"Architetti: Casi di esonero dalla formazione continua"
fonte www.lavoripubblici.it / Eventi e Appuntamenti
E’ questo il risultato rilevabile al paragrafo 7 delle linee guida e di coordinamento attuative del regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo approvate dal Consiglio nazionale Architetti PPC.
In pratica gli architetti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni, non sono tenuti a svolgere l’attività di formazione professionale continua.
Gli architetti che si trovano in tale situazione devono presentare al proprio Ordine territoriale, entro io 31 dicembre prossimo, una dichiarazione nella quale, sotto la propria personale responsabilità, sottoscrivano di:
- a) non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
- b) non essere iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetti ai relativi obblighi;
- c) non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma;
- d) impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai precedenti punti a), b) e c).
La presentazione della dichiarazione
entro il 31 dicembre 2013 è necessaria (
vedi schema dichiarazione)
per evitare che dall’1 gennaio 2014 scatti l’obbligo della formazione
continua con la precisazione che ove la situazione di non esercizio
professionale cessi, l’architetto dovrà segnalare al proprio Ordine tale
nuova situazione che provocherà da quella data in poi, nuovamente,
l’obbligo della formazione ed, ovviamente, l’esenzione a causa di non
esercizio professionale comporta la riduzione dei crediti formativi da
acquisire in modo temporalmente proporzionale.
In verità nel paragrafo 7 delle linee guida relativo agli “Esoneri”
viene, anche, precisato che il Consiglio territoriale, su domanda
dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo
svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:
- a) maternità per un anno formativo; è comunque garantito il diritto all’aggiornamento on-line e a quelle iniziative alle quali l’iscritta ritiene opportuno partecipare;
- b) malattia grave, infortunio, assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi;
- c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.
Come nel caso di non esercizio professionale, anche nel caso di
maternità, di malattia grave o di altri casi di documentato impedimento
l’esenzione comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in
modo temporalmente proporzionale ed al fine del riconoscimento
dell’esenzione per malattia o infortunio l’iscritto dovrà produrre
certificato medico.
I crediti formativi comunque acquisiti durante il periodo per il quale
l’iscritto è esentato dall’obbligo formativo non possono essere
computati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo.
Per ultimo, sempre nel citato paragrafo 7 relativo agli Esoneri, viene precisato che gli
iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo la obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70 anno di età.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1192 volte.