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"RSPP: anticipazioni sulla futura revisione degli accordi Stato-Regioni"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
08/11/2013 - Se si riconosce
l’importanza che la
formazione
riveste per rendere efficace il lavoro dei vari attori della sicurezza, ci sono
regolamenti e accordi
sulla formazione che è necessario riprendere e aggiornare. Ad esempio in
relazione all’evoluzione normativa, all’evoluzione della didattica e della tecnologia,
alla recente valorizzazione dei percorsi
e-learning per la formazione alla sicurezza.
Stiamo parlando in particolare degli Accordi
sulla formazione degli RSPP e ASPP del 26 gennaio 2006 che sono in realtà
già da un po’ di tempo in fase di revisione con l’intento di armonizzarli alle disposizioni
del D.Lgs. 81/2008 e ai successivi Accordi Stato-Regioni sulla formazione alla
sicurezza.
Per offrire ai nostri lettori
anticipazioni e notizie su questa revisione, sulle direzioni che sta prendendo,
sui tempi necessari affinché veda la luce, abbiamo intervistato, ad Ambiente
Lavoro di Bologna,
Donato Lombardi
della Provincia Autonoma di Trento.
L’attività a livello nazionale di
Lombardi si caratterizza per il Coordinamento, insieme ad una collega
dell’Emilia Romagna, di un
gruppo di
lavoro del
Coordinamento tecnico
delle Regioni, composto sia da operatori della vigilanza, delle ASL, sia da
componenti del mondo della formazione e del lavoro. Un gruppo di lavoro che ha
da sempre seguito la stesura dei documenti applicativi degli Accordi
Stato-Regioni e che sta lavorando proprio alla revisione del “vecchio” Accordo
del 26 gennaio 2006.
Ai nostri microfoni Donato
Lombardi presenta il
nuovo modello di
formazione RSPP e ne indica caratteristiche e tempi.
Dopo aver descritto l’iter
procedurale delle proposte del gruppo di lavoro, si parla poi dei contenuti e
modalità della formazione: di un
Modulo
B che sia trasversale a tutti i rischi, della
possibilità di utilizzare la modalità e-learning.
Oltre a indicare le
caratteristiche necessarie della formazione in
e-learning, Lombardi affronta poi il tema della
semplificazione della documentazione inerente la formazione e il
delicato argomento dei crediti
formativi per gli RSPP.
Ad un convegno ad Ambiente Lavoro lei è intervenuto presentando l’accordo
Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 relativo all’uso di attrezzature di
particolare pericolosità e complessità, ma ha anche raccontato alcune novità
sugli Accordi sulla formazione degli RSPP e ASPP del 26 gennaio 2006...
Donato Lombardi: Partiamo dalla presentazione dell’ Accordo
sulle attrezzature che ha un impatto notevole nei confronti delle aziende e
dei lavoratori, in quanto siamo nella sua piena applicazione. (...)
Tuttavia l’intervento di
stamattina voleva essere un’occasione per presentare lo stato di avanzamento di
un confronto che, come gruppo, abbiamo portato avanti da qualche mese per la
revisione dell’Accordo RSPP. Accordo
RSPP che è datato, del 2006, e nel frattempo il quadro normativo è mutato con
l’emanazione dell’81.
Negli accordi era riportata anche una forma di sperimentazione...
LB: (...) Ogni regione si organizza in maniera diversa ma il principio
generale è l’accreditamento degli enti formativi. Ad esempio la mia Regione ha
fatto la scelta, insieme anche alla Provincia autonoma di Bolzano, di gestire
direttamente la formazione. Quindi per quanto riguardo il mio territorio siamo
anche gli erogatori, attraverso partner privati, della formazione e quindi c’è
un monitoraggio molto attento. Questo ha fatto sì che dopo due anni di
sperimentazione fossero emerse delle criticità o comunque delle possibili
migliorie al modello formativo che peraltro erano richiamate nello stesso
accordo. Anche poi a seguito dell’emanazione degli Accordi 34 [1]
e 37 [2],
questa esigenza di metter mano all’accordo per modificarlo è stata maggiormente
evidente perché c’erano delle differenze tra gli accordi in termini di
requisiti dei docenti, ricorso all’e-learning e tutta una serie di argomenti.
Ecco dunque che il gruppo di lavoro ha ritenuto di
proporre al confronto un nuovo modello di formazione RSPP che
garantisca comunque la validità e bontà della formazione RSPP partendo appunto
da questa attività sperimentali.
Può indicare qualche caratteristica di questo nuovo modello? Ci
interessa anche capire il decorso di questa proposta. Dove arriverà? Quando
arriverà?
LB: Per quanto riguarda l’iter procedurale (...) il gruppo di lavoro
elabora delle proposte che poi vanno condivise con i coordinamenti per la
salute e sicurezza e con il coordinamento della formazione, in maniera tale che
poi la posizione tecnica del gruppo venga portata ufficialmente al confronto
con il Ministero del Lavoro, perché stiamo parlando di un Accordo Stato-Regioni
che richiederà necessariamente il confronto con il Ministero. I tempi tecnici,
per quanto riguarda il lavoro delle Regioni,
dovrebbero concludersi a breve, già nelle prossime settimane
e quindi prevediamo di passare poi, previo
mandato dei due coordinamenti, al confronto con il Ministero.
Per quanto riguarda invece il
merito, l’impianto parte da una revisione dei contenuti, omogeneizzandoli al
nuovo quadro normativo, ai ruoli e alle funzioni introdotti dall’81. Vuole
prender in considerazione la possibilità di rivedere i contenuti del Modulo B
rispetto alla possibilità di evitare di ripetere rischi nei vari Moduli B, che attualmente
sono nove.
Si sta ragionando per
introdurre un modulo B che sia trasversale
a tutti i rischi. Rispetto all’informazione sui rischi, sulle fonti dei
rischi, sulle pericolosità dei vari fonti di rischio, lasciando poi la
possibilità della seconda parte del Modulo B di caratterizzarsi per
l’approfondimento sulle misure tecniche per prevenire questi rischi.
Si parla della possibilità dell’utilizzo della modalità e-learning?
LB: Per quanto riguarda l’e-learning, questo era uno dei punti che
erano difformi rispetto agli Accordi 34 e 37 e quindi viene ribadito che
l’e-learning sarà possibile - con le regole e con le caratteristiche che
consentono la tracciabilità, ad esempio dell’utente, la verifica degli
apprendimenti, la piattaforma idonea, la capacità anche di utilizzare la
piattaforma da parte dell’utente - anche per i corsi RSPP. Il ragionamento
potrà essere esteso, oltre che all’aggiornamento, potenzialmente anche ad altri
momenti formativi; (...) è previsto che
una parte del corso di formazione base
possa essere fatto anche in e-learning. E anche su questo si sta ragionando.
Un altro punto è quello di
semplificare, laddove sia possibile, gli aspetti legati alla
documentazione da produrre durante la
formazione: i verbali, la composizione della commissione, ... alcuni
aspetti che magari ingessano troppo la formazione. Stabilendo all’interno del
percorso formativo una serie di
obiettivi
formativi in termini di competenze che poi l’RSPP deve raggiungere al
termine del percorso formativo. Che poi non sono altro che i compiti del
Servizio di Prevenzione e Protezione e su questo creare una sorta di sistema
delle verifiche.
(...)
Poi si vuole dare anche una
maggiore flessibilità ai momenti formativi
prevedendo che la formazione possa avvenire attraverso i momenti classici,
l’aula didattica, sia attraverso il ricorso all’e-learning, ma anche attraverso
la partecipazione a convegni seminari che dovranno tuttavia avere
caratteristiche e regole specifiche.
(...) Ovviamente sui convegni
bisognerà che ci siano delle regole per assicurarsi che le persone siano
effettivamente presenti.
Secondo lei al momento le posizioni del Ministero del Lavoro sono
convergenti o divergenti rispetto a quanto lei ci ha raccontato?
Credo convergenti. (...) I
confronti non sono solo limitati ai momenti formali, ma ci sono anche in momenti seminariali come Ambiente Lavoro e
il confronto avviene anche su aspetti tecnici, di contenuto. La mia sensazione
è che si possa essere fiduciosi per la conclusione dei lavori, prima da parte
delle Regioni, e poi per la ratificazione di questo provvedimento in tempi relativamente
brevi.
Intervista a cura di Tiziano Menduto
[1] Conferenza
Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e di Bolzano - 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento
diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione
dai rischi ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.
[2] Conferenza
Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e di Bolzano - 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi
dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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