News
"Pareti mobili: quando la marcatura CE non è obbligatoria"
fonte www.edilportale.com / Edilizia
24/09/2013 - La marcatura CE non è obbligatoria per le
pareti interne mobili se non sono in possesso dello specifico Benestare Tecnico Europeo (ETA).
A metterlo in evidenza è Federlegno Arredo, illustrando il nuovo Regolamento europeo 305/2011 “Construction Production Regulation” per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, in vigore dal 1° luglio 2013.
Tra gli obiettivi del nuovo Regolamento vi è la volontà di chiarire il quadro normativo legato alla marcatura CE ai prodotti edilizi che ha generato non pochi dubbi in precedenza, definendo in particolare le esclusioni dall’applicazione della stessa.
Si specifica che il Regolamento ha abrogato la Direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione e si applica in presenza di ‘norme armonizzate’, cioè norme EN periodicamente aggiornate che, ad oggi, non contengono riferimenti alle pareti mobili.
La norma cita le pareti mobili come prodotto oggetto di analisi, in quanto le loro caratteristiche rientrano nei requisiti di base delle opere da costruzione: resistenza meccanica e stabilità; sicurezza in caso di incendio; igiene, salute e ambiente; sicurezza e accessibilità nell’uso; protezione contro il rumore; risparmio energetico e ritenzione del calore; uso sostenibile delle risorse naturali.
A fronte di questo, sebbene sia chiaro il coinvolgimento delle pareti mobili nell’applicazione del Regolamento, si configurano due differenti situazioni:
- per i prodotti che non sono stati regolarizzati sulla base della vecchia Direttiva 89/106/CEE, cioè che non sono in possesso di Marcatura CE alla data del 1° luglio 2013, non ci sono obblighi specifici;
- per i prodotti che sono stati regolarizzati sulla base della Direttiva 89/106/CEE e che quindi hanno ottenuto il Benestare Tecnico Europeo (ETA), i produttori sono obbligati ad accompagnare ogni fornitura con una dichiarazione di prestazione che attesta la conformità del prodotto fornito e quindi ad apporre la Marcatura CE sul prodotto.
I produttori che volessero normalizzare la propria posizione rispetto al Regolamento 305/2011 potranno richiedere volontariamente una Valutazione Tecnica Europea sulla base della ETAG 003 e, dopo l’ottenimento del relativo benestare, potranno applicare la Marcatura CE sul proprio prodotto.
Si specifica che quanto sopra descritto si applica ai prodotti in kit, ovvero alle pareti mobili oggetto di una produzione seriale, ripetitiva e industrializzata con caratteristiche e prestazioni costanti e certificate.
A metterlo in evidenza è Federlegno Arredo, illustrando il nuovo Regolamento europeo 305/2011 “Construction Production Regulation” per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, in vigore dal 1° luglio 2013.
Tra gli obiettivi del nuovo Regolamento vi è la volontà di chiarire il quadro normativo legato alla marcatura CE ai prodotti edilizi che ha generato non pochi dubbi in precedenza, definendo in particolare le esclusioni dall’applicazione della stessa.
Si specifica che il Regolamento ha abrogato la Direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione e si applica in presenza di ‘norme armonizzate’, cioè norme EN periodicamente aggiornate che, ad oggi, non contengono riferimenti alle pareti mobili.
La norma cita le pareti mobili come prodotto oggetto di analisi, in quanto le loro caratteristiche rientrano nei requisiti di base delle opere da costruzione: resistenza meccanica e stabilità; sicurezza in caso di incendio; igiene, salute e ambiente; sicurezza e accessibilità nell’uso; protezione contro il rumore; risparmio energetico e ritenzione del calore; uso sostenibile delle risorse naturali.
A fronte di questo, sebbene sia chiaro il coinvolgimento delle pareti mobili nell’applicazione del Regolamento, si configurano due differenti situazioni:
- per i prodotti che non sono stati regolarizzati sulla base della vecchia Direttiva 89/106/CEE, cioè che non sono in possesso di Marcatura CE alla data del 1° luglio 2013, non ci sono obblighi specifici;
- per i prodotti che sono stati regolarizzati sulla base della Direttiva 89/106/CEE e che quindi hanno ottenuto il Benestare Tecnico Europeo (ETA), i produttori sono obbligati ad accompagnare ogni fornitura con una dichiarazione di prestazione che attesta la conformità del prodotto fornito e quindi ad apporre la Marcatura CE sul prodotto.
I produttori che volessero normalizzare la propria posizione rispetto al Regolamento 305/2011 potranno richiedere volontariamente una Valutazione Tecnica Europea sulla base della ETAG 003 e, dopo l’ottenimento del relativo benestare, potranno applicare la Marcatura CE sul proprio prodotto.
Si specifica che quanto sopra descritto si applica ai prodotti in kit, ovvero alle pareti mobili oggetto di una produzione seriale, ripetitiva e industrializzata con caratteristiche e prestazioni costanti e certificate.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 980 volte.
Pubblicità