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"Sistri: prime indicazioni operative"
fonte www.puntosicuro.it / Ambiente
25/09/2013 -
È disponibile sul sito di Confindustria Benevento una
circolare contenente le prime indicazioni sulle modalità applicative
del nuovo regime del sistema Sistri, che diventerà obbligatorio tra
pochi giorni per gestori e trasportatori di rifiuti pericolosi.
SISTRI
PRIME INDICAZIONI IMPORTANTI E INDIFFERIBILI
PER LE IMPRESE OBBLIGATE
DAL PRIMO OTTOBRE 2013
Premessa
Le indicazioni che seguono non sostituiscono
l’attesa circolare ministeriale; esse sono state predisposte solo al fine di
dare una risposta plausibile ai quesiti più importanti e indifferibili delle imprese, in vista
dell’ormai imminente data di avvio. Dette indicazioni riguardano il campo di applicazione e la
procedura di utilizzo del Sistri da applicare a partire dal 1 ottobre 2013.
Per quanto riguarda il campo di applicazione,
Confindustria ha inteso rispettare le indicazioni del Ministro Orlando, che
considera la fase di avvio un periodo di sperimentazione per individuare le
semplificazioni necessarie. Il Ministro
ha infatti precisato che solo 17.000 imprese su un totale di circa 70.000
dovranno partire il 1 ottobre, mentre le restanti dovranno partire il 3 marzo
2014. La limitazione del campo di applicazione per i soggetti obbligati dal
primo ottobre, da parte del Ministro, è espressamente intesa a contenere il più
possibile l’impatto del primo avvio.
In considerazione degli intendimenti del
Ministro, Confindustria ha individuato nelle attività codificate in ATECO (38 –
attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei
materiali, 39 – attività di risanamento e altri servizi di gestione rifiuti e 49 – trasporto terrestre e trasporto mediante condotte) il requisito
minimo per l’avvio dell’attività dal 1 ottobre. Per le altre imprese, le cui
attività sono individuate con codici ATECO diversi, la partenza è fissata al 3
marzo 2014. Si noti che qualora invece la norma fosse interpretata in senso
estensivo, le imprese obbligate a partire dal primo ottobre sarebbero circa
50.000, e non 17.000 come voluto dal Ministro.
Si ricorda che i codici ATECO
costituiscono la modalità per codificare le attività economiche da parte
dell’ISTAT. Essi sono la traduzione italiana della Nomenclatura delle Attività
Economiche (NACE) che forma oggetto di regolamentazione comunitaria (v. Reg. n.
1893/2006), al fine di migliorare la
governance economica a livello europeo e nazionale. I codici ATECO attribuiti
alle singole imprese sono riportati nel Registro delle imprese
. La classificazione ATECO
è stata approvata da un apposito Comitato di gestione
con la partecipazione dei Ministeri interessati. E' la classificazione
usata dall'Agenzia delle entrate.
Per quanto riguarda le modalità operative indicate al punto 2,
Confindustria ha ricevuto moltissimi quesiti ai quali è impossibile dare
risposte puntuali a causa del complesso concatenamento della normativa, del
manuale operativo e del sistema informatico. Le procedure consigliate
costituiscono solo un quadro generale all’interno del quale la maggioranza dei
quesiti particolari potrebbe trovare una risposta.
1) Campo di applicazione
L’articolo 11 del dl 101/2013, al comma 1, individua i seguenti soggetti
come obbligati all’iscrizione al SISTRI:
- i trasportatori di rifiuti pericolosi a titolo
professionale;
- i gestori di rifiuti pericolosi;
- i “nuovi produttori”: produttori di rifiuti
derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti;
- gli intermediari e commercianti di
rifiuti pericolosi;
- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
L’articolo 11 del dl 101/2013, comma 3, stabilisce che l’obbligo di
utilizzo di SISTRI decorre dal 1 ottobre 2013 per:
- i trasportatori di rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- i gestori di rifiuti pericolosi;
- i “nuovi produttori”: produttori di rifiuti derivanti da operazioni di
trattamento di rifiuti;
- gli intermediari e commercianti di rifiuti pericolosi;
In relazione ai quesiti pervenuti, Confindustria ritiene che, relativamente
ai soggetti che devono operare con SISTRI dal 1 ottobre, si intendano:
per trasportatori di rifiuti pericolosi: le imprese,
individuate presso il Registro delle imprese con codice ATECO 49, iscritte
all’albo gestori ambientali alla categoria 5. Restano esclusi, in particolare,
i trasportatori di rifiuti pericolosi iscritti all’albo gestori ambientali ai
sensi dell’art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006, se non obbligati per
altro motivo;
per gestori di rifiuti pericolosi: le imprese che
trattano rifiuti pericolosi prodotti da terzi individuate presso il
Registro delle imprese con codici ATECO 38 e 39, regolarmente autorizzate;
per nuovi produttori: i produttori di rifiuti pericolosi
derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi,
svolte in impianti individuati con codici ATECO 38 e 39;
gli intermediari e commercianti di rifiuti pericolosi;
I produttori iniziali di rifiuti pericolosi, cioè i soggetti che producono
rifiuti pericolosi derivanti dalle attività produttive, commerciali o di
servizi, sono esclusi dall’obbligo di utilizzo di SISTRI fino al 3 marzo 2014; essi
rimangono obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico e
all’emissione del formulario di trasporto fino al 3 aprile 2014.
2) Prime indicazioni operative per le imprese obbligate
dal 1 ottobre 2013
I trasportatori di rifiuti pericolosi che dal 1 ottobre dovranno utilizzare
SISTRI applicano la procedura prevista
per l’attività di microraccolta, come descritta al paragrafo 6.5.6
del Manuale operativo versione 3.1 del 7 agosto 2013 .
Tale procedura consente l’utilizzo delle schede in bianco da riconciliare a
fine viaggio e non comporta per il trasportatore:
- la predisposizione
della scheda movimentazione almeno 1 ora prima della movimentazione stessa;
- la programmazione
del viaggio con il sistema di geolocalizzazione di sistri.
Il produttore iniziale, prima del
conferimento, dovrà sottoscrivere sia il
formulario che le schede cartacee SISTRI Area Movimentazione fornite dal
trasportatore, trattenendo una copia di ciascun documento.
Gli impianti di gestione rifiuti accettano il rifiuto sottoscrivendo la
scheda di movimentazione e il FIR e ne inviano copia al produttore iniziale.
Una volta accettato il rifiuto secondo le modalità previste ai paragrafi 7.2.1
e 7.2.2 del Manuale operativo, gli impianti prendono in carico il
rifiuto al registro cronologico della messa in riserva (R13) o del deposito
preliminare (D15), se tale registro cronologico è previsto sulla base
dell'autorizzazione dell'impianto e se il rifiuto in ingresso viene stoccato
preliminarmente; diversamente il rifiuto viene preso in carico nel registro
cronologico che individua la prima attività di trattamento cui è sottoposto il
rifiuto in ingresso.
Non risulta applicabile al Sistri, così come è concepito,
il tracciamento dei rifiuti nei passaggi interni degli impianti, come invece
prevede il Manuale operativo al paragrafo 7.3, così come non risulta
applicabile la presa in carico delle giacenze alla mezzanotte del 30 settembre,
prima che gli impianti inizino ad utilizzare Sistri, così come previsto nel
Manuale operativo al paragrafo 7.1.2.
I rifiuti pericolosi derivanti dalle attività di trattamento svolte negli
impianti di gestione di rifiuti sono presi in carico nel registro cronologico
“produttori/detentori” oppure nel registro cronologico della messa in riserva
(R13) o deposito preliminare (D15) se previsti dalle autorizzazioni dei singoli
impianti ed avviati a smaltimento o recupero con la scheda movimentazione
secondo la procedura ordinaria.
Come previsto all’art 12, comma 2, del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009, per il
mese successivo alla data di avvio dell’obbligatorietà di SISTRI, in
riferimento ai due scaglioni, tutti i soggetti coinvolti sono tenuti a
compilare, oltre a SISTRI, anche i registri di carico e scarico ed i formulari
di trasporto.
RPS
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