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"Obblighi e prevenzione in materia di alcol e problemi alcolcorrelati"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
31/10/2013 - Il
consumo di bevande alcoliche non solo può
essere dannoso per la salute, ma costituisce anche un fattore di rischio
negli ambienti di lavoro e aumentare i pericoli per i lavoratori e per
l'incolumità dei terzi. Ed infatti, secondo alcuni dati,
oltre il 10 % degli infortuni sul lavoro può essere riconducibile all’assunzione di bevande alcoliche.
Torniamo dunque a parlare di rischi alcolcorrelati con riferimento ad un documento elaborato dal CPT di Torino, dal titolo “
Indicazioni per l’applicazione delle norme in materia di alcol e problemi alcolcorrelati”,
che ha lo scopo di evidenziare l’importanza e la necessità di eseguire
una corretta stima di questo fattore di rischio e di adottare adeguate
misure preventive, anche alla luce della nuove disposizioni della
Regione Piemonte.
Infatti nel documento si fa riferimento alla
Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) del 22 ottobre 2012, n. 21-4814 “Atto
di indirizzo per la verifica del divieto di assunzione e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalc. e per la verifica di
assenza di condizioni di alcol dip. nelle attività lavorative che
comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la
sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai sensi Allegato 1
Intesa Stato-Regioni 2006 e art. 41 c. 4-bis D.Lgs 81/08 e smi”. La
Deliberazione della Regione Piemonte recepisce il Provvedimento della
Conferenza Permanente Stato-Regioni del 16 marzo 2006 e approva gli
allegati alla deliberazione stessa in assenza delle nuove modalità per
l’ accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza in via di emanazione da parte della Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.
Il CPT di Torino
sottolinea che, come indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità,
“l’alcol è una
sostanza psicotropa
capace di indurre dipendenza”.
Inoltre il consumo di bevande
alcoliche
altera le prestazioni
psicofisiche dei lavoratori e costituisce dunque un fattore di rischio per
l’accadimento di incidenti e infortuni sul lavoro.
A seconda delle quantità
ingerite, l’alcol può:
- “essere un sedativo e quindi
rendere stanchi e disattenti, rallentare i riflessi, ridurre il campo visivo,
diminuire la capacità di concentrazione, ridurre la capacità di riconoscere i
pericoli;
- aumentare l’effetto del calore
ambientale nei periodi caldi, che causa la dilatazione delle arterie e la
conseguente diminuzione della pressione del sangue, dando origine a
stordimento, vertigini e perdita del senso di equilibrio;
- provocare danni biologici (es.
malattie dell’apparato digerente e cardiovascolare) e psicosociali (es. l’alcol,
col tempo, favorisce l’isolamento, riduce la capacita di autocontrollo, può
determinare reazioni violente)”.
Dopo essersi soffermato sulle
norme vigenti in materia di alcol, il documento si sofferma sulle
attività a rischio.
In particolare le
attività lavorative a rischio che comportano
un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza,
l’incolumità o la salute dei terzi sono indicate nell’Allegato 1 del Provvedimento
del 16 marzo 2006 della Conferenza Stato-Regioni (riportate anche
nell’allegato 1 della DGR della Regione Piemonte).
Questo un breve stralcio
dell’elenco:
- “attività per le quali è
richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento di lavori
pericolosi come ad esempio l’ attività
di fochino;
- sovrintendenti ai lavori entro
tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili nei quali possono esservi gas,
vapori o polveri tossici, asfissianti, infiammabili oppure esplosivi;
- mansioni inerenti alcune attività
di trasporto come ad esempio gli addetti alla guida di veicoli stradali per
i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E;
- manovratori di apparecchi di
sollevamento, con l’esclusione di carri ponte con pulsantiera a terra;
- addetti alla guida di macchine
di movimentazione terra e merci;
- lavoratori addetti ai comparti
dell’edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in
quota, oltre i due metri di altezza”.
Inoltre si segnala che ai sensi
dell’articolo 40 del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 321 “Norme per la prevenzione
degli infortuni e l’igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa” è “vietato
agli addetti ai lavori in cassoni ad aria compressa fare uso di bevande
alcoliche; è opportuno che tali lavori siano considerati a rischio al pari di
quelli previsti dalle norme succitate”.
In relazione a tali attività
veniamo dunque agli
obblighi del datore
di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori.
In considerazione degli obblighi
previsti dalle norme e in funzione delle indicazioni contenute negli allegati
alla DGR, il
datore di lavoro e i
dirigenti devono:
- “integrare il DVR (Documento di
valutazione dei rischi) con l’elenco dei lavoratori adibiti alle mansioni a
rischio;
- integrare il DVR con le azioni
preventive e di promozione della salute da attuare in riferimento ai rischi
connessi all’ assunzione
di alcol;
- vietare la somministrazione e
assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- informare e formare tutti i
lavoratori, compresi i preposti, sulle azioni di cui ai punti precedenti;
- trasmettere al medico
competente l’elenco dei lavoratori adibiti alle mansioni a rischio;
- attivare la sorveglianza
sanitaria;
- predisporre una procedura per
fronteggiare i casi di lavoratori che hanno assunto bevande alcoliche e
che presentano comportamenti inadeguati a causa di tale assunzione, in
particolare a fronte del rifiuto degli stessi di abbandonare temporaneamente la
mansione;
- segnalare al medico competente
i casi sospetti di assunzione di alcol”.
Inoltre nell’ambito degli
obblighi previsti dalle norme “il
preposto
deve:
- vigilare sulla osservanza da
parte dei singoli lavoratori del divieto di assunzione di bevande alcoliche in
base agli obblighi di legge e alle disposizioni aziendali in materia di salute
e sicurezza sul lavoro;
- informare i suoi superiori
diretti nei casi sospetti o evidenti di intossicazione da alcol;
- applicare e/o far applicare ai
soggetti incaricati le procedure aziendali per i casi di lavoratori che hanno
assunto bevande
alcoliche e che presentano comportamenti inadeguati a causa di tale
assunzione”.
Infine il
lavoratore deve “osservare le disposizioni e le istruzioni
impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della
protezione collettiva ed individuale”.
Concludiamo questa presentazione
con una breve panoramica delle
principali
azioni preventive e di promozione della salute da attuare in riferimento ai
rischi connessi all’assunzione di alcol:
- “informazione dei lavoratori e
dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sullo specifico rischio;
- informazione/formazione dei
lavoratori sul divieto di assumere alcolici prima di iniziare l’attività
lavorativa a rischio;
- divieto di somministrazione o
assunzione di bevande alcoliche negli ambienti di lavoro e durante le
attività lavorative;
- sorveglianza
sanitaria finalizzata ad escludere eventuali condizioni di alcol dipendenza
e alla verifica del rispetto del divieto di assunzione di bevande alcoliche”.
Si sottolinea che in base alla
valutazione del rischio effettuata “tali misure di prevenzione potranno essere
modulate in base al livello di rischio correlato alle singole mansioni”.
Comitato Paritetico Territoriale
per la prevenzione infortuni l’igiene e l’ambiente di lavoro di Torino e
provincia, “ Indicazioni
per l’applicazione delle norme in materia di alcol e problemi alcolcorrelati”
(formato PDF, 627 kB).
RTM
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