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"Procedure di processo per il coordinatore per la progettazione"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
29/10/2013 - Nel mese
di luglio PuntoSicuro ha presentato i risultati della collaborazione tra l’ASL
della provincia di Monza e Brianza e diverse realtà (ordini, associazioni CPT,
DPL, ...) nello stilare precise linee
operative sulle regole essenziali di comportamento dei
coordinatori della sicurezza nei cantieri edili. Collaborazione che
ha portato a elaborare specifiche procedure di processo dell’attività del Coordinatore
della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e in fase di Esecuzione (CSE).
Successivamente nella regione
Friuli Venezia Giulia tali procedure sono state riprese divenendo una
piattaforma condivisa su cui valutare la compiuta e corretta operatività del
coordinatore per la sicurezza, in progettazione ed esecuzione.
Sono stati discussi i contenuti
delle procedure e alcuni gruppi di lavoro hanno collaborato non solo alla
revisione ed adeguamento dei testi alle specifiche esigenze e peculiarità
territoriali, ma hanno anche testato l'effettività di quanto proposto.
Dopo due anni di lavoro le
modifiche si sono concretizzate in una nuova versione delle Procedure di Processo (maggio 2013), curate dal Comitato Interprofessionale
Sicurezza Cantieri della Provincia di Udine (CISC) e presentate nel
seminario organizzato da CISC “
L'attività
del coordinatore per la sicurezza: proposta di modalità di lavoro condivise per
CSP e CSE”, seminario che si è tenuto il 5 giugno 2013 a Pasian di Prato in
provincia di Udine.
Anche in relazione all’auspicio
del CISC che tali procedure trovino riconoscimento da parte degli organi di
vigilanza e controllo diventando parametro di valutazione dell'operato dei
tecnici, torniamo a parlare di
procedure
di processo per i coordinatori con riferimento all’intervento al seminario
dell’Ing. Vittorio Bozzetto.
In “
Procedura di processo per CSP” il relatore, dopo una presentazione
di quanto indicato dalla normativa passata e attuale, ricorda che il Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) esprime la politica del committente
impegnato a coordinare in progettazione ed esecuzione la sicurezza
interferenziale del cantiere.
In particolare il PSC “essendo
un’estensione della linea contrattuale tra Committente e Impresa, deve
riportare in maniera chiara le modalità operative del coordinatore specificando
le ‘
azioni di coordinamento e controllo’
tra le imprese esecutrici; l’organizzazione, tra i Datori di lavoro, della
cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca
informazione”.
Dopo aver riportato i “requisiti”
per una corretta progettazione della sicurezza, il relatore riprende quanto
contenuto nel comma 1 dell’art. 100 del D.Lgs. 81/2008:
Articolo 100 - Piano di sicurezza
e di coordinamento
1. Il piano è costituito da una
relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da
realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte
a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
ivi compresi i rischi particolari di cui all’ ALLEGATO XI, nonché la stima
dei costi di cui al punto 4 dell’ ALLEGATO XV. Il piano di sicurezza e
coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative
agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria
sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo
richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di
sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della
sicurezza sono definiti all’ ALLEGATO XV.
(...) |
E segnalando anche le
condanne di coordinatori per inadeguato
controllo delle prescrizioni di sicurezza in cantiere, viene citata la lettera
a) del comma 1 dell’articolo 92 dello stesso decreto:
Articolo 92 - Obblighi del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori
1. Durante la realizzazione
dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune
azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100
“ove previsto” e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
(...) |
In questi anni - indica la
relazione - non si è riusciti nei fatti “a dare un ruolo ai Coordinatori” e per questo motivo sono ancor più necessarie
le Procedure di Processo.
E il documento “ Procedura di Processo - attività del CSP
” riporta
infatti le modalità operative per esercitare in modo efficace l’attività di Coordinatore
per la Progettazione.
Ricordiamo che – come indicato
nella Procedura – il CSP “viene incaricato, dal committente o dal Responsabile
dei lavori (se nominato) e deve essere in possesso dei requisiti” indicati dal
D.Lgs. 81/2008. E l’incarico di coordinatore “deve essere affidato
contestualmente all’incarico di progettazione; è pertanto obbligo del
progettista informare il committente di emettere specifica nomina del
coordinatore, contestualmente alla fase di inizio delle attività di
progettazione. L’incarico deve essere disciplinato da apposito contratto
redatto in forma scritta e datato”.
Dopo aver riportato le differenze
relative a lavoro soggetto a Codice degli Appalti e lavoro privato, si
sottolinea che la figura del CSP “assume un compito importante nella fase di
elaborazione del progetto esecutivo in quanto deve fare applicare i principi
generali di sicurezza, previsti dalla normativa esistente, nel momento delle
scelte architettoniche, tecniche e organizzative, in modo tale da ridurre i
rischi durante la fase esecutiva dell’opera sviluppando ampiamente, insieme al
progettista, le misure generali di tutela previste all’art 15 D.Lgs. 81”.
Ricordiamo che il
Coordinatore per la progettazione (CSP)
deve strutturare e definire i contenuti
del PSC sulla base delle analisi sviluppate insieme ai progettisti
dell’opera, in conformità a quanto previsto dall’Allegato XV del D.Lgs.
81/2008. La redazione del PSC e relativi allegati “dovranno essere frutto del
coordinamento e dialogo con l’equipe di progettazione”.
La “
Procedura di Processo” è divisa in fasi:
-
FASE “0” – l’offerta, l’incarico;
-
FASE “1” – le azioni preliminari;
-
FASE “2” – le prime indicazioni;
-
FASE “3” – la redazione del PSC e FA (Fascicolo dell’opera);
-
FASE “4” – azioni conclusive.
Il relatore sottolinea che uno
degli obiettivi delle Procedure è di “riuscire a collegare, anche
economicamente, l’attività di redazione del PSC con l’attività del CSE. Più
sforzi riusciamo a fare in progettazione minori saranno gli impegni in
esecuzione. Dobbiamo
vedere il PSC come
uno strumento non solo di analisi ma anche e soprattutto di coordinamento”.
A seguito dell’incarico ricevuto
“contestualmente con il progettista”, il CSP indice una
riunione con il committente (COM) e il progettista (PROG) per
discutere:
- “la programmazione
dell’attività di progettazione;
- i contenuti del progetto;
- le fasi lavorative prevedibili;
- la durata prevedibile delle
fasi individuate;
- la documentazione disponibile
su tali argomenti”.
Il relatore si sofferma poi su
alcuni strumenti indispensabili per una corretta progettazione. Ad esempio con
riferimento all’
individuazione dei
requisiti di sicurezza dell’opera, a cui necessariamente deve conseguire un
sopralluogo.
Ricordiamo che, come indicato nel
documento del CISC, con riferimento al caso di opera soggetta a D.Lgs. 163/06
s.m.i., come previsto all’art. 17 del D.P.R. 207/10 “il CSP redige, nell’ambito
del progetto preliminare, le
prime
indicazioni e misure finalizzate alla tutela e salute dei luoghi di lavoro
per la stesura dei piani di sicurezza”. L’elaborato, “conformemente al grado di
approfondimento progettuale, dovrà esplicitare almeno quanto segue:
- identificazione e descrizione
dell’opera;
- individuazione, analisi e
valutazione dei rischi in riferimento a: area di cantiere, organizzazione di
cantiere, lavorazioni interferenti;
- scelte progettuali ed
organizzative, procedure e misure preventive e protettive in relazione ai
rischi di cui sopra;
- stima sommaria dei costi della
sicurezza.
Durante l’iter di redazione del
documento il CSP si coordinerà con gli altri attori della progettazione secondo
quanto definito nella prima riunione di progettazione”.
E redigere le prime indicazioni
significa iniziare la redazione del
PSC: le prime indicazioni “sono un prodromo del PSC”.
La relazione, che vi invitiamo a
leggere integralmente, si sofferma poi su diversi punti con riferimento sia al DPR
del 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE»), sia al D.Lgs. 81/2008.
Tornando alla redazione del PSC
si indica che il Piano “non è il frutto di scelte univoche del CSP ma nasce
dalle sinergie di più contributi”.
Spesso - continua il relatore -
“viviamo la consegna del PSC come un mero adempimento formale, mentre è un
momento assolutamente decisivo delle nostre responsabilità”. Senza dimenticare
che la designazione del coordinatore per la
progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera
il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla
verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e
92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del D.Lgs. 81/2008.
Rimandando il lettore al
contenuto della “ Procedura di Processo - attività del CSP
” – che contiene
anche una lista di controllo per la redazione del PSC e FA – concludiamo con
alcune considerazioni del relatore riguardo alla Procedura:
- “la Procedura non ci insegna a
fare dei Piani migliori;
- la Procedura ci sostiene
nell’applicazione delle corrette metodologie di redazione dei Piani;
- la Procedura non può costituire
un alibi per eventuali errori di progettazione;
- ma la fattiva adozione della
Procedura non può essere trascurata da chi ci controlla siano essi Committenti
o Organi di Controllo;
- alla fine l’adozione della
Procedura sarà un segno riconoscimento, un marchio di adozione, una ulteriore
qualifica”.
Ricordiamo infine ai nostri
lettori che recentemente il D.Lgs. 81/2008 è stato in parte modificato dal Decreto
del Fare-Legge n. 98/2013, ad esempio con riferimento alla possibilità per
i cantieri temporanei o mobili di elaborare modelli
semplificati di documenti, come il piano operativo di sicurezza, il piano
di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell'opera.
“ Procedura di processo per CSP”, intervento
dell’Ing. Vittorio Bozzetto al seminario CISC “L'attività del coordinatore per
la sicurezza: proposta di modalità di lavoro condivise per CSP e CSE” (formato
PDF, 1.3 MB).
“ Procedura di Processo - attività del CSP”, Rev. maggio
2013, documento del Comitato Interprofessionale Sicurezza Cantieri della
Provincia di Udine (formato PDF, 434 kB).
RTM
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