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"Cambio di destinazione d’uso e sanatoria edilizia. "
fonte www.lavoripubblici.it / Normativa
22/10/2013 - Il
TAR Emilia Romagna,
sezione staccata di Parma, con sentenza n. 291/2013 depositata in
Segreteria il 15 ottobre 2013, ha ribadito quanto espresso con sentenza
n. 16689/2010 del TAR Campania in tema di correlazione tra i requisiti
minimi di abitabilità e la domanda di sanatoria edilizia relativa ad un
cambio di destinazione d’uso con opere da sottotetto ad abitazione
civile.
Il concetto espresso è estremamente chiaro.
Se l’uso richiesto è quello abitativo, il locale per poter accedere alla sanatoria deve possedere necessariamente i requisiti minimi di abitabilità inerenti le altezze, requisiti mancando i quali l’opera non è in alcun modo sanabile e non esiste per l’amministrazione alcun margine di discrezionalità in proposito.
Non esiste, quindi, la necessità di vagliare ulteriori ragioni poste a fondamento del diniego di sanatoria: l’abitabilità è sovrana su ogni altra richiesta.
Il concetto espresso è estremamente chiaro.
Se l’uso richiesto è quello abitativo, il locale per poter accedere alla sanatoria deve possedere necessariamente i requisiti minimi di abitabilità inerenti le altezze, requisiti mancando i quali l’opera non è in alcun modo sanabile e non esiste per l’amministrazione alcun margine di discrezionalità in proposito.
Non esiste, quindi, la necessità di vagliare ulteriori ragioni poste a fondamento del diniego di sanatoria: l’abitabilità è sovrana su ogni altra richiesta.
A cura di
Ilenia Cicirello
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