News
"Tre anni in più per l’autorizzazione paesaggistica"
fonte www.edilportale.com / Ambiente
07/10/2013 - Diventa
legge il
DL 91/2013 Valore cultura, che proroga la durata dell’autorizzazione paesaggistica.
La legge interviene sia sul Decreto Legislativo 42/2004, Codice dei Beni culturali e del paesaggio, sia sulla Legge del Fare, introducendo due tipi di proroga.
In generale, i lavori iniziati nel quinquennio di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica possono essere conclusi entro l'anno successivo alla scadenza del quinquennio. Ricordiamo che fino ad ora, invece, se i lavori non venivano conclusi entro la scadenza del quinquennio era necessario richiedere una nuova autorizzazione.
La nuova regola varrà per sempre e per tutte le autorizzazioni rilasciate.
Una proroga di tre anni è inoltre prevista per le autorizzazioni paesaggistiche in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge sul valore della cultura. In questo caso si tratta invece di una misura transitoria, che coinvolge solo le autorizzazioni valide nel momento in cui la legge entra in vigore, ma che non potrà essere applicata a quelle rilasciate successivamente.
La legge sul valore della cultuira ha quindi integrato le misure introdotte dalla Legge del Fare. Queste, in sintesi, le semplificazioni per il settore edile entrate ultimamente in vigore.
Se il cantiere è avviato nei cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, questa si considera efficace per tutta la durata dei lavori. Dato che l’autorizzazione paesaggistica dura cinque anni, ciò significa che se i lavori iniziano prima della scadenza, dopo il quinto anno non sarà necessario richiedere una nuova autorizzazione, a meno che non ci siano delle variazioni nel progetto.
Il Comune non può indire più la conferenza di servizi se il Soprintendente non esprime il proprio parere entro 45 giorni (prima il termine era di 90 giorni). Allo stesso tempo, in mancanza del parere del Soprintendente non si forma più il silenzio assenso, ma l’Amministrazione competente deve assumere un provvedimento finale.
Sono stati inoltre prorogati di due anni i titoli abilitativi (permesso di costruire, Dia, Scia) per l’inizio dei lavori, ma anche per la loro ultimazione. Per usufruire di questa possibilità è sufficiente inviare una comunicazione al comune, che non ha nessun potere discrezionale in materia, ma può solo accertare che i termini non siano decorsi e che non si crei nessun contrasto con i nuovi strumenti urbanistici eventualmente approvati o adottati.
È stato inoltre prorogato di tre anni il termine delle convenzioni di lottizzazione, estendendo quindi i termini per l’inizio e la fine dei lavori connessi.
La legge interviene sia sul Decreto Legislativo 42/2004, Codice dei Beni culturali e del paesaggio, sia sulla Legge del Fare, introducendo due tipi di proroga.
In generale, i lavori iniziati nel quinquennio di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica possono essere conclusi entro l'anno successivo alla scadenza del quinquennio. Ricordiamo che fino ad ora, invece, se i lavori non venivano conclusi entro la scadenza del quinquennio era necessario richiedere una nuova autorizzazione.
La nuova regola varrà per sempre e per tutte le autorizzazioni rilasciate.
Una proroga di tre anni è inoltre prevista per le autorizzazioni paesaggistiche in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge sul valore della cultura. In questo caso si tratta invece di una misura transitoria, che coinvolge solo le autorizzazioni valide nel momento in cui la legge entra in vigore, ma che non potrà essere applicata a quelle rilasciate successivamente.
La legge sul valore della cultuira ha quindi integrato le misure introdotte dalla Legge del Fare. Queste, in sintesi, le semplificazioni per il settore edile entrate ultimamente in vigore.
Se il cantiere è avviato nei cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, questa si considera efficace per tutta la durata dei lavori. Dato che l’autorizzazione paesaggistica dura cinque anni, ciò significa che se i lavori iniziano prima della scadenza, dopo il quinto anno non sarà necessario richiedere una nuova autorizzazione, a meno che non ci siano delle variazioni nel progetto.
Il Comune non può indire più la conferenza di servizi se il Soprintendente non esprime il proprio parere entro 45 giorni (prima il termine era di 90 giorni). Allo stesso tempo, in mancanza del parere del Soprintendente non si forma più il silenzio assenso, ma l’Amministrazione competente deve assumere un provvedimento finale.
Sono stati inoltre prorogati di due anni i titoli abilitativi (permesso di costruire, Dia, Scia) per l’inizio dei lavori, ma anche per la loro ultimazione. Per usufruire di questa possibilità è sufficiente inviare una comunicazione al comune, che non ha nessun potere discrezionale in materia, ma può solo accertare che i termini non siano decorsi e che non si crei nessun contrasto con i nuovi strumenti urbanistici eventualmente approvati o adottati.
È stato inoltre prorogato di tre anni il termine delle convenzioni di lottizzazione, estendendo quindi i termini per l’inizio e la fine dei lavori connessi.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1039 volte.
Pubblicità