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"I quesiti sul decreto 81: le macchine agricole e il decreto del fare"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
27/11/2013 -
L’avvocato Rolando Dubini, nei
convegni e seminari in materia di sicurezza e salute in cui è relatore, risponde
a molti quesiti posti dal pubblico, spesso formato da consulenti che hanno a
che fare quotidianamente con la normativa, con i temi della prevenzione e della
gestione del rischio.Uno dei quesiti posti – in un recente seminario AIAS sul
Decreto del Fare – riguarda l’art.45 bis del
Decreto del Fare, su cui si sofferma oggi PuntoSicuro anche con un secondo
articolo di approfondimento. Nell’articolo si indica che il
termine per l’entrata in vigore
dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole - in attuazione
di quanto disposto dall' Accordo
22 febbraio 2012, n. 53 concernente l'individuazione delle attrezzature di
lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori,
nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti
formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della
formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni –
è differito al 22 marzo 2015.
I quesiti riguardano la definizione
di macchine agricole, la differenza con le macchine operatrici e le conseguenze
della proroga presente nel Decreto
del Fare-Legge n. 98/2013.
Quesito 1: L’accordo Stato Regioni di
febbraio 2012 non parla mai di macchine agricole ma alternativamente di trattori
agricoli e forestali (allegato VIII) e di lavoratori del settore agricolo
(punto 9.4), pertanto a chi e cosa si riferisce l’art.45 bis? Forse alle
macchine operatrici immatricolate come agricole?
Quesito2: Una volta identificate quali
possano essere considerate “macchine agricole” il Decreto del Fare prolunga (fino
al 22 marzo 2015) la facoltà di effettuare formazione ed addestramento su
suddette macchine senza seguire le indicazioni e i requisiti dell’accordo Stato
Regioni e quindi attraverso percorsi quali indicati al punto 9.1 dell’Accordo
stesso?
La risposta
Le
Macchine
Agricole sono chiaramente
definite
dal codice della strada ( D.Lgs.
n. 285/1992), non sono le macchine operatrici, ma le macchine agricole che
corrispondono alle seguente definizione:
Le
Macchine
operatrici sono altra cosa, definita dal successivo articolo 58 del Codice
della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), e sono cosa diversa, come risulta anche dai
documenti di circolazione:
Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992): Art. 57.
Macchine agricole.
1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a
cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e
possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento
e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti
agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni;
possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette
attività. È consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di
manutenzione e tutela del territorio (Periodo aggiunto dal comma 1 dell'art.
2-bis, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162).
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine
agricole si distinguono in:
a) Semoventi:
1) trattrici
agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno
due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere,
portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare
determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o
semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;
2) macchine agricole operatrici a due o più assi:
macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature
per l'esecuzione di operazioni agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine
guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello
separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa
complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente (Articolo così
modificato dall'art. 25, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15
settembre 1993, n. 217, S.O.);
b) Trainate
1) macchine agricole operatrici: macchine per
l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di
accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle
macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a),
numero 3);
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e
trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di
apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a
pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante
della trattrice traente.
3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine
agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono
essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le
macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici,
purché muniti di sovrappattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un
asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su
strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a),
numeri 1) e 2), e di cui alla lettera b), numero 1), possono essere
attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre,
compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti
per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea
attrezzatura non permanente.
Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992): Art. 58.
Macchine operatrici.
1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o
trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri,
equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli
possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento
di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere,
nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine
operatrici si distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la
manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il
ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie
quali spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione
di cose.
3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione
alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti,
per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.
4. Ai fini della circolazione su strada le macchine
operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la
velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche
o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la
velocità di 15 km/h.
Infine quanto indicato al secondo quesito è esatto, ma
solo per le macchine di cui all’articolo 57 del Codice della Strada (D.Lgs. n.
285/1992).
Rolando Dubini, avvocato in
Milano
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