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"CLP: classificazione, etichetta e riservatezza delle informazioni"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza

25/09/2013 - Del  Regolamento CE n. 1272/2008, ormai denominato  Regolamento CLP, si è detto molto in questi anni, anche dalle colonne virtuali di questo giornale. Pur tuttavia a causa delle sue ripercussioni sulle aziende, della sua complessità e della sua applicazione graduale, è bene tornare periodicamente a parlarne. Magari cercando di presentare nuovi aspetti del Regolamento o fornendo gli strumenti di base per una più facile comprensione e applicazione.
 
È quello che facciamo oggi presentando un minuzioso intervento che si è tenuto al seminario tecnico “ Il Regolamento (CE) n° 1272/2008 (CLP)”, seminario organizzato il 27 maggio 2013 a Rimini da  Confindustria Rimini.
 
Nell’intervento “ Il Regolamento CLP (n.1272/2008): la classificazione e l’etichettatura dei prodotti pericolosi”, a cura di Gianluca Stocco (Normachem Srl), viene affrontata una miriade di temi correlati al  Regolamento CLP. Dal nuovo sistema internazionale per classificare ed etichettare sostanze e preparati pericolosi (GHS) al suo recepimento in Europa e all’iter del  Regolamento n. 1272/2008.

In merito al campo di applicazione del regolamento, ci soffermiamo brevemente sulla sua non applicabilità:
- “alle miscele radioattive (direttiva 96/29/Euratom);
- alle sostanze e alle miscele che sono assoggettate a controllo doganale;
- alle sostanze intermedie non isolate;
- alle sostanze e miscele usati ai fini di ricerca e sviluppo, non immesse sul mercato;
- ai rifiuti (direttiva 2008/98/CE)”: ricordando che in Italia l’art. 10 del dlgs 205/2010 indica “al
1 comma lettera bb) – definizione di deposito temporaneo - punto 4) ‘ devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose’”.
Secondo il comma 3 dell’articolo “ i rifiuti quali definiti nella direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti, non costituiscono una sostanza, una miscela o un articolo ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento”.
Riguardo ai rifiuti pericolosi rimandiamo alla lettura dell’articolo di PuntoSicuro “ Rifiuti pericolosi: la direttiva 2008/98/CE e il regolamento CLP”.
 
Inoltre il presente regolamento “non si applica alle sostanze e alle miscele nelle forme seguenti, allo stato finito, destinate all'utilizzatore finale:
- medicinali (dir. 2001/83/CE);
- medicinali veterinari (dir. 2001/82/CE);
- prodotti cosmetici (dir. 76/768/CEE);
- dispositivi medici (dir. 90/385/CEE, 93/42/CEE; 98/79/CE);
- alimenti o mangimi (reg. n.178/2002);
- al trasporto di merci pericolose per via aerea, marittima, su strada, per ferrovia o per via fluviale”.
 
La relazione comprende poi diverse utili definizioni che permettono di comprendere meglio quanto richiesto dal regolamento europeo:
 
- “ classe di pericolo: la natura del pericolo fisico, per la salute o per l’ambiente;
- categoria di pericolo: la suddivisione dei criteri entro ciascuna classe di pericolo, che specifica la gravità del pericolo;
- pittogramma di pericolo: una composizione grafica comprendente un simbolo e altri elementi grafici, ad esempio un bordo, motivo o colore di fondo, destinata a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in questione; 
- avvertenza signal word: una parola che indica il grado relativo di gravità del pericolo per segnalare al lettore un potenziale pericolo, esistono due gradi di pericolo: Pericolo – danger (avvertenza per le categorie di pericolo più gravi); Attenzione – warning (avvertenza per le categorie di pericolo meno gravi); 
- indicazione di pericolo: frase attribuita a una classe e categoria di pericolo che descrive la natura del pericolo di una sostanza o miscela pericolosa e, se del caso, il grado di pericolo”;
- consiglio di prudenza: “una frase che descrive la misura o le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell’esposizione a una sostanza o miscela pericolosa conseguente al suo impiego o smaltimento”.
 
Veniamo ora a indicare alcuni obblighi generali di classificazione: i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle classificano le sostanze e le miscele in conformità del Titolo II prima di immetterle sul mercato (Art. 4).
 
I fabbricanti, i produttori di articoli e gli importatori classificano dunque le sostanze “non immesse sul mercato in conformità del titolo II quando:
a) l'articolo 6, l'articolo 7, paragrafo 1 o 5, l'articolo 17 o l'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) prevedono la registrazione di una sostanza;
b) l'articolo 7, paragrafo 2, o l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) prevedono la notifica.
Se una sostanza o miscela è classificata come pericolosa, i fornitori assicurano che tale sostanza o miscela sia etichettata e imballata conformemente ai titoli III e IV prima di immetterla sul mercato”.
Sempre in relazione alla classificazione:
- distributori: “nell’adempimento delle responsabilità di cui al paragrafo 4 (etichettatura ed imballaggio), i distributori possono utilizzare la classificazione di una sostanza o una miscela derivata in conformità del titolo II da un attore della catena d’approvvigionamento”;
- utilizzatori a valle: “possono utilizzare la classificazione di una sostanza o una miscela derivata in conformità del titolo II da un attore della catena d’approvvigionamento, a condizione che non ne modifichino la composizione”.
 
Rimandandovi ad una lettura integrale dell’intervento, che approfondisce diversi aspetti (limiti di concentrazione, pericoli chimico-fisici, classificazione degli esplosivi, gas sotto pressione, liquidi infiammabili, pericoli per la salute e per l’ambiente, ...), ci soffermiamo   brevemente sulla (Art. 17).
 
Una sostanza o miscela “classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio è provvista di un’etichetta in cui figurano gli elementi seguenti:
a) nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
b) la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;
c) gli identificatori del prodotto specificati all'articolo 18;
d) se del caso, i pittogrammi di pericolo conformemente all'articolo 19;
e) se del caso, le avvertenze conformemente all’articolo 20 (PERICOLO o ATTENZIONE);
f) se del caso, le indicazioni di pericolo conformemente all’articolo 21;
g) se del caso, gli opportuni consigli di prudenza conformemente all’articolo 22;
h) se del caso, una sezione per informazioni supplementari conformemente all’articolo 25”.
Inoltre l’etichetta “è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione. I fornitori possono utilizzare nell’etichetta più lingue di quelle prescritte dagli Stati membri, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni”.
 
L’intervento si sofferma poi sull’ identificazione del prodotto (Art. 18): l’etichetta contiene informazioni che permettono di identificare la sostanza o miscela («identificatori del prodotto»). Il termine utilizzato per identificare la sostanza o miscela è lo stesso che figura nella scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
 
 Al di là dei temi dell’identificazione del prodotto, degli imballaggi, dell’ inventario delle classificazioni e della banca dati preparati pericolosi, concludiamo questa breve disamina parlando di riservatezza delle informazioni (Art. 24).
Il fabbricante, l’importatore o l’utilizzatore a valle di una sostanza contenuta in una miscela, “qualora possano dimostrare che l'indicazione sull’etichetta o nella scheda di dati di sicurezza dell’identità chimica di detta sostanza può arrecare pregiudizio al segreto commerciale, in particolare ai loro diritti di proprietà intellettuale, possono presentare all'agenzia una richiesta di usare una denominazione chimica alternativa che faccia riferimento a tale sostanza contenuta in una miscela o mediante una denominazione che identifica i gruppi chimici funzionali più importanti o mediante una denominazione alternativa”.
Tale richiesta “è presentata nel formato di cui all'articolo 111 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) ed è accompagnata dal pagamento di una tassa”. L'ammontare della tassa “è determinato dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 54, paragrafo 2, del presente regolamento. Per le PMI si applica una tassa di importo ridotto. L’agenzia può chiedere al fabbricante, all’importatore o all'utilizzatore a valle che presentino tale richiesta di comunicare informazioni supplementari se sono necessarie per prendere una decisione”.
 
 
 
Il Regolamento CLP (n.1272/2008): la classificazione e l’etichettatura dei prodotti pericolosi”, a cura di Gianluca Stocco (Normachem Srl), intervento al seminario tecnico “Il Regolamento (CE) n° 1272/2008 (CLP)” (formato PDF, 5.32 MB).
 
 
 
RTM

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