pubblici dell’intervento), sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, ossia acquisendo d’ufficio il DURC (Art. 31, comma 8-quater, L. 98/2013).
a. La concessione delle agevolazioni è disposta solo in presenza di un DURC rilasciato in data non anteriore a 120 giorni dalla data del rilascio (Art. 31, comma 8-quinqies, L. 98/2013).
 
4. PREZZO PIU’ BASSO 
Negli appalti pubblici il prezzo dell’opera o dei servizi o delle forniture deve essere determinato al netto delle spese relative al costo del personale (oltre che dei costi della sicurezza), ossia calcolato sulla base del personale stimato e remunerato secondo i parametri del contratto nazionale di settore (CCNL Edilizia), a cui si aggiungono le voci retributive della contrattazione integrativa di secondo livello, provinciale per l’edilizia (CIPL). (Art. 82, comma 3-bis, Codice Appalti).
 
 
Cassa Edile di Lecce - Comunicazione Esterna del 22 agosto 2013 - DURC | Le nuove regole dopo il c.d. “Decreto del Fare” - Cosa cambia negli appalti pubblici e nell’edilizia privata dopo la L.98/2013 (formato PDF, 510 kB).
 
 
 
Fonte: Cassa Edile di Lecce.
 

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