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"Albo gestori ambientali: Regolamento gestione telematica domande"

fonte www.lavoripubblici.it / Ambiente

25/10/2013 - Sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 del 19 ottobre 2013 è stato pubblicato il comunicato del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del mare con cui è stata resa nota la Deliberazione n. 2 dell’11 settembre 2013 del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali contenente il “Regolamento per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all’iscrizione all’Albo”, che abroga la precedente Deliberazione 2 ottobre 2007, n. 2 sullo stesso tema.

Con il nuovo regolamento viene data attuazione al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011 recante “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni” e vengono introdotte misure di semplificazione sulle modalità telematiche di iscrizione, rinnovo, variazione e cancellazione,
In base all’articolo 1 del citato dpcm, a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le p.a. deve avvenire esclusivamente in via telematica.

All’articolo 4, poi, del Regolamento allegato alla Deliberazione 11 settembre 2013 viene precisato che:
  • le domande e le comunicazioni vengono trasmesse alla Sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente utilizzando il servizio di compilazione e trasmissione telematica le cui modalità di accesso sono pubblicate nel portale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali all’indirizzo web http://www.AlboNazionaleGestoriAmbientali.it.
  • le domande e le comunicazioni, redatte in formato elettronico, devono essere trasmesse dal legale rappresentante dell’impresa o dal soggetto legittimato;
  • le domande e le comunicazioni di iscrizione/revisione/variazione e cancellazione dell’iscrizione devono essere corredate dalla documentazione, in formato elettronico, prevista dalla normativa vigente e dal modulo di cui all’allegato 1 sottoscritto, ai sensi dell’articolo 38 del decreto sulla documentazione amministrativa, dal legale rappresentante dell’impresa;
  • il foglio notizie di cui all’articolo 12, comma 2, lettera e), e all’articolo 13, comma 2, lettera b), e comma 3, lettera c), del decreto ministeriale è costituito dal foglio riepilogativo di cui all’allegato 2;
  • ai fini dell’invio telematico delle domande e delle comunicazioni all’Albo e per tutti gli atti e le comunicazioni relative al procedimento amministrativo, il domicilio dell’impresa è eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dalla stessa indicato o presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto legittimato;
  • i pagamenti previsti sono effettuati secondo le procedure e le modalità predisposte dalle Camere di commercio.

Le domande e le comunicazioni di iscrizione/revisione/variazione e cancellazione dell’iscrizione devono essere corredate dalla documentazione, in formato elettronico, prevista dalla normativa vigente e dal modulo di cui all’allegato 1 sottoscritto, ai sensi dell’articolo 38 del decreto sulla documentazione amministrativa, dal legale rappresentante dell’impresa.
Il foglio notizie di cui all’articolo 12, comma 2, lettera e), e all’articolo 13, comma 2, lettera b), e comma 3, lettera c), del decreto ministeriale è costituito dal foglio riepilogativo di cui all’allegato 2.



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