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"SISTRI: sospensione delle sanzioni fino al 31 luglio 2014"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
05/11/2013 - La conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 – decreto che si occupa anche (art.11) di
semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - è avvenuta, come preannunciato in un nostro precedente articolo, con sensibili
modifiche al SISTRI, il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
Innanzitutto in relazione alle
sanzioni.
Con il
nuovo comma 3-bis, aggiunto all’originario articolo 11 del DL 101/2013, si indica che
per i primi 10 mesi dalla partenza del SISTRI (1° ottobre 2013), e quindi fino al
31 luglio 2014,
continuano
ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188,
189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo
previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le
sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,
non si applicano.
Inoltre ci sono altre modifiche
ai commi dell’originario articolo 11 del decreto legge 101/2013. Per facilitare
il lavoro di chi deve adeguarsi a questo sistema, che ha avuto nel tempo
continue modifiche e interruzioni, il Ministero dell'Ambiente ha diramato una
nuova circolare per la
"semplificazione e razionalizzazione del SISTRI".
La
Circolare n. 1 del 31 ottobre 2013 per l’applicazione dell’articolo 11
del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, concernente “semplificazione e
razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti …”
(SISTRI), convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125,
sostituisce la
Nota
esplicativa pubblicata in attesa della successiva conversione del DL 101/2013.
Riprendiamo dalla circolare alcune
delle
novità, ad esempio in merito all’obbligo
di
adesione al sistema, dovute alle
modifiche della legge di conversione n. 125/2013 rispetto al testo originario
del DL. La legge di conversione 125/2013:
- “ha precisato che l’obbligo
riguarda i soli rifiuti
pericolosi speciali, tranne che per i gestori i quali sono obbligati anche
per i rifiuti pericolosi urbani”;
- ha chiarito che tra i
trasportatori obbligati rientrano anche i vettori esteri;
- ha espressamente incluso tra
gli obbligati i terminalisti e gli altri operatori della fase intermedia del
trasporto intermodale, definiti mediante una riformulazione che ripropone il
testo dell’art. 188-ter, lettera g), del d.lgs. 152/2006, previgente al d.l. n.
101/2013 (per i terminalisti e gli altri operatori della fase intermedia del
trasporto intermodale, l’obbligo di iscrizione è stabilito direttamente dalla
norma ma, per tener conto delle peculiarità dell’attività di detti operatori, è
prevista l’adozione, entro sessanta giorni - cioè, prima che scada il periodo
di moratoria delle sanzioni SISTRI - di un decreto ministeriale che stabilisca
a regime le modalità di applicazione). Inoltre, per l’ applicazione del SISTRI
alle operazioni concernenti i rifiuti pericolosi urbani, la legge di
conversione ha introdotto una fase sperimentale, disciplinata da un decreto
ministeriale che dovrà essere adottato entro la fine del 2013”.
Riguardo poi alle
sanzioni e al
regime transitorio, la circolare sottolinea che con il comma 3-bis
si prevede, in via transitoria, “una sorta di
doppio regime degli adempimenti e delle sanzioni ad essi collegate”.
Infatti, come già detto, per i
primi dieci mesi di operatività del SISTRI “nei confronti dei soggetti
obbligati ad aderire al SISTRI non trovano applicazione le sanzioni previste
dagli articoli 260-bis e 260-ter, del d.lgs. 152/2006, relative agli
adempimenti del SISTRI”. Tuttavia nello stesso periodo continuano ad applicarsi
i “preesistenti adempimenti ed obblighi, previsti dagli articoli 188, 189, 190
e 193, del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche
apportate dal d.lgs. n. 205/2010, e le relative sanzioni”.
Dunque “come
bilanciamento della moratoria delle nuove sanzioni, è stata
disposta un’ultrattività delle disposizioni vigenti prima che il SISTRI venisse
introdotto nel d.lgs. n. 152/2006”. Per il periodo di moratoria delle sanzioni
del SISTRI, gli operatori saranno tenuti, oltre che ad effettuare gli
adempimenti del SISTRI (qualora a ciò obbligati) “a tenere i registri di carico
e scarico, a redigere i formulari di
trasporto ed a compilare la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti
(secondo le previsioni previgenti al SISTRI)”.
A partire dal
1° agosto 2014 “tutti i soggetti per i
quali a quel momento è scattato l’obbligo di adesione al SISTRI (quelli per i
quali la decorrenza è stabilita dal 1° ottobre 2013 e quelli per i quali è
stabilita dal 3 marzo 2014) dovranno effettuare gli adempimenti SISTRI e, in
caso di inadempienza, subiranno le relative sanzioni (ferme restando le
esenzioni previste, per le prime tre violazioni, dal comma 11 dell’articolo 11
del d.l. n. 101/2013)”.
Ricordiamo che l’
articolo 11 del d.l. n. 101/2013 ha poi
parzialmente “riformulato alcune delle disposizioni (articoli 190 e 193)
riguardanti gli adempimenti cartacei ai fini della tracciabilità. Tale nuova
formulazione sarà applicabile dal 1° agosto 2014, ai soggetti che non
aderiscono al SISTRI, vale a dire una volta cessato il periodo di moratoria
(comportante, come esposto, l’ultrattività delle disposizioni nel testo
previgente al d.lgs. n. 205/2010 e la moratoria delle sanzioni SISTRI)”.
Concludiamo ricordando che l’articolo
11 del DL 101/2013 ha anche “introdotto il comma 4-bis, all’articolo 188-ter,
del d.lgs. n. 152/2006, secondo il quale, con decreti del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, si dovrà procedere
periodicamente a semplificare ed ottimizzare il SISTRI”.
RTM
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