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"Una guida per l’attività del coordinatore per l’esecuzione dei lavori"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
03/10/2013 - Per rendere più efficace l’attività del
Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori (CSE)
sono disponibili in rete utili suggerimenti e strumenti operativi per
favorire il corretto compimento dei vari adempimenti normativi.
Facciamo riferimento in questo caso alle “
Linee guida sulle regole essenziali di comportamento dei Coordinatori della Sicurezza nei cantieri edili”, risultato della proficua collaborazione tra l’ Azienda sanitaria locale della provincia di Monza e Brianza,
vari Ordini, Collegi e Associazioni di Professionisti, Comitato
Paritetico Territoriale (CPT) e Direzione Provinciale Lavoro (DPL).
Dopo aver presentato la procedura di processo per l’attività del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), ci soffermiamo sulla “
Procedura di Processo - attività del CSE”,
contenuta nella “Guida all’applicazione del decreto legislativo n.
81/08 nei cantieri temporanei e mobili” (aggiornata al D.Lgs. 106/2009 e
alla Legge 88/2009).
Il documento, che non riveste
carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della legge in
vigore, ricorda che il Coordinatore
della Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori (CSE) viene incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori (qualora nominato) e deve essere in
possesso dei requisiti di cui all’art. 98 D.Lgs. 81/2008.
In particolare “l’ incarico
di coordinatore deve essere affidato prima dell’affidamento dei lavori” e
deve essere disciplinato “da apposito contratto redatto in forma scritta e
datato (art. 90 comma 3 D.Lgs 81)”. Evidenza del contratto può essere data
attraverso la compilazione del documento, allegato alla procedura di processo:
“Nomina del coordinatore per l’esecuzione dei lavori”.
Il CSE assume un compito
importante nella
fase di esecuzione dei
lavori, in quanto “deve coordinare l’applicazione dei principi generali di
sicurezza alle attività di cantiere, curando in modo particolare il
coordinamento fra le diverse imprese e tra i lavoratori autonomi”. In caso di
assenza prolungata il CSE, “sentito il committente o Responsabile dei lavori,
delega un tecnico in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 D.Lgs. 81 che lo
sostituisce. In base all’art. 90 comma 8 D.Lgs. 81, il committente o il
responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire il CSE in qualsiasi momento,
anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98”.
Veniamo dunque alla procedura di
processo in relazione alle “
azioni
preliminari” del CSE
Il documento ricorda che nei casi
di lavori affidati in origine ad una sola impresa e poi affidati a più imprese
(art.90, comma 5, D.Lgs 81) e nei lavori privati non soggetti a permesso di
costruire (art. 90 comma 11), il CSE redige il piano di
sicurezza e di coordinamento (PSC) e predispone il fascicolo dell’opera
(FA).
In ogni caso il CSE “ricevuti i
documenti PSC e FA effettua il controllo di rispondenza degli elaborati tecnici
prodotti alla norma con la lista di riscontro. Analizza in funzione del
progetto, il PSC, le tavole per l’organizzazione del cantiere e il
cronoprogramma”. L’attività non è
attuata se CSP e CSE sono la stessa persona.
Si ricorda che il Committente, il
responsabile dei lavori o il RUP (Responsabile Unico del Procedimento)
trasmette al CSE il programma minimo dell’attività del CSE (modello allegato
alla procedura).
Inoltre il CSE:
- “verifica con l’utilizzo dello
stesso modello, se nel PSC o nella documentazione d’incarico (lettera o disciplinare),
sono state previste attività specifiche a carico del CSE (es. visite,
controlli, o eventuali richieste del COM). Successivamente redige il programma
delle attività;
- effettua un sopralluogo nel
futuro ‘cantiere’ al fine di un riscontro della documentazione ricevuta,
inoltre controlla che lo stato dei luoghi non abbia subito modificazioni dalla
fine della progettazione (es. apertura di cantieri limitrofi, o modifiche alla
viabilità, ecc.);
- verifica l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza
(POS) ricevuto e redatto da parte delle imprese affidatarie (IMPA)”;
- verifica l’idoneità del POS
delle imprese esecutrici (IMP) trasmesso dall’impresa affidataria;
- “verifica se sono presenti le
procedure complementari e di dettaglio previste da PSC;
- nel caso di POS non conforme
(allegato XV D.Lgs. 81) comunica alle IMP e COMM /RL/RUP le integrazioni da
acquisire prima dell’inizio dei lavori”;
- “nel caso di impiego di
lavoratori autonomi fornisce ad essi le informazioni, le istruzioni di lavoro e
procedure di dettaglio necessarie alla esecuzione dei lavori”.
In particolare va fatta
attenzione alla “necessaria presenza di persone formate e addestrate
all’emergenza e primo soccorso da inserire nelle relative squadre di soccorso”.
Rimandando il lettore a quanto
indicato dalla Procedura di processo in merito alla “prima riunione di
Coordinamento”, veniamo invece alla parte della procedura relativa alla “
gestione normale”.
Il CSE in base al programma
dell’attività esecutiva (o se specificatamente richieste da committente,
imprese esecutive, direttore di lavori) indice delle
riunioni di coordinamento per discutere di:
- “ingresso di nuove imprese in
cantiere ed eventuali proposte di adeguamento da apportare ai Piani;
- controllo e riscontro
dell’attività esecutiva rispetto al cronoprogramma progettuale;
- verifica del rispetto delle
modalità organizzative per il coordinamento tra le IMP e i LA (lavoratori
autonomi, ndr) nonché per il coinvolgimento degli RLS;
- gestione delle inosservanze
riscontrate”.
Le riunioni di coordinamento
“devono essere stabilite secondo scadenze periodiche, con un calendario di
incontri deciso in fase di progettazione e prefissato nel cronoprogramma e/o
secondo necessità con preavviso adeguato”.
Riportiamo alcuni dei compiti
segnalati in fase di gestione normale.
Il CSE:
- in base al programma
dell’attività esecutiva, o se ne ravvisa la necessità, effettua dei “
sopralluoghi
sul cantiere, anche accompagnato dal capo cantiere, per verificare la
corretta applicazione operativa del PSC (e delle procedure complementari e di
dettaglio qualora previste) da parte delle IMP e LA. In caso di inosservanze
alle prescrizioni del Piano
di sicurezza e coordinamento, delle procedure complementari e di dettaglio
o alle normative antinfortunistiche, contesta immediatamente quanto riscontrato
e prescrive immediati adeguamenti, riportando il tutto sul Verbale di
sopralluogo;
- in caso di pericolo grave ed
imminente, direttamente riscontrato, sospende la fase di lavoro, impartisce le
prescrizioni d’adeguamento necessarie, e verifica l’attuazione di quanto
impartito, in caso di esito positivo svincola le attività sospese;
- verifica il rispetto degli
obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori autonomi”. In caso di rilievo di
inadempienze, situazioni contrattuali e/o organizzative anomale “segnala al
committente e alle imprese la difformità”;
- alla fine del sopralluogo il
CSE “redige e fa firmare ai presenti il verbale con il riassunto dei punti
principali, completandolo con eventuali dichiarazioni dei presenti. Se non
presenti, copia del Verbale di sopralluogo deve essere inviato al COM, al RL e
al RUP (lavori pubblici) nonché al datore di lavoro dell’impresa affidataria ed
esecutrici. In caso di sospensione delle lavorazioni l’invio deve essere
tempestivo”.
Riguardo ai vari compiti in fase
di “
gestione speciale” - che vi invitiamo a visionare nel documento
originale – la procedura consiglia al CSE anche di verificare con il
committente e/o Responsabile dei Lavori, “la presenza di
lavoro irregolare e rapporti di lavoro irregolari in particolare
per quanto riguarda: a) il subappalto a imprese artigiane senza dipendenti che
non svolgono lavoro in autonomia ma semplici prestatori di mano d’opera senza
apporto di attrezzature e materiali; b) il subappalto a squadre di artigiani
che sono equiparate a società di fatto e prestano mano d’opera senza apporto di
attrezzature e materiali”.
Nel caso di appalti non genuini
“i lavoratori possono essere considerati dipendenti dell’impresa che ha loro
subappaltato i lavori”.
Infine, riguardo alla “
gestione finale”, il CSE alla fine
dell’attività di cantiere, eventualmente completato il FA, ed effettuati i
controlli interni “convoca la riunione finale con il COM, dove relaziona
sull’attività svolta ed eventualmente illustra il FA”. Redige e fa firmare il
verbale di riunione, eventualmente consegnando la copia nella versione finale
del fascicolo dell’opera.
Riportiamo l’elenco degli
allegati al documento:
- Documento di Nomina
coordinatore;
- Nomina del Responsabile lavori;
- Lista di Controllo attività
CSE;
- Programma attività;
- Lista di controllo POS;
- Documento di convocazione
riunione;
- Verbale di riunione;
- Verbale di sopralluogo in
cantiere;
- Comunicazione al COM;
- Comunicazione al responsabile
dei lavori;
- Comunicazione agli OO.VV.;
- Lista di controllo FA;
- Coinvolgimento RLS;
- Lista di controllo PSC e FA;
- Verbale di sopralluogo al sito.
Come per il precedente articolo
relativo agli adempimenti del coordinatore per la progettazione, concludiamo ricordando le
recenti conseguenze delle semplificazioni degli adempimenti, relativi alla
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, contenute nel Decreto legge n.
69 del 21 giugno 2013. Ad esempio con riferimento alla possibilità, per i cantieri
temporanei o mobili, di elaborare modelli semplificati di documenti come il
piano operativo di sicurezza, il piano di sicurezza e coordinamento e il
fascicolo dell'opera.
“ Procedura
di Processo - attività del CSE”, documento nella nuova versione
rielaborata e aggiornata dal Comitato Interprofessionale Sicurezza
Cantieri della Provincia di Udine (Rev. Giugno 2013), con riferimento
al documento dell’ASL Monza e Brianza, elaborato e condiviso con Ordini,
Collegi, Associazioni, CPT e DPL (formato PDF, 196 kB).
Allegati
(formato PDF, 187 kB).
NB: al momento della pubblicazione dell’articolo “
Una guida per l’attività del coordinatore
per la progettazione
” era
presente il documento del 2010 che ora è stato sostituito con l’aggiornamento
maggio 2013, invitiamo gli interessati a scaricare il documento riveduto.
RTM
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