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"Modifiche al decreto 81: Servizio di prevenzione e organi di vigilanza"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
26/11/2013 - È evidente che
siamo in un periodo di grandi sviluppi e cambiamenti della normativa sulla
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Cambiamenti che spesso vengono
giustificati con le esigenze di
semplificazione
di vari adempimenti necessari.
In questa fase sono più che mai
necessari seminari e convegni per conoscere e riflettere sui cambiamenti, per
comprenderne la portata, per poterli a nostra volta comunicare.
Per diffondere la conoscenza
delle più recenti modifiche in materia di salute e sicurezza, si è tenuto a
Taranto l’11 ottobre 2013 il convegno "
Semplificazione - Standardizzazione - Formazione - Abilitazione: novità
e aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro". Un
convegno - organizzato dall'Associazione professionale Italiana Ambiente e
Sicurezza ( AIAS) e
patrocinato dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Taranto – che aveva
l'obiettivo di fornire a RSPP/ASPP, Coordinatori nei
cantieri temporanei o mobili, datori di lavoro, dirigenti, preposti,
lavoratori e RLS/RLST, un aggiornamento sulla normativa sulla tutela di salute
e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Riguardo al convegno, presentiamo
oggi un intervento dell’Ing. Gerardo Porreca – coordinatore AIAS di Bari e collaboratore
di PuntoSicuro – dal titolo “
Semplificazioni
negli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
Nell’intervento Porreca ricorda
innanzitutto il percorso del D.Lgs. 81/2008, sia con riferimento alle molte
modifiche apportate dal D.Lgs. 106/2009 (le modifiche e integrazioni hanno
riguardato 146 articoli su 306 e 38 allegati su 51) che alla decretazione
applicativa emanata e da emanare.
Arrivando al tema della “
semplificazione”, l’intervento indica
che il Consiglio dei Ministri, con lo slogan “più sicurezza e meno carte”, ha
approvato nella seduta del 16 ottobre 2012 “un disegno di legge contenente un pacchetto di
semplificazioni formali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro”.
Arriviamo infine al Decreto legge
69/2013 (il “ Decreto
del fare”), entrato in vigore il 22 giugno 2013 e convertito con
modificazioni con la legge n. 98 del 9 agosto 2013, entrata in vigore il 21
agosto 2013.
Porreca riassume
tutte le modifiche e integrazioni che
il DL 69/2013 e la legge 98/2013 hanno portato al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.:
- Art. 3 sul campo di
applicazione
- Art. 6 sull’attività della
Commissione consultiva permanente
- Art. 26 sugli obblighi connessi
ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione
- Art. 27 sul sistema di
qualificazione delle imprese
- Art. 29 sulle modalità di
effettuazione della valutazione dei rischi
- Art. 31 sul servizio di
prevenzione e protezione
- Art. 32 sulle capacità e
requisiti professionali degli ASPP e RSPP
- Art. 37 sulla formazione dei
lavoratori, dirigenti, preposti e RLS
- Art. 67 sulle notifiche
all’organo di vigilanza competente per territorio
- Art. 71 sulle verifiche
periodiche delle attrezzature di lavoro
- Art. 73 sulla formazione e
addestramento nell’uso delle attrezzature di lavoro
- Art. 88 sul campo di
applicazione del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008
- Art. 104 sull’elaborazione del
POS, del PSC e del fascicolo dell’opera
- Art. 225 sull’elaborazione del
POS, del PSC e del fascicolo dell’opera
- Art. 240 sulla comunicazione
per eventi che espongono ad agenti chimici
- Art. 250 sulla notifica per
lavori che espongono al rischio amianto
- Art. 277 sulle misure nel caso
di eventi che espongono ad agenti biologici
Senza dimenticare che vi sono
anche
modifiche ad altre disposizioni di
legge:
- Art. 131 del D. Lgs. 12/4/2006
n. 163 sulla redazione del PSS
- Art. 54 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124
- Art. 56 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124
L’intervento entra nel dettaglio
di tutte le nuove semplificazioni degli adempimenti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, ma noi ci soffermiamo oggi su alcune delle modifiche su
cui i media si sono meno soffermati in questi mesi.
Ad esempio le modifiche relative
ai
compiti della Commissione Consultiva
Permanente (art. 6)
Riguardo alla modifica dell’art.
6 del D. Lgs. n. 81/2008, la lettera g) del comma 8 dell’art. 6 del D. Lgs. n.
81/2008 è sostituita dalla seguente in base alla quale la Commissione
consultiva è chiamata a:
g)
discutere in ordine ai criteri finalizzati alla definizione del
sistema di qualificazione
delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27.
Il sistema di qualificazione
delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica
su proposta del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, acquisito il parere della Conferenza per i
rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto |
Il passaggio, come fa notare il
relatore, è dunque dal compito di “definire” a quello di “discutere in ordine
a...”.
Un'altra modifica, che non ha
avuto molta risonanza mediatica, è quella che riguarda l’
istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 31)
Nell’articolo 31 relativo al Servizio
di Prevenzione e Protezione la modifica è relativa alla significativa aggiunta
del termine “prioritariamente”.
Così diventa il primo comma
dell’articolo 31:
1. Salvo quanto previsto
dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e
protezione
prioritariamente
all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o
servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro
o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.
(...) |
Ricordiamo che l'articolo 34
riguarda la possibilità di svolgimento diretto da parte del datore di lavoro
dei compiti
del SPP.
Altre modifiche riguardano le
notifiche agli organi di vigilanza
(art. 67).
In particolare l’art. 67
(notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio) del D. Lgs.
81/2008 “è stato sostituito con un altro articolo nel quale sono indicati gli
elementi informativi che devono essere comunicati all’organo di vigilanza
competente per territorio nel caso di costruzione e realizzazione di edifici o
locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e
ristrutturazioni di quelli esistenti”.
Modifiche a vari articoli del
Testo Unico riguardano poi anche gli
obblighi
di comunicazione agli organi di vigilanza (art. 225, 240, 250 e 277).
In particolare è stata inserita
“la possibilità di effettuare in via telematica, anche per mezzo degli
organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro le
comunicazioni di cui agli:
- art. 225: comunicazione del
superamento dei valori limite di esposizione professionale ad agenti chimici;
- art. 240: comunicazione di
eventi che possono comportare una esposizione anomala dei lavoratori ad agenti
cancerogeni o mutageni;
- art. 250: notifica di lavori
che possono comportare una esposizione dei lavoratori all’amianto;
- art. 277: comunicazione di un
incidente che può provocare la dispersione nell’ambiente di un agente biologico
appartenente ai gruppi 2, 3 o 4”.
Concludiamo riportando anche
alcune brevi indicazioni relative alle
modifiche
al D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 e s.m.i., il Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali:
- “Art. 54: sarà abrogato a
decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto
di realizzazione
del SINP;
- Art. 56 i commi 1 e 2:
A decorrere dal 1° gennaio 2014,
l’INAIL trasmette telematicamente, mediante il SINP, alle autorità di P.S.,
alle ASL, alle autorità portuali, marittime e consolari, alle DTL e ai
corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle P.A. di Trento e di
Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul
lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni
Nel più breve tempo possibile, e
in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla
banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo
comma, la direzione territoriale del lavoro settore ispezione del lavoro
procede, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o
dell’INAIL, ad un’inchiesta sull’infortunio”.
Tiziano Menduto
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