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"CLP: classificazione, etichetta e riservatezza delle informazioni"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
25/09/2013 - Del Regolamento CE n. 1272/2008, ormai denominato
Regolamento CLP,
si è detto molto in questi anni, anche dalle colonne virtuali di questo
giornale. Pur tuttavia a causa delle sue ripercussioni sulle aziende,
della sua complessità e della sua applicazione graduale, è bene tornare
periodicamente a parlarne. Magari cercando di presentare nuovi aspetti
del Regolamento o fornendo gli strumenti di base per una più facile
comprensione e applicazione.
È quello che facciamo oggi presentando un minuzioso intervento che si è tenuto al seminario tecnico “ Il Regolamento (CE) n° 1272/2008 (CLP)”, seminario organizzato il 27 maggio 2013 a Rimini da Confindustria Rimini.
Nell’intervento “
Il Regolamento CLP (n.1272/2008): la classificazione e l’etichettatura dei prodotti pericolosi”, a cura di Gianluca Stocco (Normachem Srl), viene affrontata una miriade di temi correlati al Regolamento CLP.
Dal nuovo sistema internazionale per classificare ed etichettare
sostanze e preparati pericolosi (GHS) al suo recepimento in Europa e
all’iter del Regolamento n. 1272/2008.
In merito al campo di
applicazione del regolamento, ci soffermiamo brevemente sulla sua
non applicabilità:
- “alle miscele radioattive
(direttiva 96/29/Euratom);
- alle sostanze e alle miscele
che sono assoggettate a controllo doganale;
- alle sostanze intermedie non
isolate;
- alle sostanze e miscele usati
ai fini di ricerca e sviluppo, non immesse sul mercato;
- ai rifiuti (direttiva 2008/98/CE)”:
ricordando che in Italia l’art. 10 del dlgs 205/2010 indica “al
1 comma lettera bb) – definizione
di deposito temporaneo - punto 4) ‘
devono
essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura
delle sostanze pericolose’”.
Secondo il comma 3 dell’articolo
“
i rifiuti quali definiti nella direttiva
2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa
ai rifiuti, non costituiscono una sostanza, una miscela o un articolo ai sensi
dell'articolo 2 del presente regolamento”.
Riguardo ai rifiuti pericolosi
rimandiamo alla lettura dell’articolo di PuntoSicuro “ Rifiuti
pericolosi: la direttiva 2008/98/CE e il regolamento CLP”.
Inoltre il presente regolamento
“non si applica alle sostanze e alle miscele nelle forme seguenti, allo stato
finito, destinate all'utilizzatore finale:
- medicinali (dir. 2001/83/CE);
- medicinali veterinari (dir.
2001/82/CE);
- prodotti cosmetici (dir.
76/768/CEE);
- dispositivi medici (dir.
90/385/CEE, 93/42/CEE; 98/79/CE);
- alimenti o mangimi (reg.
n.178/2002);
- al trasporto di merci
pericolose per via aerea, marittima, su strada, per ferrovia o per via
fluviale”.
La relazione comprende poi
diverse utili
definizioni che
permettono di comprendere meglio quanto richiesto dal regolamento europeo:
- “
classe di pericolo: la natura del pericolo fisico, per la salute o
per l’ambiente;
-
categoria di pericolo: la suddivisione dei criteri entro ciascuna
classe di pericolo, che specifica la gravità del pericolo;
-
pittogramma di pericolo: una composizione grafica comprendente un
simbolo e altri elementi grafici, ad esempio un bordo, motivo o colore di
fondo, destinata a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in
questione;
-
avvertenza signal word: una parola che indica il grado relativo di
gravità del pericolo per segnalare al lettore un potenziale pericolo, esistono
due gradi di pericolo:
Pericolo – danger
(avvertenza per le categorie di pericolo più gravi);
Attenzione – warning (avvertenza per le categorie di pericolo meno
gravi);
-
indicazione di pericolo: frase attribuita a una classe e categoria
di pericolo che descrive la natura del pericolo di una sostanza o miscela
pericolosa e, se del caso, il grado di pericolo”;
-
consiglio di prudenza: “una frase che descrive la misura o le
misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi
dell’esposizione a una sostanza o miscela pericolosa conseguente al suo impiego
o smaltimento”.
Veniamo ora a indicare alcuni
obblighi generali di classificazione: i
fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle classificano le
sostanze e le miscele in conformità del Titolo II prima di immetterle sul
mercato (Art. 4).
I fabbricanti, i produttori di
articoli e gli importatori classificano dunque le sostanze “non immesse sul
mercato in conformità del titolo II quando:
a) l'articolo 6, l'articolo 7,
paragrafo 1 o 5, l'articolo 17 o l'articolo 18 del regolamento
(CE) n. 1907/2006 (REACH) prevedono la registrazione di una sostanza;
b) l'articolo 7, paragrafo 2, o
l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) prevedono la notifica.
Se una sostanza o miscela è
classificata come pericolosa, i fornitori assicurano che tale sostanza o
miscela sia etichettata e imballata conformemente ai titoli III e IV prima di
immetterla sul mercato”.
Sempre in relazione alla
classificazione:
-
distributori: “nell’adempimento delle responsabilità di cui al
paragrafo 4 (etichettatura ed imballaggio), i distributori possono utilizzare
la classificazione di una sostanza o una miscela derivata in conformità del
titolo II da un attore della catena d’approvvigionamento”;
-
utilizzatori a valle: “possono utilizzare la classificazione di una
sostanza o una miscela derivata in conformità del titolo II da un attore della
catena d’approvvigionamento, a condizione che non ne modifichino la
composizione”.
Rimandandovi ad una lettura
integrale dell’intervento, che approfondisce diversi aspetti (limiti di
concentrazione, pericoli chimico-fisici, classificazione degli esplosivi, gas
sotto pressione, liquidi infiammabili, pericoli per la salute e per l’ambiente,
...), ci soffermiamo brevemente sulla
(Art. 17).
Una sostanza o miscela
“classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio è provvista di
un’etichetta in cui figurano gli
elementi
seguenti:
a) nome, indirizzo e numero di
telefono del fornitore o dei fornitori;
b) la quantità nominale della
sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se
tale quantità non è indicata altrove nel collo;
c) gli identificatori del
prodotto specificati all'articolo 18;
d) se del caso, i pittogrammi di
pericolo conformemente all'articolo 19;
e) se del caso, le avvertenze
conformemente all’articolo 20 (PERICOLO o ATTENZIONE);
f) se del caso, le indicazioni di
pericolo conformemente all’articolo 21;
g) se del caso, gli opportuni
consigli di prudenza conformemente all’articolo 22;
h) se del caso, una sezione per
informazioni supplementari conformemente all’articolo 25”.
Inoltre l’etichetta “è scritta
nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri
in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto
dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione. I fornitori possono
utilizzare nell’etichetta più lingue di quelle prescritte dagli Stati membri,
purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni”.
L’intervento si sofferma poi
sull’
identificazione del prodotto
(Art. 18): l’etichetta contiene informazioni che permettono di identificare la
sostanza o miscela («identificatori del prodotto»). Il termine utilizzato per
identificare la sostanza o miscela è lo stesso che figura nella scheda di dati
di sicurezza compilata a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n.
1907/2006.
Al di là dei temi dell’identificazione del
prodotto, degli imballaggi, dell’ inventario
delle classificazioni e della banca dati preparati pericolosi, concludiamo
questa breve disamina parlando di
riservatezza
delle informazioni (Art. 24).
Il fabbricante, l’importatore o
l’utilizzatore a valle di una sostanza contenuta in una miscela, “qualora
possano dimostrare che l'indicazione sull’etichetta o nella scheda di dati di
sicurezza dell’identità chimica di detta sostanza può arrecare pregiudizio al
segreto commerciale, in particolare ai loro diritti di proprietà intellettuale,
possono presentare all'agenzia una richiesta di usare una denominazione chimica
alternativa che faccia riferimento a tale sostanza contenuta in una miscela o
mediante una denominazione che identifica i gruppi chimici funzionali più
importanti o mediante una denominazione alternativa”.
Tale richiesta “è presentata nel
formato di cui all'articolo 111 del regolamento
(CE) n. 1907/2006 (REACH) ed è accompagnata dal pagamento di una tassa”.
L'ammontare della tassa “è determinato dalla Commissione secondo la procedura
di regolamentazione di cui all'articolo 54, paragrafo 2, del presente
regolamento. Per le PMI si applica una tassa di importo ridotto. L’agenzia può
chiedere al fabbricante, all’importatore o all'utilizzatore a valle che
presentino tale richiesta di comunicare informazioni supplementari se sono
necessarie per prendere una decisione”.
“ Il
Regolamento CLP (n.1272/2008): la classificazione e l’etichettatura dei
prodotti pericolosi”, a cura di Gianluca Stocco (Normachem Srl), intervento
al seminario tecnico “Il Regolamento (CE) n° 1272/2008 (CLP)” (formato PDF,
5.32 MB).
RTM
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