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"I quesiti sul decreto 81: appalto e subappalto"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
25/09/2013 - Sugli obblighi del committente per il quale viene realizzata
un’intera opera edile e del committente di un appalto interno. A cura di
Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
Quali obblighi ha nei confronti di una ditta subappaltatrice,
un’impresa affidataria che commette in subappalto parte dei lavori alla
stessa assegnati e da svolgere in un cantiere temporaneo o mobile? E’
tenuta la stessa a rispettare gli obblighi del committente di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008? E quali sono le sanzioni in caso di inadempienza?
Risposta
Non si deve
confondere, così come sembra sia stato fatto dal lettore che ha formulato il
quesito, la figura del committente di un’opera edile, per la cui realizzazione
è stato installato un cantiere temporaneo o mobile, al quale vanno applicate le
disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. contenente
il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con il committente
datore di lavoro ex art. 26 dello stesso D. Lgs. che all’interno di quel
cantiere subappalta ad altre imprese parte dei lavori avuti in affidamento.
Il
committente ex Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 è quello definito nell’art. 89
comma 1 lettera b) dello stesso decreto e cioè “
il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata
indipendentemente da eventuali frazionamenti nella sua realizzazione”. Questi
più comunemente viene individuato come “
committente
dell’opera edile” proprio per distinguerlo dal committente datore di
lavoro di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 che viene invece individuato più
comunemente come “
committente di un appalto
interno” da eseguirsi nell’ambito di una azienda qualunque essa sia,
edile o meno.
A carico del
committente dell’intera opera edile il legislatore ha posto gli obblighi citati
nel Titolo IV Capo I del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. E’ questi, infatti, che
deve provvedere alla verifica tecnico-professionale, prevista dall’art. 90
comma 9 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sia delle imprese
affidatarie che delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi operanti in
cantiere nonché alla notifica preliminare di cui al comma 99 dello stesso D.
Lgs. da inoltrare alla ASL ed alla Direzione Territoriale del Lavoro competenti
per territorio, alla nomina dei coordinatori per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 90, se
ricorrono le condizioni previste nello stesso articolo, ed a tutti gli altri
obblighi che lo stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ha previsto per tale figura.
Gli obblighi a carico del “
committente di
un appalto interno” sono stati invece fissati dal legislatore nell’art. 26
del D. Lgs. n. 81/2008, riguardante i contratti
d’appalto o d’opera o di somministrazione, e da porre in atto nei confronti
delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi chiamati ad operare
nell’interno della sua azienda o di una singola unità produttiva della stessa
oppure nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima. Secondo
il comma 1 di tale articolo 26, infatti:
“
1. Il datore di lavoro, in caso di
affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità
produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo
dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi
in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste
dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico
professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione
ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante
contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore
del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le
seguenti modalità:
1)
acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria
e artigianato;
2)
acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori
autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b)
fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attività”.
Secondo il
comma 2 dello stesso articolo 26:
“2.
Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i
subappaltatori:
a)
cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi
sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b)
coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell'esecuzione dell'opera complessiva”,
e secondo
il comma 3 dell’articolo 26 medesimo:
“3.
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di
cui al comma 2, elaborando un
unico documento di valutazione dei rischi
che indichi le misure adottate per
eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va
adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai
contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla
data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve
essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non
si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”.
Per quanto
riguarda però l’obbligo a carico del committente datore di lavoro di cui al
comma 1 lettera b) dell’articolo 26 di fornire dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui vanno ad operare le imprese
appaltatrici o i lavoratori autonomi, nonché l’obbligo di cooperazione e di
coordinamento di cui al comma 2 e di elaborazione del DUVRI di cui al comma 3
dello stesso articolo 26 occorre mettere in evidenza, se l’appalto si svolge
nell’ambito di un cantiere temporaneo o mobile, quanto indicato nell’art. 96
comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in quanto lo stesso fissa delle
condizioni di esonero per il committente datore di lavoro di rispettare gli
obblighi citati. Secondo il comma 2 di tale articolo 96, infatti:
“
2. L'accettazione da parte di ciascun datore
di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza
costituiscono,
limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di
cui all'articolo 17 comma 1, lettera a),
all’articolo 26, commi 1,
lettera b), 2, 3 e 5, e all’articolo 29, comma 3”.,
avendo il
legislatore tenuto presente evidentemente che nel PSC e nel POS sono già
inseriti parte degli elementi richiesti dall’art. 26 conservando comunque
l’adempimento di cui al comma 1 lettera a) non citato nell’articolo
sopraindicato sull’esonero e relativo alla verifica della idoneità tecnico
professionale della ditta appaltatrice.
E’
sostanziale quindi, per quanto sopra detto, la differenza che esiste fra il “
committente dell’intera opera edile”,
che può benissimo essere anche un qualsiasi cittadino che non riveste nessuna qualifica di datore di lavoro,
ed il “
committente di un appalto interno”
che invece riceve nella propria azienda, nella veste di datore di lavoro, una
impresa appaltatrice o un lavoratore autonomo. Si fa presente pertanto in
conclusione, in risposta al quesito formulato, che non sono assolutamente
attribuibili al committente di un appalto interno gli obblighi che il
legislatore ha voluto porre a
carico del committente dell’intera opera edile indicati nel Capo I del
Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008, per la violazione dei quali sono previste le
sanzioni contenute nell’art. 157 del D.
Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ma sono invece
a lui attribuibili gli obblighi di cui all’art. 26 per la violazione dei quali
sono previste le sanzioni contenute
nell’art. 55 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
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