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"Cantieri stradali: i criteri minimi per la sicurezza dei lavoratori"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro

11/10/2013 - Il  Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013,  relativo ai criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della  segnaletica stradale destinata alle  attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, indica che i gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie devono applicare in queste attività lavorative “almeno i criteri minimi” di sicurezza. Criteri che sono indicati nell’allegato I al Decreto dal titolo “ Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”.
 
Dopo aver fornito informazioni sui  criteri generali di sicurezza presenti nella normativa, PuntoSicuro si sofferma su altre utili indicazioni per la sicurezza dei lavoratori, ad esempio con riferimento agli spostamenti a piedi, all’uso di veicoli operativi e alle entrate e uscite dai cantieri.

Ad esempio si segnala che, al di là della necessaria presegnalazione riportata nei “criteri generali di sicurezza”, lo spostamento a piedi su strade e autostrade aperte al traffico veicolare è “consentito esclusivamente per effettive esigenze operative di intervento”.
E nei casi in cui si rendono necessari spostamenti a piedi “gli stessi devono essere brevi, effettuati in unica fila, lungo il bordo della carreggiata, sull'estremo margine destro della corsia di emergenza o della banchina, senza intralcio alla circolazione e sempre con lo sguardo rivolto verso il flusso veicolare (flusso in avvicinamento)”. In particolare “senza un’adeguata e preventiva attività di presegnalazione all’utenza, commisurata alla tipologia di strada o autostrada, non sono consentiti spostamenti di personale a piedi:
- in galleria con o senza corsia di emergenza o banchina o marcia piedi;
- nelle immediate vicinanze degli imbocchi delle gallerie;
- nelle immediate vicinanze delle uscite delle gallerie;
- in curva;
- nelle immediate vicinanza delle uscite dalle curve;
- lungo i tratti o opere d’arte sprovvisti di corsia di emergenza o banchina;
- in condizioni di scarsa visibilità;
- in caso di impossibilità di sosta dell’autoveicolo in prossimità del luogo di intervento”.
Inoltre tali spostamenti a piedi “non sono effettuati in caso di nebbia, precipitazioni nevose, di notte o, comunque, in condizioni che possano gravemente limitare la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, salvo le situazioni di comprovata emergenza”, secondo quanto previsto al punto 2.2. dei “criteri generali di sicurezza”.
L’allegato, a cui vi rimandiamo per una lettura integrale dei criteri di sicurezza, si sofferma in particolare sulle indicazioni relative agli spostamenti a piedi:
- in presenza di autoveicolo;
- in galleria e lungo i viadotti; 
- con attraversamento delle carreggiate.
Ad esempio gli attraversamenti a piedi delle carreggiate “devono essere limitati ed effettuati garantendo le migliori condizioni di sicurezza. Per le strade con almeno due corsie per senso di marcia l’attraversamento è consentito previa valutazione dell’esistenza e della praticabilità di idonee modalità operative alternative dell’attraversamento a garanzia degli operatori”. Anche in questo caso vengono riportate nel dettaglio le cautele da adottare.
 
Riguardo ai veicoli operativi e alla modalità di sosta o di fermata del veicolo l’allegato ricorda che sia la sosta che l’eventuale fermata costituiscono “un elevato fattore di rischio sia per l’utenza che per gli operatori e sono consentite unicamente per eseguire le operazioni di posa in opera delle segnaletiche temporanee, verifiche e controlli di rapida esecuzione e per la segnalazione di pericolo all'utenza (ad esempio, incidenti, rimozione di ostacoli, soccorso dei veicoli in avaria)”. La sosta deve avvenire comunque “in zone con ampia visibilità, distanti da dossi, da curve, dall’ingresso di gallerie o immediatamente dopo l'uscita da una galleria. Durante le soste il conducente e gli addetti non possono rimanere all’interno del mezzo se non per effettive esigenze tecnico-operative”.
Anche in questo caso, laddove necessarie con riferimento alle condizioni elencate nell’allegato, la sosta e la fermata sono consentite nel rispetto di varie condizioni elencate nel dettaglio.
Si ricorda che “prima di ogni fermata e durante gli spostamenti lenti, il conducente osserva, attraverso lo specchio retrovisore, il traffico sopraggiungente mantenendo costantemente in azione i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e gli indicatori di direzione”.
L’allegato si sofferma in particolare su:
- fermata e sosta del veicolo in galleria;
- discesa dal veicolo; 
- ripresa della marcia con l’autoveicolo; 
- marcia e manovre in corsia di emergenza o banchina. 
 
Il documento fornisce poi precise indicazioni relative all’ entrata ed uscita dal cantiere, ricordando che le “manovre di accesso ed uscita dai cantieri situati lungo le tratte stradali sono consentite solo per effettive esigenze di servizio, al personale autorizzato e previa adozione delle cautele necessarie alla sicurezza propria e del traffico veicolare”.
In particolare sono riportate nel dettaglio le modalità per l’entrata ed uscita dal cantiere con riferimento a:
- strade con una corsia per senso di marcia; 
- strade con più corsie per senso di marcia.
Ad esempio per le strade con una corsia per senso di marcia “l'entrata in area di cantiere avviene di norma in corrispondenza del limite destro della testata (raccordo obliquo) e nei casi in cui ciò non dovesse essere possibile viene effettuata in un punto del tratto delimitato previa segnalazione all'utenza della manovra mediante l'utilizzo dei dispositivi luminosi supplementari e di direzione. Nel caso di mezzi d'opera e soprattutto quando la manovra comporta una temporanea occupazione delle carreggiate aperte al traffico, sia in entrata che in uscita, si utilizzano opportuni provvedimenti di regolamentazione del traffico (ad esempio, senso unico alternato a vista, senso unico alternato con semafori)”.
 
Ricordando che l’allegato fornisce indicazioni anche in relazione alle situazioni di emergenza ( incidenti stradali, eventi di natura meteorologica, ostacoli che si frappongono improvvisamente sulla carreggiata, ...), concludiamo questa breve rassegna di indicazioni per la sicurezza dei lavoratori con alcuni riferimenti ai criteri per la segnalazione e delimitazione dei cantieri fissi.
 
Premettendo che (decreto ministeriale 10 luglio 2002) un cantiere è detto fisso se non subisce alcuno spostamento durante almeno una mezza giornata, l’allegato segnala che “ogni cantiere deve essere preventivamente autorizzato; l’inizio delle attività di installazione deve essere opportunamente comunicato ai centri di controllo competenti per il territorio ove presenti nell’organizzazione del gestore. Gli schemi segnaletici temporanei per la segnalazione dei cantieri programmati sono illustrati nelle tavole allegate al decreto ministeriale 10 luglio 2002.  Il segnalamento comporta una segnaletica di avvicinamento, una segnaletica di posizione, una segnaletica di fine prescrizione. Tutte le fasi di messa in opera del cantiere devono essere adeguate alla tipologia di schema segnaletico e alla sezione stradale”.
Si sottolinea che la segnaletica di preavviso su svincoli e intersezione interferenti con le aree di cantiere “deve essere installata prima della corrispondente segnaletica sull’asse principale. Gli elementi di cui tenere conto sono: tipo di strada e caratteristiche geometriche (ad esempio, numero di corsie per senso di marcia, presenza o meno di corsia di emergenza), visibilità legata agli elementi geometrici della strada (ad esempio, andamento plano-altimetrico, opere d’arte, barriere di sicurezza)”.
L’allegato si sofferma su alcuni aspetti della segnalazione:
- prelevamento della segnaletica dall’autoveicolo;
- trasporto manuale della segnaletica; 
- installazione della segnaletica;
- rimozione della segnaletica per fine lavori.
Ad esempio per l’ installazione della segnaletica si indica che “i segnali vengono messi in opera nell’ordine in cui gli utenti della strada li incontrano: prima la segnaletica di avvicinamento, poi quella di posizione e infine quella di fine prescrizione, assicurandosi durante la posa che ogni cartello sia perfettamente visibile. La segnaletica è posata in modo da non intralciare la traiettoria dei veicoli sopraggiungenti. La segnaletica su cavalletto deve essere adeguatamente zavorrata”.
 
Infine in merito alla segnalazione e delimitazione dei cantieri mobili si ricorda che si definisce “ cantiere mobile” un cantiere “caratterizzato da una progressione continua ad una velocità che può variare da poche centinaia di metri al giorno a qualche chilometro all'ora. Il cantiere mobile viene utilizzato nell’ambito degli indirizzi e degli schemi previsti dal disciplinare tecnico”. E per la segnaletica dei cantieri mobili è “previsto l’ impiego di veicoli opportunamente attrezzati. I principi di segnalamento sono gli stessi dei cantieri fissi, nel senso che è previsto un segnalamento in anticipo ed un segnalamento di localizzazione. I sistemi si differenziano a seconda della tipologia di strada, delle corsie di marcia interessate e della tipologia di intervento. Nelle fasi non operative i segnali devono essere posti in posizione ripiegata e con dispositivi luminosi spenti”.
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 

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