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"Regolamento CLP: applicazione, etichette e valutazione del rischio"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
04/11/2013 - In riferimento ai cambiamenti, alle novità introdotte dai
regolamenti europei REACH ( Regolamento n. 1907/2006) e
CLP (Regolamento n. 1272/2008) relativi alle sostanze chimiche, si sono tenuti a Bergamo degli incontri organizzati dall’ ASL della Provincia di Bergamo.
Rivolti alle piccole medie imprese della provincia, avevano l’obiettivo
di promuovere la conoscenza e il coordinamento tra i soggetti
interessati all’attuazione a livello territoriale del REACH, con lo
scopo di aumentare il grado formativo di chi in azienda si occupa
direttamente di REACH e CLP e migliorare la conoscenza di questi regolamenti da parte di tutti gli attori della catena di approvvigionamento.
In relazione al “
Progetto formativo/informativo locale per
piccole e medie imprese, coinvolte nella loro attività all'applicazione
dei regolamenti REACH e CLP” ci soffermiamo in particolare sul corso che si è tenuto il 18 marzo 2013 e su alcuni documenti pubblicati sul sito dell’ ASL di Bergamo.
Nell’intervento “
La classificazione ed etichettatura delle
sostanze e delle miscele secondo il Regolamento CLP: principali strumenti per
la comunicazione dei pericoli. Lettura e verifica delle etichette di pericolo”,
a cura di Emanuela Andreini e Gaetano Garramone ( ICPS - Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la
Prevenzione Sanitaria) si affrontano vari argomenti: dalla struttura del
Regolamento CLP e APT al periodo di transizione, dalla notifica alle classi e
categorie di pericolo, dai pittogrammi alla comunicazione del pericolo e all’etichettatura.
Rimandando il lettore ad una
lettura integrale del documento agli atti, rivolgiamo la nostra attenzione all’
applicazione del regolamento CLP,
regolamento che è stato già aggiornato da tre Regolamenti di Adeguamento al
Progresso Tecnologico (APT).
Il regolamento
si applica a:
- “sostanze chimiche e miscele, inclusi i biocidi e
gli antiparassitari;
- articoli esplosivi o pirotecnici (eccezioni: articoli
esplosivi la cui accensione o innesco involontario non causa effetti esterni al
dispositivo che consistono in proiezione, incendio, fumo, calore o forte rumore)”.
Invece il regolamento CLP
non si applica a:
- “sostanze e miscele destinate
all’utilizzatore finale e regolate da altra normativa europea: medicinali;
medicinali veterinari; prodotti cosmetici; dispositivi medici; alimenti o
mangimi;
- sostanze e miscele radioattive;
- sostanze e miscele soggette a
controllo doganale;
- sostanze intermedie non
isolate;
- sostanze e miscele per ricerca
non immesse sul mercato;
- rifiuti;
- trasporto merci pericolose
(eccetto i casi dell’art.33)”.
Nelle slide relative
all’intervento sono presenti diverse
definizioni
utili per comprendere il
regolamento CLP. Ad esempio si scrive che con “
classe di pericolo” si intende “la natura del pericolo fisico, per
la salute o per l’ambiente”, mentre con
“
categoria di pericolo” si
intende la “suddivisione dei criteri entro ciascuna classe di pericolo, che
specifica la gravità del pericolo”. Sono
riportati sia vari esempi di codici di classificazione, che le varie tipologie
di classi di pericolo (tossicità acuta, sensibilizzazione respiratoria e
cutanea, mutagenicità sulle cellule germinali, cancerogenicità, ...)
Ci soffermiamo tuttavia su un
punto dell’intervento che mette in relazione REACH, CLP, SDS con il
Testo Unico in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (TU Sicurezza).
Si ricorda che i
principali aspetti da considerare per una
“aggiornata” valutazione del rischio sono:
- “
definire e
individuare le figure coinvolte (definite dai Reg. REACH e CLP e dal T.U.
Sicurezza)”. In relazione a questo aspetto si sottolinea che “le applicazioni
delle diverse normative rimangono indipendenti relativamente a obiettivi e
obblighi; quindi, non necessariamente il Datore di Lavoro previsto dal TU
Sicurezza coincide con l’Entità legale definita dai regolamenti europei”. E il
Datore di Lavoro “deve garantire il trasferimento delle nuove informazioni
derivanti dall’applicazione dei regolamenti europei e utili alla prevenzione
dei rischi e alla sicurezza dei lavoratori”;
- “
adeguare la terminologia a quella dei Regolamenti;
-
verificare che le SDS siano adeguate alla nuova normativa;
-
applicare i criteri CLP di classificazione delle sostanze e (in
alcuni casi) delle miscele pericolose. Le modifiche di alcuni criteri di
classificazione non permettono la conversione diretta dalle ‘vecchie’ alle
nuove classificazioni;
-
applicare il sistema di etichettatura CLP (da subito per le
sostanze). Introduzione dei nuovi pittogrammi, delle frasi “H” e “P”. Per le
miscele, verranno introdotti criteri di classificazione più restrittivi. È
probabile un aumento degli agenti chimici soggetti a VdR e a sorveglianza
sanitaria;
-
aggiornare la VdR chimico da agenti chimici pericolosi cancerogeni
e pericolosi, mutageni. L’applicazione dei nuovi regolamenti può portare a
nuove informazioni e, di conseguenza, ad una diversa classificazione di
pericolo degli agenti
chimici utilizzati;
- aggiornare (obbligo del Datore di Lavoro) i lavoratori sulle
novità introdotte da REACH
e CLP attraverso
iniziative
formative e informative;
-
riclassificare (se
del caso)
gli agenti chimici pericolosi
e cancerogeni e/o mutageni ai fini della sorveglianza sanitaria dei
lavoratori esposti;
-
aggiornare la segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi
introdotti dal Regolamento CLP”.
Arrivando a parlare di etichette,
queste sono invece le
disposizioni
relative all’apposizione degli elementi dell’etichetta a norma del CLP:
- “riferimenti del fornitore/i;
- quantità nominale di
sostanza/miscela;
- identificatori del prodotto:
come norma generale, devono essere gli stessi in etichetta e nella SDS”. Si
ricorda in particolare che secondo il CLP (Art.18, par.2) “gli identificatori
del prodotto per le sostanze devono comprendere almeno una denominazione (=
identificazione chimica internazionale) e un numero di identificazione (=
numero indice, N. CE o N. CAS). Si raccomanda di usare il numero che garantisce
un’identificazione inequivocabile della sostanza”. Inoltre sempre secondo il
CLP (Art.18, par.3) “l’identificatore del prodotto per le miscele è costituito
dai due elementi seguenti: il nome commerciale o la designazione della miscela;
l'identità di tutte le sostanze componenti la miscela che contribuiscono alla
sua classificazione; - pittogrammi di
pericolo;
- avvertenze;
- indicazioni di pericolo;
- codici per le indicazioni di
pericolo e i consigli di prudenza (H, P, EUH)”.
Concludiamo questa breve
presentazione riportando il contenuto di una tabella con le
prescrizioni di etichettatura stabilite dal
CLP in contrapposizione con le
scelte a discrezione del fornitore:
- “i pittogrammi di pericolo,
l’avvertenza, le indicazioni di pericolo (H) e i consigli di prudenza (P)
figurano insieme sull'etichetta” (prescrizione) – è a discrezione del fornitore
“la scelta della disposizione dei pittogrammi”;
- “le indicazioni di pericolo (H)
devono essere tutte raggruppate sull’etichetta ma il loro ordine può essere
scelto liberamente” (prescrizione) - è a discrezione del fornitore “la collocazione
dei gruppi delle indicazioni H sul lato sinistro, su quello destro o altrove
sull’etichetta”;
- “i consigli di prudenza (P)
devono essere tutti raggruppati sull’etichetta ma il loro ordine può essere
scelto liberamente” (prescrizione) - è a discrezione del fornitore “la
collocazione dei consigli (P) sul lato sinistro, su quello destro o altrove
sull’etichetta”;
- “qualora le informazioni
sull’etichetta siano riportate in più lingue, le indicazioni H e i consigli P
indicati nella stessa lingua devono essere raggruppati insieme sull’etichetta”
(prescrizione) - è a discrezione del fornitore “la scelta di soddisfare le
prescrizioni concernenti la lingua o le lingue richieste in un particolare
Stato membro per mezzo di etichette pieghevoli, di cartellini pendenti o di un
imballaggio esterno”;
- “eventuali informazioni
supplementari devono essere incluse nella sezione etichettatura supplementare e
disposte di fianco agli elementi dell’etichetta” (prescrizione) - è a
discrezione del fornitore: “la scelta di separare in maniera visibile tale
sezione da quella in cui sono riportati gli elementi dell’etichetta; la scelta
di decidere se disporre tali informazioni in più aree dell’etichetta”.
“ La classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle
miscele secondo il Regolamento CLP: principali strumenti per la comunicazione
dei pericoli. Lettura e verifica delle etichette di pericolo”, a cura di Emanuela
Andreini e Gaetano Garramone (ICPS - Centro Internazionale per gli
Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria), intervento al corso “Progetto
formativo/informativo locale per piccole e medie imprese , coinvolte nella loro
attività all'applicazione dei regolamenti REACH e CLP” organizzato dall’Asl di
Bergamo (formato PDF, 2.68 MB).
Tiziano Menduto
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