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"D.Lgs. 81/2008: le tutele per i lavoratori e per i soggetti equiparati"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
08/10/2013 - Soci lavoratori, tirocinanti, praticanti e stagisti,
lavoratori con contratto di somministrazione e distaccati, lavoratori a
progetto o che effettuano prestazioni occasionali, lavoratori autonomi e
volontari, ...
Per cercare di fornire informazioni sulle tutele offerte a tutti
questo soggetti dal Testo Unico in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Decreto legislativo 81/2008, torniamo oggi a parlare del convegno “ Sicurezza sul lavoro: la situazione delle attività sportive a 5 anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08”
che si è tenuto a Torino il 18 giugno 2013. Un convegno che con
riferimento ad un mondo, quello sportivo, caratterizzato anche dalla
presenza di associazioni di promozione sociale, di volontariato e
sportive dilettantistiche, si è preoccupato di chiarire alcuni aspetti
della normativa in materia di tutela relativa alla sicurezza sul lavoro.
In “
Un po’ di chiarezza sul campo di applicazione e su chi è equiparabile
ai lavoratori. I principali obblighi del datore di lavoro”, a cura del
Dott. Giacomo Porcellana (Presidente Sicurlav e Ispettore Spresal ASL TO 3) e
della Dott.ssa Cristina Marini (Vice presidente Sicurlav), si ricorda che la
figura del lavoratore è definita
dall’articolo 2, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 come la persona che,
indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di
un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo
fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti
ai servizi domestici e familiari.
Già da questa definizione è
chiaro come il
lavoro non retribuito
non si debba identificare necessariamente con il volontariato, su cui
l’intervento si sofferma più avanti.
Sempre poi nell’articolo 2 del
D.Lgs. 81/2008 si legge che al lavoratore così definito
è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di
fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;
l'associato in partecipazione (…); il soggetto beneficiario delle iniziative di
tirocini formativi (…); l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari
e il partecipante ai corsi di formazione professionale (…).
Dunque il Decreto Legislativo
81/2008 “si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi,
nonché ai soggetti ad essi equiparati”.
Tuttavia “per alcuni lavoratori
la tutela è limitata o condizionata” e la relazione si sofferma su varie
tipologie di lavoratori:
-
prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di
lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni: “fermo restando quanto
specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di
cui al DLgs 81/08 sono a carico dell'utilizzatore”;
-
distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni: “tutti gli
obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto
salvo l' obbligo
a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi
tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli
viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre
amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al
DLgs 81/08 sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione,
organo o autorità ospitante”;
-
lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e
collaboratori coordinati e continuativi
di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile: “le
disposizioni di cui al DLgs 81/08 si applicano ove la prestazione lavorativa si
svolga nei luoghi di lavoro del committente”;
-
lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo
accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni: “il decreto
legislativo 81/08 e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di
sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori
domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato
supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli
ammalati e ai disabili”.
Dopo aver ricordato altre
tipologie di soggetti tutelati (ad es. lavoratori a domicilio, lavoratori
subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza,
mediante collegamento informatico e telematico, ...) la relazione si sofferma
sui
lavoratori autonomi.
Si ricorda che nei confronti dei
lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del Codice Civile si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 21 e 26 del D.Lgs. 81/2008.
Articolo 2222 – Codice Civile
CONTRATTO D'OPERA
1. Quando una persona si
obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del
committente … |
A questo proposito si cita la Circolare
del Ministero del Lavoro n. 16 del 4 luglio 2012 che evidenzia le ben note
problematiche relative alla reale autonomia di tali lavoratori.
In particolare la circolare
“invita ad osservare come
elementi
‘problematici’:
- la mancata disponibilità
giuridica o il possesso dell’attrezzatura necessaria per l’esecuzione dei
lavori;
- la condizione di monocommitenza
in capo al lavoratore
autonomo;
- affidamento di mansioni sono
difficilmente compatibili con prestazione dotata di carattere di autonomia”.
Si segnala poi che i commi 26 e
27 dell’art.1 della legge 28 giugno 2012, n.92 si occupano delle
partite Iva. A questo riguardo “le
prestazioni di lavoro
autonomo, svolte da titolare di partita Iva, sono considerate dalla Riforma
Fornero, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quando ricorrono
almeno 2 dei seguenti presupposti:
- durata della prestazione
superiore a 8 mesi nell’arco dell’anno solare;
- corrispettivo derivante da tale
collaborazione pari almeno all’80% dei corrispettivi complessivamente percepiti
nell’arco dello stesso anno solare;
- esistenza di una postazione di
lavoro fissa a disposizione del lavoratore.
Sono tuttavia escluse da tali
presunzioni:
a) le prestazioni connotate da
competenze teoriche e tecnico/pratiche di grado elevato,
b) le prestazioni rese da
soggetti titolari di un reddito annuo di lavoro autonomo non inferiore a 1,25
volte il minimale contributivo (circa 18.662 euro per il 2012),
c) le prestazioni svolte
nell’esercizio di professioni per cui è richiesta l’iscrizione a un ordine
professionale, ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati”.
Viene inoltre ricordata una
sentenza della Corte di Cassazione dove si indica che
la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in riferimento a
lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione di
opera, come nel caso in esame, il dovere di sicurezza è riferibile anche al
committente qualora l’esame della situazione fattuale evidenzi che vi sia
stata, in concreto, nella eziologia dell’evento, l’effettiva incidenza della
condotta posta in essere dal committente. A tale fine, vengono in rilievo la
specificità dei lavori da eseguire, i criteri seguiti per la scelta del
prestatore d’opera ovvero l’ingerenza del committente nella esecuzione dei
lavori (Cass. Sezione IV, sentenza n. 15081, in data 8.4.2010, dep.
19.04.2010, Rv. 247033).
Rimandando i nostri lettori a
leggere integralmente l’intervento, che si sofferma anche sul principio di
effettività, sulla delega di funzioni e sugli obblighi di datori di lavoro e
dirigenti, concludiamo questa presentazione parlando dei
volontari.
Infatti le definizioni contenute
nell'articolo 2 del D.Lgs 81/2008 comprendono anche il mondo del
volontariato.
Se tuttavia nel testo originario
del Decreto 81 “era esplicitamente espressa una equiparazione alla figura di
lavoratore del
volontario, come definito
dalla legge 1° agosto 1991, n. 266” (“equiparazione che ancora oggi opera
per
i volontari del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e della protezione civile), successivamente “con il D.Lgs
106/09 si è voluto equiparare ai lavoratori autonomi i volontari, di cui alla
legge 266/91, e i volontari che effettuano il servizio civile, assoggettandoli
agli oneri dell'art. 21, ed al contempo riducendo gli obblighi del datore di
lavoro, nei loro confronti, a quanto indicato nel comma 12 bis dell'art. 3 del
DLgs 81/08”.
Ricordiamo a questo proposito che
il recente Decreto
del Fare-Legge n. 98/2013 ha definito – come indicato su PuntoSicuro
dall’avvocato Rolando Dubini, “in modo più particolareggiato e dettagliato le
caratteristiche dei soggetti rientranti nel campo di applicazione del
volontariato e soggetti ai soli obblighi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008. Si
badi bene che le ‘facilitazioni’ degli adempimenti di sicurezza (di fatto ogni
volontario è responsabile di quel che fa, in quanto equiparato ad un lavoratore
autonomo), non si applicano affatto in modo generalizzato a tutti quei soggetti
che prestano la propria attività
in
favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge
16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 17 dicembre 2002, n.
289, ma solo a quelli tra questi soggetti che anche
prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con
mero rimborso spese. Quindi nessuna facilitazione per chi presta la propria
attività con contratto e con retribuzione, essendo questi sportivi, ad esempio,
lavoratori dipendenti a tutti gli effetti. Peraltro qualora questi volontari (
prestano la propria attività, spontaneamente
e a titolo gratuito o con mero rimborso spese) operino in luoghi ove vi sia
un datore di lavoro (o più di uno) con propria organizzazione lavorativa,
subentrerà a carico di detto datore di lavoro il rigoroso obbligo di trasferire
ad ognuno di loro una dettagliata e specifica informazione suoi rischi
specifici e sulla misure di prevenzione ed emergenza adottate in tali ambiti
lavorativi” (“ Modifiche
al D.Lgs. 81: i volontari, l’incaricato e l’esonero dal DUVRI
”,
PuntoSicuro, 4 settembre 2013).
Tornando alla relazione si
sottolinea che l'art. 3, comma 4, del D.Lgs 81/2008 stabilisce che “
Il presente decreto legislativo si applica a
tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad
essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del
presente articolo". Mentre il successivo comma 12-bis, come modificato
dal DL 69/2013, dispone che:
Articolo 3 - Campo di
applicazione
12-bis. Nei confronti dei
volontari di cui alla legge 1o agosto 1991, n. 266, dei volontari che
effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività,
spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese, in favore delle
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383,
e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre
1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 17 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui
all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del
presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di
servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della
tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo
svolga la sua prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di
lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o,
ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la
prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della
medesima organizzazione. |
Si ricorda infine quanto indicato
nella
Legge 11 agosto 1991, n. 266
“Legge-quadro sul volontariato”. All’articolo 2 si indica che
ai fini della presente legge per attività di
volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e
gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di
lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
“ Un
po’ di chiarezza sul campo di applicazione e su chi è equiparabile ai
lavoratori. I principali obblighi del datore di lavoro”, a cura del Dott.
Giacomo Porcellana (Presidente Sicurlav e Ispettore Spresal ASL TO 3) e della
Dott.ssa Cristina Marini (Vice presidente Sicurlav),, intervento al convegno
“Sicurezza sul lavoro: la situazione delle attività sportive a 5 anni
dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08” (formato PPT, 888 kB).
Tiziano Menduto
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