"Contro il rischio da fulmini, il TU 81/08 e la norma tecnica CEI EN 62305"
fonte www.quotidianosicurezza.it / Sicurezza
Gli artt. 38 e 39 del DPR 547/1955, abrogati dal TU 81/08, riguardavano le scariche atmosferiche imponendo l’obbligo di proteggere “con mezzi idonei” :
“1) gli edifici e gli impianti relativi alle aziende ed alle lavorazioni nelle quali: a) si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti e nelle quali; b), per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni, sono presenti, in caso di incendio, gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori;
2) i camini industriali, che, in relazione all’ubicazione e all’altezza, possano costituire pericolo”.
Per l’art. 39 “ Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all’aperto”…dovevano… per se stessi o mediante conduttore e spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche”.
La normativa in vigore (art. 29 del TU 81/08)* impone l’obbligo di valutare tutti i r ischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, “compreso il rischio da fulmini”**.
La norma tecnica, richiamata dall’art. 84 del TU 81/08 (protezione dai fulmini), è la C EI EN 62305, la cui nuova serie è stata pubblicata nel febbraio scorso.
La norma è composta da quattro parti, qui sotto dettagliate.
1)
I principi generali che sono alla base della protezione contro il fulmine di strutture, impianti e persone;
2)
la procedura per la valutazione del rischio derivante da fulmini a terra;
3) la
definizione dei requisiti per la protezione dai fulmini contro a) il danno materiale alle strutture e b) il pericolo per le persone;
4) le
indicazioni di elementi relativi al progetto,
all’installazione, alla manutenzione e alla verifica delle misure di
protezione (SPM) per gli impianti interni elettrici ed elettronici per
ridurre il rischio di danni permanenti dovuti all’impulso
elettromagnetico (LEMP) associato al fulmine.
* ”Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi”.
** L’obbligo prescinde dalle dimensioni e dalla natura, metallica o non, della struttura.
Continua martedì 12 novembre
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