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"La non responsabilità del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
02/12/2013 -
Commento a cura di G. Porreca
Si esprime in questa sentenza la Corte di Cassazione in merito alla
responsabilità di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
nel caso di un infortunio sul lavoro allo stesso occorso escludendo
l’esistenza della responsabilità stessa contrariamente a quanto
richiesto dal suo datore di lavoro secondo il quale, essendo il
dipendente infortunato particolarmente esperto in materia di salute e di
sicurezza sul lavoro nella sua qualità appunto di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
avrebbe dovuto rifiutare il lavoro e pretendere le opere provvisionali
necessarie per poterlo svolgere in sicurezza. Lo stesso invece al
contrario aveva concordata con lui la scelta della protezione contro
il rischio di caduta dall’alto che è risultata poi inidonea e che ha
portato all’evento infortunistico. La suprema Corte nella circostanza
non ha individuato nella condotta del RLS un comportamento abnorme,
anomalo, imprevedibile e che ragionevolmente non potesse farsi
rientrare nell’obbligo di garanzia posto a carico del datore di lavoro e
tale quindi da interrompere il nesso causale.
Il caso
La Corte d'Appello ha confermata integralmente la decisione
del Tribunale con la quale il datore di lavoro di un’impresa era stato
condannato alla pena di giustizia per il reato di lesioni colpose, con
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, a seguito
di un infortunio occorso ad un suo dipendente precipitato al suolo, da una
altezza di circa 4-5 m, a causa della rottura di una tettoia in eternit, mentre
tentava di eseguire dei lavori di riparazione del tetto dei locali di una
cascina, infortunio avvenuto per la mancanza di opere provvisionali che
consentissero l’effettuazione dei lavori in condizioni di sicurezza.
Il Tribunale aveva accertato che unico responsabile per la
sicurezza all'interno dell'azienda doveva ritenersi il datore di lavoro, legale
rappresentante della stessa, oltretutto presente nella sede al momento
dell'infortunio. Il giudice aveva fondata la colpa dell'imprenditore sulla
violazione dell’art. 10 del D.P.R. n. 164 del 1956, vigente all'epoca, secondo
il quale nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti e nei lavori analoghi
che comunque espongano a rischi di caduta dall'alto o entro cavità, quando non
sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti
devono far uso di idonea cintura
di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta.
Il ricorso e le decisioni della Corte di Cassazione
Contro
la sentenza del Tribunale l’imputato ha proposto
ricorso per cassazione adducendo alcune motivazioni. Lo stesso, in
particolare, ha fatto osservare che il testo normativo del D.P.R. n. 164/1956
prevede sanzioni penali anche a carico del lavoratore che non ottempera
all'obbligo di utilizzare sistemi di sicurezza e che con il rappresentante dei
lavoratori aveva valutato che l'unico ponteggio idoneo fosse quello
concretamente realizzato, con le assi di legno poggiate sul tetto fino al punto
di intervento prossimo alla sommità ed aveva, altresì, escluso l’uso di cinture
di sicurezza a protezione dalla caduta perché reputate inutili in quanto
impossibili da ancorare al tetto. L’imputato ha pertanto lamentato che per l’accaduto fosse stato escluso dalla
Corte di Appello il concorso
di colpa del lavoratore, nella causazione dell'evento, sebbene egli avesse
concorso alla predisposizione dei sistemi di sicurezza e sebbene fosse un
profondo conoscitore dei sistemi di prevenzione degli infortuni. Secondo il
ricorrente, anzi, il lavoratore, nel caso di mancata predisposizione di
adeguate cautele, avrebbe dovuto rifiutare di eseguire il lavoro.
Il
ricorso è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione infondato. In merito alla
scelta del sistema più idoneo di protezione dalla caduta dall’alto la Corte suprema
ha posto in evidenza che la stessa non entra nel merito delle scelte e della
dinamica degli eventi né può procedere ad una ricostruzione alternativa dei
fatti sovrapponendosi all’operato dei giudici di merito specie se, come nel
caso in esame, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello si
presentano concordanti, congrue e logiche. Per quanto riguarda poi la
motivazione basata sulla colpa del lavoratore da valutare quanto meno ai fini
di una graduazione della colpa del datore di lavoro, la Sezione feriale della
Corte di Cassazione ha ritenuta infondata la censura. “
La responsabilità del datore di lavoro non è esclusa”, ha infatti
precisato
, “dai comportamenti negligenti,
trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione
dell'infortunio. Ciò in quanto al datore di lavoro è imposto (anche) di esigere
il rispetto delle regole di cautela da parte del lavoratore: cosicché il datore
di lavoro è "garante" anche della correttezza dell'agire del
lavoratore. Per l'effetto, la colpa del datore di lavoro non è esclusa da
quella del lavoratore e l'evento dannoso è imputato al datore di lavoro, in
forza della posizione di garanzia di cui ex lege è onerato, sulla base del
principio dell'equivalenza delle cause vigente nel sistema penale, espresso
dall'art. 41 c.p., comma 1”.
“
Per interrompere il nesso causale”, ha
quindi proseguito la Sezione feriale, “
occorre,
comunque, un comportamento del lavoratore che sia ‘anomalo’ ed ‘imprevedibile’
e, come tale, ‘inevitabile’; cioè un comportamento che ragionevolmente non può
farsi rientrare nell'obbligo di garanzia posto a carico del datore di lavoro”
ed ha ricordato altresì che “
per
escludere la responsabilità del datore di lavoro occorre un comportamento del
lavoratore definibile come ‘abnorme’, che, per la sua stranezza ed
imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte
delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli
infortuni sul lavoro”. “
Come ipotesi
tipiche di interruzione del nesso causale per effetto di condotta colposa del
lavoratore”, ha quindi sostenuto la suprema Corte, “
sono indicate quella del lavoratore che violi ‘con consapevolezza’ le
cautele impostegli, ponendo in essere in tal modo una situazione di pericolo
che il datore di lavoro non può prevedere e certamente non può evitare; quella
del lavoratore che provochi l'infortunio ponendo in essere, colposamente,
un'attività del tutto estranea al processo produttivo o alle mansioni
attribuite, realizzando in tal modo un comportamento ‘esorbitante’ rispetto al
lavoro che gli è proprio, assolutamente imprevedibile (ed evitabile) per il
datore di lavoro”.
E’
evidente, ha quindi concluso la Corte di Cassazione, che il caso in esame sia
del tutto diverso da quelli sopraindicati in quanto il lavoratore infortunato
non ha tenuto alcun comportamento
abnorme in fase di esecuzione del lavoro poiché è caduto appoggiando un
piede al di fuori della tavola di legno per recuperare un martello tenendo una
condotta assolutamente prevedibile ed ordinaria. “
Né può essere invocata la responsabilità del lavoratore in fase di
predisposizione dei sistemi di sicurezza, per la sua supposta qualifica di rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza”, ha ancora aggiunto la suprema Corte,
essendo emerso fra l’altro, sia nella sentenza di primo grado che in quella di
appello, che il lavoratore era stato nominato rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza per un periodo di tre anni già scaduti
all'epoca dell'infortunio per cui al momento dell’evento non era più RLS.
Correttamente,
quindi, e con motivazione logica ed adeguata i giudici di merito avevano
escluso che la condotta del lavoratore, priva di caratteri di eccezionalità o
abnormità, potesse essere presa in considerazione anche ai soli fini di un concorso
di colpa nella causazione dell'evento lesivo.
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