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"REACH: gli obblighi in fase di acquisto per gli utilizzatori a valle"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
16/09/2013 - Il
regolamento europeo
REACH ( Regolamento 1907/2006)
non coinvolge le sole aziende del settore chimico: è infatti
sufficiente che un’impresa per le proprie attività faccia uso anche di
un solo prodotto chimico (ad esempio olio lubrificante, detergente …)
perché si parli di “
utilizzatore a valle” con specifici obblighi mutuati dal regolamento.
L’Utilizzatore a valle, secondo il regolamento REACH, è
una
persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal
fabbricante o dall’importatore che utilizza una sostanza chimica, in
quanto tale o in quanto elemento di una miscela, nell’esercizio delle
proprie attività industriali o professionali.
Per conoscere le tipologie e gli obblighi degli utilizzatori a valle, ci soffermiamo su un documento elaborato in occasione del
Piano Mirato di Prevenzione, dell’ Azienda sanitaria locale della provincia di Monza e Brianza, dal titolo " Utilizzo in sicurezza dei prodotti chimici secondo i regolamenti REACH e CLP".
Nel documento “
Regolamenti REACH e CLP - Istruzioni
operative per gli Utilizzatori a valle” - elaborato dall’Asl di Monza e
Brianza in collaborazione con Confindustria Monza, APA Confartigianato, UOOLM
dell’Azienda ospedaliera di Vimercate, Cisl Monza e Inail Monza – sono ad
esempio descritte le varie tipologie di utilizzatori a valle, in cui un’impresa
può identificarsi nell’ambito delle proprie attività industriali o artigianali
(formulatore, produttore di articoli, utilizzatore industriale o professionale,
riempitore, ...).
Ad ogni tipologia di utilizzatore
- un’impresa può svolgere anche più ruoli – possono corrispondere diversi
obblighi con riferimento alle tre diverse fasi: di
acquisto delle sostanze/miscele (obblighi descritti al paragrafo
3.1 del documento); di
utilizzo delle
sostanze/miscele (obblighi descritti al paragrafo 3.2); di
vendita delle sostanze in miscele e
articoli (obblighi descritti ai paragrafi 3.3 per formulatori e riempitori
e al paragrafo 3.4 per produttori di articoli).
Ci soffermiamo brevemente sugli
obblighi in fase di acquisto delle sostanze.
Infatti l’impresa che utilizza
composti chimici, “deve verificare che tutte le sostanze acquistate (tal quali
o in miscela):
a)
siano pre-registrate o registrate dal produttore/importatore. Gli utilizzatori a valle non sono autorizzati ad
immettere sul mercato sostanze non registrate (art.5 del REACH);
b)
non siano comprese nell’elenco riportato in allegato 14 del REACH
(sostanze soggette ad autorizzazione). Nel caso siano comprese in tale elenco,
l’utilizzo è consentito solo previo rilascio di specifica autorizzazione da
parte dell’ECHA al produttore, importatore o utilizzatore a valle (art. 56 del
REACH);
c)
se comprese nell’elenco riportato in allegato 17 del REACH
(sostanze soggette a restrizioni), rispettino le restrizioni d’uso riportate in
tale allegato (art. 67 del REACH);
d)
siano utilizzate solo per usi consentiti dalla scheda dati di sicurezza
(art. 37 del REACH)”.
Si segnala poi che le sostanze
comprese nella “
lista delle sostanze
candidate” (“candidate list” consultabile sul sito dell’ECHA) “potrebbero
essere incluse in futuro nell’allegato 14; inoltre tali sostanze, se incluse in
un articolo prodotto ed immesso sul mercato possono essere soggette a
particolari obblighi di notifica all’ECHA o di comunicazione al cliente (art. 7
e 33 del REACH)”.
Rimandando i nostri lettori ad
una lettura integrale del documento, ad esempio in relazione alle modalità di
verifica della pre-registrazione o registrazione delle sostanze acquistate,
ricordiamo che “nel caso in cui l’utilizzatore a valle acquisti sostanze,
miscele o articoli da fornitori extra UE, la propria azienda assume anche il
ruolo di importatore, con possibili
obblighi di registrazione REACH o di notifica CLP”.
Il documento offre poi diverse
indicazioni per:
- verificare la presenza negli
allegati 14 e 17 del REACH e nella “Candidate list” delle sostanze
acquistate;
- verificare gli usi consentiti
per le sostanze acquistate.
Riguardo alla
verifica degli usi consentiti l’utilizzatore
a valle “deve rispettare gli usi previsti dalla Scheda
dati sicurezza e dagli eventuali scenari di esposizione allegati (in questo
caso le SDS vengono definite SDS estese). Tali scenari sono previsti solo per
le sostanze pericolose registrate e prodotte o importate in quantità superiore
a 10 ton/anno (per tali tonnellaggi il produttore/importatore ha l’obbligo di
effettuare una valutazione sulla sicurezza chimica con redazione degli
scenari)”.
Nel documento dell’Asl sono
descritte “le
azioni da svolgere per la
verifica che i propri usi della sostanza siano coperti dagli scenari di
esposizione allegati alla SDS:
- raccogliere informazioni sulla
modalità di utilizzo della sostanza in azienda e presso i propri clienti. Si
consiglia di identificare e codificare gli usi utilizzando il ‘sistema di
descrittori degli usi’ standardizzato dall’ECHA, sul quale è possibile reperire
informazioni nel capitolo R12
della ‘Guida in materia di disposizioni e valutazione della sicurezza delle
sostanze chimiche’ dell’ECHA”. L’utilizzo del “
sistema di descrittori degli usi” standardizzato permetterà di
uniformare e agevolare lo scambio di informazioni lungo la catena di
approvvigionamento;
- “verificare che tali usi siano
coperti dagli scenari di esposizione (gli usi consentiti sono sintetizzati
nella sezione 1.2 della scheda dati di sicurezza);
- valutare l’esistenza di
un’incongruenza evidente tra gli usi e quelli previsti dagli scenari di
esposizione. Per esempio: i prodotti sono destinati al mercato dei consumatori,
ma il fornitore non ha inserito gli usi da parte dei consumatori negli scenari
di esposizione. Si consiglia di verificare che negli usi consigliati della
sostanza non sia riportato l’uso come sostanza intermedia;
- se gli usi sono previsti,
confrontare le condizioni di uso sicuro descritte negli scenari di esposizione
con le condizioni effettive di utilizzo in azienda;
- valutare l’esistenza di
un’incongruenza evidente tra le condizioni d’uso e quelle descritte negli
scenari di esposizione. Ad esempio: il prodotto contiene al massimo il 20%
della sostanza, ma lo scenario di esposizione copre solamente una
concentrazione massima del 5%”.
Nel caso di
utilizzo diverso da quello previsto dagli scenari di esposizione
allegati alla scheda dati di sicurezza, “l’utilizzatore a valle può:
- chiedere subito al fornitore di
sviluppare un nuovo scenario di esposizione in modo tale da rendere l’uso
previsto un uso identificato. I fornitori dovranno valutare tale richiesta
entro 1 mese al massimo dalla sua presentazione o un mese prima della fornitura
successiva, considerando quale tra le due date è posteriore;
- sostituire la sostanza scelta
con una sostanza meno pericolosa;
- rivolgersi ad un altro
fornitore, che sia munito di uno scenario comprensivo dell’uso previsto.
Nel caso in cui non attui nessuna
delle precedenti soluzioni, l’utilizzatore a valle sarà tenuto a compilare
personalmente la
relazione sulla
sicurezza chimica (CSR) (art.37 par. 4 del REACH), in conformità
all’allegato XII del regolamento REACH
(entro 12 mesi dal ricevimento della SDS aggiornata con il numero di
registrazione). In questo caso, l’utilizzatore crea uno scenario di
esposizione, in cui è incluso l’uso previsto. L’utilizzatore allega tale
scenario alla propria SDS e comunica all’ECHA le informazioni di cui art. 38
paragrafo 2 del REACH (entro 6 mesi dal ricevimento della SDS aggiornata con il
numero di registrazione)”.
Ricordiamo, per concludere, che
il documento si sofferma anche sugli obblighi in fase di utilizzo, in fase di
vendita di sostanze e in fase di produzione e vendita di articoli fornendo
precise informazioni per:
- applicare le misure di gestione
del rischio chimico riportate nella scheda dati di sicurezza;
- consentire ai lavoratori
l’accesso alle informazioni contenute nelle schede
dati di sicurezza;
- conoscere la nuova
classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche pericolose;
- predisporre e fornire le nuove
schede dati di sicurezza;
- riclassificare i prodotti
chimici immessi sul mercato;
- rietichettare ed imballare i
prodotti chimici immessi sul mercato;
- la registrazione di sostanze
contenute in articoli;
- la notifica di sostanze
contenute in articoli;
- comunicare informazioni ai
sensi dell’articolo 33 del REACH.
Asl di Monza e Brianza, “ Regolamenti REACH e CLP - Istruzioni operative per gli
Utilizzatori a valle” documento elaborato in collaborazione con
Confindustria Monza, APA Confartigianato, UOOLM dell’Azienda ospedaliera di
Vimercate, Cisl Monza e Inail Monza per il Piano Mirato di Prevenzione
"Utilizzo in sicurezza dei prodotti chimici secondo i regolamenti REACH e
CLP", Rev. 01 Nov12 (formato PDF, 972 kB).
Tiziano Menduto
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