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"Il giudice può scegliere fra le tesi dei consulenti di ufficio e di parte"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
04/11/2013 -
Commento a cura di G. Porreca
Viene confermato dalla Corte di Cassazione in questa sentenza un
principio indirizzato al giudice in base al quale lo stesso è libero di
scegliere e di condividere le tesi avanzate in merito alla dinamica di
un infortunio sul lavoro dai consulenti di ufficio e da quelli di parte
nonché le violazioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro
dagli stessi individuate nell’accadimento dell’evento infortunistico. Il
giudice, infatti, ha sostenuto la suprema Corte, in virtù del principio
del libero convincimento e nel caso di una inesistenza di prove legali
ha la possibilità di scegliere fra le varie tesi avanzate dai consulenti
stessi quella che ritiene la più condivisibile purché lo stesso dia
conto, con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni del suo
dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle
tesi che ha ritenuto di disattendere confutando in modo specifico le
deduzioni contrarie delle parti.
Il caso e l’iter giudiziario.
L’amministratore unico di una società
è stato tratto a giudizio dal Tribunale per
rispondere del delitto di cui agli artt. 40 cpv e 590, 3° comma cod. pen.,
perché per colpa non aveva impedito che un lavoratore dipendente della società
stessa, intento ad effettuare lavori di
carpenteria metallica pesante, si procurasse lesioni gravi consistite in
"frattura bi malleolare tibia tarsica sx" comportanti un’incapacità
di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai 40 giorni.
Il Tribunale aveva ritenuto colpevole il ricorrente del reato ascritto in
quanto, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e di altre risultanze
probatorie, era risultato che il lavoratore infortunato, intento al lavoro di
assemblaggio di una scala di ferro, aveva sganciato dal carroponte una
ringhiera in ferro appoggiandola su di un cavalletto e successivamente,
nell’assemblare la scala metallica, la ringhiera si era rovesciata cadendogli
addosso e cagionandogli le lesioni sopra descritte.
All’imputato erano state contestate dal Tribunale le
violazioni delle disposizioni di cui all’art. 35, 1° comma, del D. Lgs. n.
626/94 perché non aveva messo a disposizione del lavoratore dipendente
attrezzature adeguate al lavoro da svolgere, quali cavalletti stabili a terra
muniti di asole atte ad evitare lo scioglimento laterale, della disposizione di
cui all’art. 4, 2° comma dello stesso D. Lgs. perché non aveva effettuato la valutazione
dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con riferimento
alla natura del lavoro da svolgere, alle scelte delle attrezzature di lavoro e
della sistemazione dei luoghi di lavoro, nonché della disposizione di cui
all’art. 22 dello stesso D. Lgs. perché non aveva assicurato che il lavoratore
ricevesse un’adeguata e sufficiente formazione in materia di sicurezza sul
lavoro.
La Corte di Appello successivamente ha solo parzialmente
riformata la sentenza emessa dal Tribunale sostituendo la pena detentiva con la
pena pecuniaria ai sensi degli artt. 53 e segg. della legge n. 689/1981.
Il ricorso in
Cassazione e le decisioni della suprema Corte.
L’amministratore della società ha fatto ricorso alla
Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello adducendo come
principale motivazione la violazione di legge in particolare dell’art. 192
c.p.p. essendosi la Corte di merito limitata a far proprie le dichiarazioni del
tecnico della prevenzione presso la ASL il quale non aveva condivisa la tesi
prospettata dalla difesa di un azionamento involontario della pulsantiera ed
omettendo altresì di spiegare le ragioni per cui aveva ritenuto non
condivisibile la ricostruzione dettagliatamente descritta nella relazione del
consulente di parte.
Il ricorrente ha sostenuto che la Corte distrettuale, nel
fare proprie le dichiarazioni del tecnico della prevenzione, è incorsa nel
travisamento del fatto laddove è stato sostenuto che non era possibile
sorreggere una ringhiera di tre quintali con un attrezzo, cioè il carroponte,
che serviva esclusivamente per il trasporto del materiale. In realtà, ha fatto
rilevare l’imputato, il lavoratore infortunato aveva dichiarato il contrario e
cioè di avere trasportato con il carroponte la prima parete della scala sul
fianco del primo cavalletto e di averla fermata con i morsetti e di avere
eseguito quindi poi la stessa operazione per la seconda parete che ha portata,
sempre usando
il carroponte, a fianco del secondo cavalletto.
Le decisioni
della Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi
esposti dal ricorrente per cui ha rigettato il ricorso. La stessa ha fatto
rilevare che la Corte di Appello, facendo propria la motivazione del Giudice di
primo grado, aveva ritenuto che i profili di colpa, soprattutto quelli
specifici, erano rimasti provati, oltre che dalle dichiarazioni rese dalla
persona offesa, soprattutto da quelle rese dal tecnico della prevenzione presso
l’ASL il quale, in sede del sopralluogo effettuato dopo l’incidente ma anche a
seguito dall’esame della documentazione fornita dalla ditta di cui era titolare
l’imputato, aveva potuto evidenziare le carenze delle misure di prevenzione
degli infortuni con riferimento sia alla mancata predisposizione di idonee
attrezzature necessarie per lo svolgimento del lavoro cui era stato adibito il
lavoratore che alla mancata formazione
dei dipendenti in tema di sicurezza in relazione allo specifico lavoro da
svolgere. In particolare, ha sostenuto altresì la Sez. IV, i giudici di merito
proprio in ragione delle specifiche competenze tecniche del tecnico di
prevenzione da ritenersi in sostanza un consulente, avevano ritenuto
condivisibile la ricostruzione dell’infortunio da questi operata, disattendendo
quella rappresentata dal consulente di parte.
“
A tal riguardo”
ha precisato la suprema Corte, “
la
giurisprudenza costante di questa corte ammette, in virtù del principio del
libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di
una graduazione delle prove la possibilità del giudice di scegliere fra varie
tesi, prospettare da differenti periti, di ufficio e consulenti di parte,
quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed
approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri
di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere e confuti in
modo specifico le deduzioni contrarie delle parti” per cui “
ove simile valutazione sia stata effettuata
in maniera congrua in sede di merito, è inibito al giudice di legittimità di
procedere ad una differente valutazione, poiché si è in presenza di un
accertamento in fatto come tale insindacabile dalla Corte di Cassazione, se non
entro i limiti del vizio motivazionale”.
Secondo la Sez. IV la Corte territoriale, rifacendosi
alle argomentazioni svolte dal tecnico di prevenzione, esperto in materia di
sicurezza sul lavoro, aveva specificamente disatteso, contrariamente a quanto
eccepito in ricorso, la diversa ricostruzione dell’infortunio sostenuta dal
perito di parte evidenziando che essa si basava su di un presupposto non solo
indimostrato, ma anzi smentito recisamente proprio dalla persona offesa, e che
cioè vi fosse stato un azionamento involontario da parte dello stesso della pulsantiera
del carroponte nel momento di fissaggio della parete della scala da montare al
cavalletto, nonostante la presenza di un sistema di ancoraggio con morsetti in
acciaio idonei ad impedire, in partenza, di per sé ogni possibile
ribaltamento o scivolamento della ringhiera. La Sez. IV ha messo altresì in
evidenza che tale circostanza era stata esclusa dal tecnico della ASL che
aveva, invece, affermato che, se si fosse adottato un diverso sistema di
aggancio, con la predisposizione di un sistema ad "U" saldato sul
cavalletto in modo tale da evitare lo sbandamento e lo scivolamento con il
bloccaggio a pressione, non si sarebbe verificato l’infortunio. Lo stesso consulente tecnico di parte della
difesa aveva fatto osservare che il rischio di movimentazione
del carroponte in maniera accidentale era scongiurato in partenza in
ragione del fatto che il carroponte era fornito di un sistema di sicurezza per
cui, nel momento in cui fosse stata azionata accidentalmente la pulsantiera, il
carroponte non si sarebbe mosso.
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