News
"Notifica prodotti da costruzione: una circolare sul rilascio delle autorizzazioni "
fonte www.insic.it / Sicurezza
30/10/2013 - Con la Circolare si compie il lavoro di rinotifica, ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011, degli
Organismi italiani di valutazione e verifica
della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, già
abilitati e notificati ai sensi del DPR 246/93 e della Direttiva
89/106/CEE, limitatamente alle specifiche tecniche già autorizzate.
A fronte delle numerose richieste pervenute per l'estensione di tali notifiche, il Dipartimento ritiene necessario applicare le procedure di autorizzazione e notifica non basata sul certificato di accreditamento anche agli organismi che facciano richiesta di prima autorizzazione, estensione o ulteriore autorizzazione.
Per la valutazione dei requisiti degli organismi si utilizzano i criteri e le procedure riportati nel Regolamento, in particolare agli articoli 43, 45, 46, 51, 52, 53, 55, nonché per quanto non in contrasto, nel DM n. 156/03 e nella Circolare interministeriale n. 3 del 9/6/2011.
Pertanto, gli organismi che intendano richiedere una prima autorizzazione, estensione o ulteriore autorizzazione ai fini della notifica ai sensi del Regolamento(UE) 305/2011, devono presentare alla DGMCCVNT del Ministero dello Sviluppo Economico, apposita istanza in bollo, redatta secondo il modello contenuto all'allegato A, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e corredata dalla documentazione indicata nell'Allegato B, fornita in formato elettronico non modificabile (*.PDF/A).
Il Dipartimento ricorda anche che, qualora l'istanza riguardi prodotti per i quali risultino rilevanti i requisiti base per le opere n. 1 ovvero 2, la medesima istanza ed i relativi allegati sono presentati rispettivamente al STC del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ovvero alla DCPST del Ministero dell'Interno.
L'istruttoria delle Amministrazioni competenti si conclude con un decreto di autorizzazione, con validità pari a 4 anni, propedeutico alla successiva notifica; le estensioni e le ulteriori autorizzazioni mantengono la scadenza del decreto cui si riferiscono. Ai sensi dell'art. 48, comma 5, del Regolamento (UE) n.305/2011 le attività di organismo notificato potranno essere eseguite solo se la Commissione Europea o gli altri Stati Membri non sollevino obiezioni entro due mesi dalla notifica.
A fronte delle numerose richieste pervenute per l'estensione di tali notifiche, il Dipartimento ritiene necessario applicare le procedure di autorizzazione e notifica non basata sul certificato di accreditamento anche agli organismi che facciano richiesta di prima autorizzazione, estensione o ulteriore autorizzazione.
Per la valutazione dei requisiti degli organismi si utilizzano i criteri e le procedure riportati nel Regolamento, in particolare agli articoli 43, 45, 46, 51, 52, 53, 55, nonché per quanto non in contrasto, nel DM n. 156/03 e nella Circolare interministeriale n. 3 del 9/6/2011.
Pertanto, gli organismi che intendano richiedere una prima autorizzazione, estensione o ulteriore autorizzazione ai fini della notifica ai sensi del Regolamento(UE) 305/2011, devono presentare alla DGMCCVNT del Ministero dello Sviluppo Economico, apposita istanza in bollo, redatta secondo il modello contenuto all'allegato A, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e corredata dalla documentazione indicata nell'Allegato B, fornita in formato elettronico non modificabile (*.PDF/A).
Il Dipartimento ricorda anche che, qualora l'istanza riguardi prodotti per i quali risultino rilevanti i requisiti base per le opere n. 1 ovvero 2, la medesima istanza ed i relativi allegati sono presentati rispettivamente al STC del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ovvero alla DCPST del Ministero dell'Interno.
L'istruttoria delle Amministrazioni competenti si conclude con un decreto di autorizzazione, con validità pari a 4 anni, propedeutico alla successiva notifica; le estensioni e le ulteriori autorizzazioni mantengono la scadenza del decreto cui si riferiscono. Ai sensi dell'art. 48, comma 5, del Regolamento (UE) n.305/2011 le attività di organismo notificato potranno essere eseguite solo se la Commissione Europea o gli altri Stati Membri non sollevino obiezioni entro due mesi dalla notifica.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 862 volte.
Pubblicità