"Nuova Circolare Sistri: Ennesima dimostrazione di un fallimento annunciato?"
fonte www.lavoripubblici.it / Ambiente
Questa premessa ci porta ai giorni d’oggi, in particolare alla giornata del 30 ottobre quando sulla G.U. numero 255 del 30 Ottobre 2013 è stata pubblicata la conversione in legge del Decreto Legge del 31 Agosto 2013 n.101 recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, ed alla circolare numero 1 del Ministero dell’Ambiente, ancora una volta pubblicata su carta libera e senza alcuna firma; ma in fondo prendersi le proprie responsabilità nei confronti delle proprie azioni è ormai prerogativa delle sole imprese e dei contribuenti in genere e non più del legislatore.
Il testo di legge, che ancora una volta stravolge gli articoli, già stravolti, del D.Lgs. 152/2006, è l’ennesima dimostrazione di quanto il ministero non sia capace di rispettare promesse e scadenze optando invece per un facile e continuo rinvio noncurante di ciò che le imprese oggi si trovano ad affrontare. Esaminiamo quindi brevemente i punti salienti di questa legge e di questa nuova circolare (che ricordiamo sostituisce la precedente) cercando di mettere in evidenza i punti critici che non solo dimostrano quanto il SISTRI stia diventando “opzionale” per le aziende ma anche quanto sia vasta la confusione che al ministero regna in questo momento nei confronti di uno strumento da esso fortemente voluto e che con estrema arroganza ha imposto alle imprese operatrici nel settore dei rifiuti creando di fatto disagi operativi ed economici anziché risparmio ed ottimizzazione delle procedure di gestione dei rifiuti.
Innanzitutto esaminiamo chi sono i soggetti ora obbligati ad aderire, ossia iscriversi obbligatoriamente indipendentemente dall’obbligo di utilizzo, al SISTRI:
- Enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
- Enti ed imprese che raccolgono e trasportano a titolo professionali i rifiuti speciali pericolosi;
- Vettori esteri che operano sul territorio nazionale per la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
- Enti ed imprese che svolgono attività di trattamento, recupero smaltimento di rifiuti urbani e speciali pericolosi;
- Enti ed imprese che svolgono attività di intermediazione e commercio di rifiuti di rifiuti urbani e speciali pericolosi;
- Operatori intermodali che si occupano di rifiuti speciali pericolosi;
- Nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi;
- Comuni ed imprese che effettuano trasporto di rifiuti urbani nel territorio della regione Campania.
Tra le novità introdotte con la conversione in Legge del decreto legge
di Agosto 2013 troviamo il chiarimento riferito ai vettori esteri, ossia
i trasportatori esteri che operano sul territorio nazionale e che già
sono obbligati ad iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sono
ora obbligati ad iscriversi al SISTRI se raccolgono o trasportano
rifiuti pericolosi. Un ulteriore chiarimento riguarda invece gli
operatori intermodali per i quali però si dovrà attendere un apposito
decreto ministeriale che stabilisca a regime le modalità di
applicazione entro 60 gg dalla data di pubblicazione in G.U. della Legge
n. 125.
I soggetti ora esclusi dall’obbligo di iscrizione, e che quindi
possono continuare ad operare con l’utilizzo dei Formulari di
Identificazione rifiuti e del registro di carico e scarico sono:
- I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
- Enti ed imprese che raccolgono o trasportano o gestiscono rifiuti non pericolosi
- Raccoglitori e trasportatori di rifiuti urbani del territorio italiano, ad esclusione di quelli della regione Campania.
La circolare prevede, entro il 3 Marzo 2014 un apposito decreto del
Ministero dell’Ambiente che preveda ulteriori categorie di soggetti
obbligati all’utilizzo del SISTRI, c’è da chiedersi però se almeno in
questo caso questo decreto sarà varato o se rimarrà nel limbo dei
decreti mai emessi come già accaduto in passato.
Sanzioni…la nota dolente
All’interno di un sistema normativo che impone degli obblighi alle
aziende, è chiaro che l’applicazione di sanzioni, nel caso in cui
determinate regole non vengano rispettate, permettono che le stesse
siano dei paletti oltre i quali il potenziale trasgressore non dovrebbe
mai andare e permette al tempo stesso di mantenere ordine in un sistema
altrimenti arbitrario, ma in un sistema normativo dove le sanzioni
vengono applicate solo dopo aver “sbagliato” tre volte ed addirittura
sospese per un periodo transitorio (che di volta in volta sembra
estendersi) è chiaro che l’applicazione stessa della regola diviene
opzionale ed ogni soggetto “potenzialmente obbligato” tende a percorre
sentieri più brevi pur di evitare l’applicazione della regola perché
ritenuta un aggravio di lavoro, riduzione della competitività sul
mercato ed impennata dei costi. E’ chiaro che la “regola” in questione è
il SISTRI e le sanzioni di cui parlo sono proprio quelle che da oggi
sono sospese per un periodo di 10 mesi dal 1° Ottobre 2013. Ciò potrebbe
condurre, quasi inevitabilmente, ad un riporre molto furbescamente i
dispositivi usb all’interno dei cassetti affinché, sopraggiunto
l’inverno evitino di prendere freddo e siano pronte, tra 10 mesi per
riprendere (forse) il proprio lavoro. E’ questo il consiglio che il
ministero vuole far passare con questo decreto? Sicuramente no ma
prevedere un tal periodo di sospensione delle sanzioni dopo aver
pressato per far partire il mostro informatico ed obbligare le aziende
ad allineare i propri dati, studiare i nuovi manuali in attesa
dell’ormai trascorso 1° Ottobre è quanto mai bizzarro come modo di
agire.
In merito a ciò la circolare tenta di dare una spiegazione a quanto
riportato nel testo di legge. Anzitutto parla di “una sorta” di doppio
regime degli adempimenti e delle sanzioni ad esse collegate. Il testo
continua riportando quanto già accennato ossia che dal 1° Ottobre e per i
10 mesi successivi le sanzioni relative all’utilizzo del SISTRI sono
sospese e sono in vigore invece quelle relative alla tracciabilità dei
rifiuti con sistema cartaceo (formulari di identificazione rifiuti e
registro di carico e scarico) già previste del D.Lgs. 152/2006 nella
versione precedente all’introduzione del D.Lgs. 205/2010. Stando a ciò, e
precisando che lo scrivente non è un giurista ma un semplice tecnico,
sembra che l’unico sistema ad oggi valido sia solo quello già collaudato
ed utilizzato fino al 1° Ottobre 2013 e che invece resti opzionale
l’utilizzo del SISTRI dato che in caso di errori, dati mancanti ecc..
non sia prevista alcuna sanzione. A questo punto resta da chiedersi a
cosa serva un doppio regime quando il suo utilizzo richiede tempo e
risorse economiche, nonché riduzione dell’efficienza dei servizi di
gestione rifiuti proposti dalle imprese, quando l’unica cosa richiesta è
un trasporto con formulario e la sua registrazione su registro di
carico e scarico. E’ possibile ritenere che i legislatore, resosi conto
della macchinosità del SISTRI abbiamo voluto (forse per obblighi
contrattuali) mantenere in vita il sistema informatico rendendolo
velatamente secondario ed accessorio rispetto all’attuale sistema
cartaceo, in attesa che i loro tecnici siano in grado di semplificare
realmente le procedure ed assicurare la tracciabilità dei rifiuti. Certo
sarebbe lodevole, ma per le imprese ciò rappresenta ancora una volta
una mancata promessa e sordità da parte del Ministero che non sembra non
aver voluto accogliere suggerimenti e lamentele da chi nella realtà il
SISTRI deve utilizzarlo ed a fine mese il bilancio costo/ricavi dovrebbe
averlo in positivo e non in negativo. Ovviamente questo è solo un
parere di chi scrive e potrebbe non rispecchiare le reali intenzioni del
legislatore.
Registro di carico e scarico
Dato il regime di sospensione delle sanzioni, terminato tale periodo e
quindi a far data dal 1° Agosto 2014 , tutti i soggetti per i quali a
quel momento è scattato l’obbligo di adesione al SISTRI (e per i quali
l’obbligo di utilizzo è scattato il 1° Ottobre 2013 ed il 3 Marzo 2014)
dovranno effettuare gli adempimenti SISTRI ed attenersi alle relative
sanzioni che da quel momento in poi (salvo ulteriori proroghe) saranno
vigenti.
In merito alla tenuta del registro di carico e scarico, a partire dal 1°
agosto 2014 entra in vigore l’obbligo di tenuta del registro di carico e
scarico per i seguenti soggetti che non aderiscono al SISTRI:
- Per gli imprenditori agricoli gli obblighi per la tenuta del registro di carico e scarico sono adempiuti mediante la conservazione del formulario di identificazione rifiuti;
- Enti ed imprese produttrici di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività artigianali ed industriali;
- Enti ed imprese produttrici di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di potabilizzazione delle acque;
- Enti ed imprese che raccolgono e trasportano rifiuti non pericolosi;
- Enti ed imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo ed il trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori di rifiuti non pericolosi;
- Operatori intermodali di rifiuti non pericolosi;
- Intermediari e commercianti di rifiuti non pericolosi.
Per tutti questi soggetti vengono rideterminate le tempistiche per la compilazione del registro:
- a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
- b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;
- c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
- d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione.
Soggetti obbligati all’utilizzo del SISTRI
Probabilmente questa è la parte più interessante, poiché i soggetti
individuati per utilizzare obbligatoriamente il SISTRI in questa fase di
doppio regime sono quelli che dovranno subire più costi di gestione e
dovranno adeguare le proprie modalità operative per poter svolgere il
proprio lavoro con gli stessi standard operativi già vigenti prima del
1° Ottobre 2013:
- Enti ed imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali pericolosi. In questa categoria sono ricompresi i soggetti che raccolgono e trasportano rifiuti per conto di terzi, mentre coloro che effettuano le suddette operazioni per i propri rifiuti speciali pericolosi sono al momento esclusi e rinviati al 3 Marzo 2014;
- Vettori esteri che trasportano sul territorio nazionale e dal territorio nazionale rifiuti speciali pericolosi. Per quei vettori che dall’estero trasportano nel territorio nazionale rifiuti speciali pericolosi valgono invece gli obblighi già stabiliti nel Regolamento Comunitario 1013/2006;
- Enti ed imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi;
- Enti ed imprese che effettuano operazioni di intermediazione e commercio di rifiuti speciali pericolosi;
- Nuovi produttori di rifiuti speciali pericolosi, ossia coloro che a seguito delle operazioni di trattamento sui rifiuti ottengono rifiuti speciali pericolosi.
Dal 3 Marzo 2014 scatta invece l’obbligo per i seguenti soggetti:
- Produttori di rifiuti speciali pericolosi
- Enti ed imprese che iscritte all’Albo Nazionale gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e trasportano i propri rifiuti speciali pericolosi;
- Enti ed imprese che iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5 trasportano i propri rifiuti speciali pericolosi;
- I Comuni e le imprese della regione Campania che trasportano rifiuti urbani
Sperimentazione
Tralasciando per un attimo che l’attuale regime del SISTRI sembri già
una sperimentazione, la legge appena approvata introduce anche una fase
di sperimentazione per la quale, data la labilità del sistema stesso,
spenderemo solo poche parole rinviando a quando si avranno dati più
certi in merito.
Nella sperimentazione sono coinvolti:
- gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano a titolo professionale rifiuti urbani pericolosi;
- vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi sul territorio nazionale o dal territorio nazionale;
- enti ed imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti urbani pericolosi
- enti ed imprese che effettuano operazioni di intermediazione e commercio di rifiuti urbani pericolosi
La fase di sperimentazione prenderà l’avvio il 30 Giugno 2014, dovrà
essere disciplinata da un apposito decreto ministeriale, ed almeno per
il momento sembra non coinvolgere i produttori di rifiuti urbani
pericolosi ma solo i soggetti a valle del centro di raccolta o del sito
presso il quale vengono conferiti.
Riflessioni
Cosa è accaduto quindi al mondo della tracciabilità dei rifiuti alla
luce di quanto appena scritto? Sembra quasi che a parte l’aver rimarcato
l’obbligo di utilizzo del sistema di tracciabilità dei rifiuti senza
alcuna sanzione, le uniche regole che ancora permangono siano quelle
relative alla classica gestione a mezzo di sistemi cartacei. Ma come per
ogni nuovo sistema che viene introdotto è bene guardare tutti i lati
della faccenda. E’ chiaro che il nostro sistema di tracciabilità dei
rifiuti necessiti di un nuovo inquadramento che sia in grado di tutelare
l’ambiente, di contrastare il traffico illecito di rifiuti e che dia
garanzia ai produttori di rifiuti, al legislatore, ed alle imprese che
operano correttamente nel settore dei rifiuti, che vi sia una leale
concorrenza. A tal proposito sarebbe quindi opportuno dimostrare al
legislatore che le imprese non sono contrarie ad un sistema informatico
per tracciare i rifiuti, che non sono tutti eco-mafiosi pronti a violare
le regole per poter gestire i rifiuti, ma che invece sono pronte a dare
il proprio contributo utilizzando massivamente il sistema, segnalando
tempestivamente tutto ciò che non funziona e che idee brillanti e
risolutive possono derivare anche da chi i rifiuti li tratta e li
trasporta quotidianamente perché le difficoltà operative si possono
riscontrare solo giorno dopo giorno direttamente sul campo, senza
dimenticare che ad oggi le persone che operano in questo settore sono
molto spesso tecnici specializzati.
Se nelle scuole agli studenti viene insegnata la teoria, è solo con la
pratica che si affina la loro mente e la loro praticità. Il SISTRI
ritengo sia uno studente appena uscito dalla scuola e che ha necessità
di essere testato pesantemente affinché sia in grado di adattarsi alla
realtà di tutti i giorni. E’ per questo motivo che seppur ritengo sia
questa nuova legge e questa nuova circolare uno schiaffo morale nei
confronti di chi opera nel settore dei rifiuti dall’altra sono convinto
possa essere una nuova opportunità per far sentire la propria voce al
legislatore che avrà l’obbligo di ascoltare imprese ed associazioni di
categoria con le loro proposte e le loro critiche.
E’ d’obbligo quindi auspicare che il tavolo tecnico di cui si parla
nella norma e nella circolare sia realmente risolutorio e fornisca
quelle soluzioni pratiche e di ottimizzazione di cui tanto abbiamo letto
nelle precedenti versioni ma di cui ad oggi non ve ne è traccia, perché
per ogni operatore dover ripetere più volte le stesse operazioni
sapendo bene che una parte di esse siano inutili è una cosa che potrebbe
risultare svilente e sfibrante, oltre a togliere tempo ad altre
attività. Come già ripetuto nei precedenti articoli su
www.ambienterifiuti.wordpress.com, il periodo economico che stiamo
attraversando non può essere ulteriormente vessato da sprechi economici i
quali si concretizzano anche con operatori impegnati nell’utilizzo del
SISTRI e del registro di carico e scarico e dei formulari
nell’effettuare doppie operazioni. Tutto ciò sottrae tempo ad altre
attività lavorative che in ogni caso dovranno essere eseguite durante
l’intera giornata.
Auguriamoci quindi che questa nuova estensione della sospensione delle
sanzioni sia un modo per migliorare il SISTRI e non un nuovo modo per
tenere in stasi un mostro informatico che avrebbe dovuto essere
smantellato e riprogettato da zero con criteri più realistici. Il
SISTRI, nella versione in cui lo utilizziamo oggi non ha dimostrato di
essere la panacea di tutti i mali ma l’incapacità tecnologica del nostro
paese di essere al passo con i tempi.
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