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"Decreto del fare: la nota di commento di Confindustria"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
01/10/2013 -
Pubblichiamo la nota di commento al decreto del fare redatta a cura di Confindustria Benevento.
Segnaliamo che Confindustria ha già proposto interventi di modifica
relativi agli aspetti critici introdotti nella legge di conversione del
cd decreto del fare (in primo luogo, relativamente alle verifiche
periodiche ed all’accesso ai dati da parte del sindacato esterno
all’azienda in tema di appalti).
Nota di approfondimento Legge 98/2013
Gli interventi in materia di
salute e sicurezza sono contenuti negli articoli 32 (
commi da 1 a 7
ter) e 35 della legge n. 98 del
2013.
Estensione della disciplina in materia di sicurezza ad
ulteriori soggetti (art. 3 D.Lgs n. 81/2008)
La
lettera
0a) dell'
articolo
32, comma 1 (che modifica il comma
12
bis dell’art. 3, TU n. 81 del
2008) estende - con alcune specificazioni - ad altri soggetti la
disciplina in materia di sicurezza sul lavoro già vigente per i componenti
dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti, i soci
delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli
commercianti.
L'estensione riguarda (in
aggiunta ai volontari,
ivi compresi quelli che effettuano servizio civile, già previsti dal TU) i
soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o
con mero rimborso spese, in favore delle associazioni di promozione sociale, i
direttori artistici ed i collaboratori tecnici, con riferimento alle
prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, i soggetti che
svolgono attività (gratuitamente o con rimborsi o premi o compensi) nell'ambito
di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da parte di:
associazioni sportive dilettantistiche; CONI; Federazioni sportive nazionali;
Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE); enti di
promozione sportiva; altri organismi che perseguano finalità sportive
dilettantistiche e che siano riconosciuti dai suddetti enti.
Qualificazione delle imprese (art. 27 D.Lgs n. 81/2008)
La successiva
lettera
0b) e
la
lettera
a-bis
) del comma 1 assegnano al Ministero del lavoro e non più alla Commissione consultiva
permanente la definizione del "
sistema
di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi" previsto
dagli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 81/2008.
La modifica – dovuta alla
difficoltà di fare sintesi in Commissione tra posizioni fortemente distanti –
non rimuove la criticità relativa al coordinamento tra le previsioni delle due
norme richiamate (non è chiaro, infatti, se i requisiti per la qualificazione
che saranno definiti dal Ministero saranno relativi solamente ai settori che lo
stesso organo deve individuare ex art. 27, ovvero se siano riferiti a tutte le
imprese, in riferimento all’art. 26; se quest’ultima fosse l’interpretazione
corretta, resterebbe incomprensibile la previsione della individuazione dei
settori ai quali applicare il sistema di qualificazione
delle imprese).
DUVRI (art. 26 D.Lgs n. 81/2008)
La
lettera
a) interviene sulla
disciplina del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
(DUVRI) (commi 3 e 3-bis dell’art. 26 D.lgs n. 81/2008), richiesto in caso di “
affidamento di lavori, servizi e forniture
all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria
azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, ovvero nell'ambito
dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima”.
In riferimento al comma 3
dell’art. 26 del TU, la novella, senza modificare in nulla l’obbligo originario
di redigere il DUVRI secondo le modalità indicate nel medesimo art. 26,
aggiunge una facoltà per il datore di lavoro committente: questi, limitatamente
ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali
(individuati dal decreto ministeriale previsto dalla successiva
lettera
b)
- con riferimento alle attività sia del datore di lavoro committente, sia
dell’impresa appaltatrice che dei lavoratori autonomi - potrà sostituire la
redazione del documento con la designazione di un incaricato, in possesso di
determinati requisiti.
Da evidenziare il fatto
che – analogamente a quanto già previsto
dall’art. 26, comma 5 del D.Lgs n. 81/2008 – viene introdotta la previsione
dell’accesso ai dati (peraltro non chiaramente individuati) non solamente da
parte del RLS ma anche degli “
organismi
locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative al livello nazionale”.
Nel corso dell’esame del
DDL di conversione del decreto legge al Senato erano state proposte iniziative
emendative volte a confermare il testo originario che non prevedeva tale
accesso ai dati e a rimuovere, così, le criticità introdotte dall’iter
parlamentare.
In riferimento al comma
3-bis dell’art. 26 del TU, la disposizione conferma l’esclusione dall'ambito di
applicazione di redazione del DUVRI
o nomina dell’incaricato dei servizi di natura intellettuale,
delle mere forniture di materiali o attrezzature, dei lavori o servizi la cui
durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno (erano dieci nel testo
originario del decreto-legge), sempre che i lavori non comportino i rischi
menzionati nella medesima previsione (cui sono stati aggiunti: rischio incendio
alto, attività in ambienti confinati, amianto, agenti mutageni). La
disposizione precisa, inoltre, cosa si intende per uomini- giorno, delimitando
il periodo temporale di riferimento ad un anno dall’inizio dei lavori.
La lettera b), inserendo
il comma 6-ter all’art. 29 del TU):
- demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali l’individuazione dei settori di attività a basso rischio di
infortuni e malattie professionali nei quali è possibile sostituire la
redazione del DUVRI con la nomina di un incaricato;
- semplifica, per tali settori, le modalità di valutazione dei
rischi, attraverso la compilazione di un apposito modello. La dizione non
sembra contemplare una modalità di autocertificazione ma una sostanziale
ipotesi di valutazione dei rischi semplificata.
Evidenziamo che
questo nuovo strumento rappresenta
solamente una facoltà, che non impedisce alle imprese interessate di elaborare
un documento di valutazione dei rischi secondo le modalità “tradizionali”
previste dagli articoli 28 e 29 del D.lgs n. 81/2008 o secondo le procedure
standardizzate (art. 29, commi 5 e 6).
In merito alla previsione
del comma 3 relativa all’accesso ai dati da parte degli organismi locali delle
organizzazioni sindacali, proporremo interventi di modifica soppressivi.
Formazione (artt. 32 e 37 D.Lgs n. 81/2008)
L’intervento di
semplificazione interviene positivamente sul tema della formazione (modificando
gli articoli 32 e 37 del TU, con l’inserimento di due nuovi commi).
I recenti provvedimenti
adottati dalla Conferenza Stato-Regioni, nel regolare i percorsi formativi in
tema di salute e sicurezza, hanno introdotto previsioni che si sovrappongono,
così introducendo inutili ed onerose duplicazioni. Né è sufficiente la
previsione del riconoscimento della formazione pregressa o dei crediti
formativi, già contenuta negli accordi Stato-Regioni.
In base alle novelle di
cui alle
lettere
c) e
d), in tutti i casi di formazione ed
aggiornamento, previsti dalla disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, i
cui contenuti si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli già previsti nei
corsi per RSPP, addetto al servizio di prevenzione, dirigenti, preposti,
lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, è riconosciuto un
credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e
dell’aggiornamento corrispondenti.
Gli emendamenti introdotti
hanno aggravato, rispetto al DL 69/2013, la procedura di riconoscimento dei crediti formativi,
prevedendo l’intervento della Conferenza Stato-Regioni (anche laddove sarebbe
stata sufficiente una più semplice e tempestiva circolare di chiarimento a
individuare i criteri di riconoscimento della formazione pregressa e dei
crediti formativi).
Si prevede, inoltre, che
gli istituti di istruzione ed universitari rilascino gli attestati di avvenuta
formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro agli allievi equiparati ai
lavoratori. Si tratta di un importante intervento a beneficio delle imprese che
potranno, così, assumere lavoratori già formati in materia di salute e
sicurezza sul lavoro durante il periodo scolastico o universitario.
Comunicazioni all’organismo di vigilanza (art. 67 D.Lgs n.
81/2008)
La
lettera
e) modifica
la disciplina delle comunicazioni all'organo di vigilanza (art. 67 del TU), per
i lavori relativi a: costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire
a lavorazioni industriali; ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti.
Rispetto alla disciplina fino ad ora vigente, la novella prevede la definizione
di modelli (da impiegare per le comunicazioni in oggetto), mediante decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, emanato secondo la procedura ivi
definita.
Verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro (art. 71 D.Lgs n.
81/2008)
La
lettera
f) modifica
le procedure per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro da parte
dei soggetti pubblici e privati competenti (art. 71 del TU).
Si tratta di una novità
sicuramente rilevante. In primo luogo, i termini per effettuare la prima
verifica delle attrezzature di lavoro sono ridotti da sessanta a quarantacinque
giorni. Il termine decorre, però, dalla “
messa
in servizio” delle attrezzature e non già dal momento della richiesta da
parte del datore di lavoro (a differenza di quanto previsto precedentemente
dall’art. 71, comma 11, del Dlgs n. 81/2008 e dal DL 69/2013). La modifica
introduce un aggravio per le aziende perché impone impropriamente una verifica
subito dopo la messa in servizio (quindi per una attrezzatura del tutto nuova)
e non alla scadenza della periodicità prevista dall’allegato VII (come, invece,
indicato dal DM 11/4/2011). Si tratta, in effetti, di un intervento contrario
allo spirito della norma secondo cui le verifiche periodiche devono essere
volte a valutare nel tempo lo stato di “
conservazione
e di efficienza” delle attrezzature.
A questo proposito abbiamo
sollecitato Ministero del lavoro ed Inail ad una riflessione sulla correttezza
della norma e sui pesanti effetti (organizzativi ed economici) sulle imprese
interessate. Entrambe le Istituzioni hanno pienamente condiviso la nostra
preoccupazione ed hanno assicurato sostegno alle nostre richieste di modifica
della norma nel senso di riconfermare la decorrenza del termine dalla richiesta
del datore di lavoro.
Restano confermati sia la
competenza dell’Inail allo svolgimento della prima verifica sia l’iter procedurale. Un’importante semplificazione
riguarda, invece, le verifiche successive alla prima: il datore di lavoro può
infatti liberamente scegliere se affidare la verifica delle attrezzature ad un
soggetto pubblico o ad uno privato abilitato. Viene meno, così, l’obbligo di
rivolgersi alle ASL e di attendere l’esito della richiesta.
Il testo così modificato,
inoltre, appare incongruente sia con il comma 12 dello stesso art. 71 sia con
il DM 11 aprile 2011: anche su questi aspetti abbiamo chiesto un tempestivo
intervento al Ministero del lavoro.
Norme sui cantieri temporanei e mobili (art. 88 D.Lgs n. 81/2008)
La
lettera
g) (che
modifica l’art. 88, comma 2, lett. g-bis) esclude dall'ambito di applicazione
di norme specifiche in materia di sicurezza sul lavoro relative ai cantieri
temporanei o mobili, i piccoli lavori la cui durata presunta non sia superiore
ai dieci uomini-giorno, per la realizzazione o manutenzione delle
infrastrutture per servizi, sempre che non espongano i lavoratori ai rischi
previsti nell’allegato XI del TU. Inoltre, l'esclusione per i lavori relativi
ad impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e
riscaldamento - già prevista nella disciplina fino ad ora vigente - viene
subordinata alla medesima condizione (assenza di rischi) anziché alla
condizione che essi non comportino lavori edili o di ingegneria civile.
La successiva
lettera
g-bis
) (che introduce il comma 2-bis all’art. 88 del TU) prevede che le
disposizioni specifiche in materia di sicurezza sul lavoro, relative ai
cantieri temporanei o mobili, si applichino agli spettacoli musicali,
cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle
particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività,
individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
emanato secondo la procedura ivi definita.
La
lettera
h) (che
introduce l’art. 104-bis al TU) demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, emanato secondo la procedura ivi definita
l'individuazione di modelli semplificati per la redazione di alcuni documenti
relativi ai cantieri temporanei o mobili (piano operativo di sicurezza, piano
di sicurezza e di coordinamento, fascicolo dell’opera).
Comunicazioni telematiche
Le
lettere da
i) a
n) introducono la possibilità di invio in forma telematica, anche
per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro, di alcune comunicazioni e notifiche.
Modifiche al codice dei contratti pubblici
I successivi
commi 4 e
5 del presente
articolo 32 modificano,
invece, il codice dei contratti pubblici (DLGS 163/2006) demandando ad
un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato secondo
la procedura ivi definita l'individuazione di modelli semplificati per la
redazione - nell'ambito dell'aggiudicazione di appalti pubblici - del piano di
sicurezza del cantiere temporaneo o mobile, sostitutivo del piano di sicurezza
e di coordinamento (quando quest'ultimo non sia richiesto dalla disciplina
generale).
Anche il
comma 7-
bis dell'
articolo 32, modifica
il codice dei contratti pubblici e riguarda la disciplina del
criterio del prezzo più basso nei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture. La novella prevede che il prezzo più
basso venga altresì determinato al netto delle spese relative al costo del
personale - valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla
contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali
dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale - e delle misure di adempimento alle
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In base alla novella,
quindi, il costo del personale non figura più elemento di prezzo e, quindi, non
deve essere più sottoposto a verifica di congruità.
Si ricorda, peraltro, che
l’articolo 4, comma 2, lettera i-
bis), del D.L. n. 70/2011, nello
stabilire che nei contratti pubblici la migliore offerta è selezionata con il
criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, aveva previsto (con l’aggiunta del comma 3-
bis all’articolo
81 del D.Lgs. n. 163/2006) un’analoga procedura volta ad escludere il costo del
personale dai criteri per la scelta dell’offerta migliore negli appalti
pubblici; successivamente, tale norma è stata abrogata dall’articolo 44, comma
2, del D.L. 201/2011.
Modifiche al DPR n. 1124/1965
I
commi 6 e 7 modificano
il DPR 1124/1965.
In primo luogo, si elimina – a
decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore del SINP - l'obbligo
di denuncia degli infortuni sul lavoro a carico del datore di lavoro (art. 54
del DPR 1124/1965) - obbligo che riguarda gli infortuni che abbiano per
conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.
In secondo luogo – a
decorrere dal 1 gennaio 2014 (in contraddizione con quanto previsto al
successivo comma 7) - si introduce la comunicazione telematica da parte
dell’Inail ad altre pubbliche amministrazioni
relativamente ai dati degli infortuni mortali e di quelli con prognosi
superiore a trenta giorni. Si tratta di una ipotesi di semplificazione utile in
quanto elimina un onere per il datore di lavoro e impone alle pubbliche
amministrazioni di dialogare attraverso strumenti informatici (il SINP).
In terzo luogo, sempre con
riferimento agli infortuni mortali e a quelli con prognosi superiore a trenta
giorni, si limita l'obbligo, per la Direzione territoriale del lavoro, di
procedere ad un'inchiesta ai casi in cui vi sia una istanza da parte del lavoratore
infortunato, di un superstite o dell'INAIL.
Ulteriori misure di semplificazione (art. 3 D.Lgs n. 81/2008)
Il successivo
articolo
35 modifica l’art. 3 del Dlgs
81/2008 – inserendo i commi 13-bis e ter -
demandando a decreti
interministeriali la definizione di misure di semplificazione, relativamente a:
- documentazione (anche ai
fini dell’inserimento nel libretto formativo del cittadino)
che dimostra l’adempimento, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di
informazione e formazione previsti dalla disciplina in materia di sicurezza sul
lavoro, in relazione a prestazioni lavorative (diverse da quelle derivanti
dalle ordinarie figure del contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o
indeterminato) che implichino una permanenza del lavoratore in azienda per un
periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di
riferimento;
- gli adempimenti relativi
all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria
per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato
e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni.
Quest’ultimo
intervento è sicuramente positivo anche se resta impropriamente limitato -
contrariamente a quanto richiesto da Confindustria - alle attività lavorative
di breve durata in agricoltura. In tal senso abbiamo proposto emendamenti volti
ad estendere la portata della norma a tutte le imprese.
Prevenzione incendi
L’art.
38 introduce modifiche al DPR
151/2011 in tema di prevenzione incendi.
La prima modifica prevede un’esenzione per la presentazione delle
istanze preliminari per la valutazione dei progetti (art. 3 del DPR),
limitatamente agli enti e privati di nuove attività introdotte dall’allegato I
dello stesso DPR, qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti la
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti
autorità.
La
seconda modifica introduce una proroga per i responsabili delle nuove attività
introdotte all'Allegato I del D.P.R. 151/2011 che potranno presentare le
istanze di cui agli artt. 3 e 4 del DPR citato, entro tre anni, invece che
entro i due precedentemente previsti, dalla data di entrata in vigore del DPR
151 e quindi entro il 7 ottobre 2014.
Soppressione certificazioni sanitarie
L’art.
42 prevede che per i lavoratori, che rientrano nell’ambito della disciplina
del Dlgs 81/2008, non è necessaria la certificazione attestante l’idoneità psico-fisica relativa all’esecuzione di operazioni relative
all’impiego di gas tossici (art. 27, primo comma, numero 4°, del Regio Decreto
147/1927).
Fonte: Confindustria
Benevento
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