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"Cantieri stradali: i criteri minimi per la sicurezza dei lavoratori"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
11/10/2013 - Il Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013,
relativo ai criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della
segnaletica stradale destinata alle
attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare,
indica che i gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici,
esecutrici o affidatarie devono applicare in queste attività lavorative
“almeno i criteri minimi” di sicurezza. Criteri che sono indicati
nell’allegato I al Decreto dal titolo “ Criteri
minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di
delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si
svolgono in presenza di traffico veicolare”.
Dopo aver fornito informazioni sui criteri generali di sicurezza presenti
nella normativa, PuntoSicuro si sofferma su altre utili indicazioni per
la sicurezza dei lavoratori, ad esempio con riferimento agli
spostamenti a piedi, all’uso di veicoli operativi e alle entrate e
uscite dai cantieri.
Ad esempio si segnala che, al di
là della necessaria presegnalazione riportata nei “criteri generali di
sicurezza”, lo
spostamento a piedi su
strade e autostrade aperte al traffico veicolare è “consentito esclusivamente
per effettive esigenze operative di intervento”.
E nei casi in cui si rendono
necessari spostamenti a piedi “gli stessi devono essere brevi, effettuati in
unica fila, lungo il bordo della carreggiata, sull'estremo margine destro della
corsia di emergenza o della banchina, senza intralcio alla circolazione e
sempre con lo sguardo rivolto verso il flusso veicolare (flusso in
avvicinamento)”. In particolare “senza un’adeguata e preventiva attività di
presegnalazione all’utenza, commisurata alla tipologia di strada o autostrada,
non sono consentiti spostamenti di personale a piedi:
- in galleria con o senza corsia
di emergenza o banchina o marcia piedi;
- nelle immediate vicinanze degli
imbocchi delle gallerie;
- nelle immediate vicinanze delle
uscite delle gallerie;
- in curva;
- nelle immediate vicinanza delle
uscite dalle curve;
- lungo i tratti o opere d’arte
sprovvisti di corsia di emergenza o banchina;
- in condizioni di scarsa
visibilità;
- in caso di impossibilità di
sosta dell’autoveicolo in prossimità del luogo di intervento”.
Inoltre tali spostamenti a piedi
“non sono effettuati in caso di nebbia, precipitazioni nevose, di notte o,
comunque, in condizioni che possano gravemente limitare la visibilità o le
caratteristiche di aderenza della pavimentazione, salvo le situazioni di
comprovata emergenza”, secondo quanto previsto al punto 2.2. dei “criteri
generali di sicurezza”.
L’allegato, a cui vi rimandiamo
per una lettura integrale dei criteri di sicurezza, si sofferma in particolare
sulle indicazioni relative agli spostamenti a piedi:
- in presenza di autoveicolo;
- in galleria e lungo i
viadotti;
- con attraversamento delle
carreggiate.
Ad esempio gli
attraversamenti a piedi delle carreggiate
“devono essere limitati ed effettuati garantendo le migliori condizioni di
sicurezza. Per le strade con almeno due corsie per senso di marcia
l’attraversamento è consentito previa valutazione dell’esistenza e della
praticabilità di idonee modalità operative alternative dell’attraversamento a
garanzia degli operatori”. Anche in questo caso vengono riportate nel dettaglio
le cautele da adottare.
Riguardo ai
veicoli operativi e alla
modalità
di sosta o di fermata del veicolo l’allegato ricorda che sia la sosta che
l’eventuale fermata costituiscono “un elevato fattore di rischio sia per
l’utenza che per gli operatori e sono consentite unicamente per eseguire le
operazioni di posa in opera delle segnaletiche
temporanee, verifiche e controlli di rapida esecuzione e per la
segnalazione di pericolo all'utenza (ad esempio, incidenti, rimozione di
ostacoli, soccorso dei veicoli in avaria)”. La sosta deve avvenire comunque “in
zone con ampia visibilità, distanti da dossi, da curve, dall’ingresso di
gallerie o immediatamente dopo l'uscita da una galleria. Durante le soste il
conducente e gli addetti non possono rimanere all’interno del mezzo se non per
effettive esigenze tecnico-operative”.
Anche in questo caso, laddove
necessarie con riferimento alle condizioni elencate nell’allegato, la sosta e
la fermata sono consentite nel rispetto di varie condizioni elencate nel
dettaglio.
Si ricorda che “prima di ogni
fermata e durante gli spostamenti lenti, il conducente osserva, attraverso lo
specchio retrovisore, il traffico sopraggiungente mantenendo costantemente in
azione i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e gli indicatori di
direzione”.
L’allegato si sofferma in
particolare su:
- fermata e sosta del veicolo in
galleria;
- discesa dal veicolo;
- ripresa della marcia con
l’autoveicolo;
- marcia e manovre in corsia di
emergenza o banchina.
Il documento fornisce poi precise
indicazioni relative all’
entrata ed
uscita dal cantiere, ricordando che le “manovre di accesso ed uscita dai
cantieri situati lungo le tratte stradali sono consentite solo per effettive
esigenze di servizio, al personale autorizzato e previa adozione delle cautele
necessarie alla sicurezza propria e del traffico veicolare”.
In particolare sono riportate nel
dettaglio le modalità per l’entrata ed uscita dal cantiere con riferimento a:
- strade con una corsia per senso
di marcia;
- strade con più corsie per senso
di marcia.
Ad esempio per le strade con una
corsia per senso di marcia “l'entrata in area di cantiere avviene di norma in
corrispondenza del limite destro della testata (raccordo obliquo) e nei casi in
cui ciò non dovesse essere possibile viene effettuata in un punto del tratto
delimitato previa segnalazione all'utenza della manovra mediante l'utilizzo dei
dispositivi luminosi supplementari e di direzione. Nel caso di mezzi d'opera e
soprattutto quando la manovra comporta una temporanea occupazione delle
carreggiate aperte al traffico, sia in entrata che in uscita, si utilizzano
opportuni provvedimenti di regolamentazione del traffico (ad esempio, senso
unico alternato a vista, senso unico alternato con semafori)”.
Ricordando che l’allegato
fornisce indicazioni anche in relazione alle situazioni di emergenza ( incidenti
stradali, eventi di natura meteorologica, ostacoli che si frappongono
improvvisamente sulla carreggiata, ...), concludiamo questa breve rassegna di
indicazioni per la sicurezza dei lavoratori con alcuni riferimenti ai criteri
per la
segnalazione e delimitazione dei
cantieri fissi.
Premettendo che (decreto
ministeriale 10 luglio 2002) un cantiere è detto
fisso se non subisce alcuno spostamento durante almeno una mezza
giornata, l’allegato segnala che “ogni cantiere deve essere preventivamente
autorizzato; l’inizio delle attività di installazione deve essere
opportunamente comunicato ai centri di controllo competenti per il territorio
ove presenti nell’organizzazione del gestore. Gli schemi segnaletici temporanei
per la segnalazione dei cantieri programmati sono illustrati nelle tavole
allegate al decreto ministeriale 10 luglio 2002. Il segnalamento comporta una segnaletica di
avvicinamento, una segnaletica di posizione, una segnaletica di fine
prescrizione. Tutte le fasi di messa in opera del cantiere devono essere
adeguate alla tipologia di schema segnaletico e alla sezione stradale”.
Si sottolinea che la
segnaletica di preavviso su svincoli e
intersezione interferenti con le aree di cantiere “deve essere installata prima
della corrispondente segnaletica sull’asse principale. Gli elementi di cui tenere
conto sono: tipo di strada e caratteristiche geometriche (ad esempio, numero di
corsie per senso di marcia, presenza o meno di corsia di emergenza), visibilità
legata agli elementi geometrici della strada (ad esempio, andamento
plano-altimetrico, opere d’arte, barriere di sicurezza)”.
L’allegato si sofferma su alcuni
aspetti della segnalazione:
- prelevamento della segnaletica
dall’autoveicolo;
- trasporto manuale della
segnaletica;
- installazione della
segnaletica;
- rimozione della segnaletica per
fine lavori.
Ad esempio per l’
installazione della segnaletica si
indica che “i segnali vengono messi in opera nell’ordine in cui gli utenti
della strada li incontrano: prima la segnaletica di avvicinamento, poi quella
di posizione e infine quella di fine prescrizione, assicurandosi durante la
posa che ogni cartello sia perfettamente visibile. La segnaletica è posata in
modo da non intralciare la traiettoria dei veicoli sopraggiungenti. La
segnaletica su cavalletto deve essere adeguatamente zavorrata”.
Infine in merito alla
segnalazione e delimitazione dei cantieri
mobili si ricorda che si definisce “
cantiere
mobile” un cantiere “caratterizzato da una progressione continua ad una
velocità che può variare da poche centinaia di metri al giorno a qualche chilometro
all'ora. Il cantiere mobile viene utilizzato nell’ambito degli indirizzi e
degli schemi previsti dal disciplinare tecnico”. E per la segnaletica dei
cantieri mobili è “previsto l’ impiego
di veicoli opportunamente attrezzati. I principi di segnalamento sono gli
stessi dei cantieri fissi, nel senso che è previsto un segnalamento in anticipo
ed un segnalamento di localizzazione. I sistemi si differenziano a seconda
della tipologia di strada, delle corsie di marcia interessate e della tipologia
di intervento. Nelle fasi non operative i segnali devono essere posti in
posizione ripiegata e con dispositivi luminosi spenti”.
Tiziano Menduto
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