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"La formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti della scuola"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
04/12/2013 - Il tema della
sicurezza nella scuola, ambiente di
vita per gli alunni e ambiente di lavoro per il personale è un tema delicato,
spesso associato anche a situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità
degli edifici scolastici e alle questioni inerenti la sicurezza
strutturale, igienica e impiantistica. Tuttavia molti rischi
correlati all’ambiente scolastico possono essere eliminati, o ridotti,
attraverso l’organizzazione di un efficace sistema di gestione della sicurezza
e l’erogazione di specifici
percorsi
formativi.
Nel documento “
La formazione in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori della scuola secondo l’accordo Stato Regioni del 21
dicembre 2011”, a cura di Alessandro Palese (Direzione Sanità Regione Piemonte),
si sottolinea che “l’adozione di una politica partecipativa da parte della
scuola con il coinvolgimento di tutto il personale al sistema di gestione della
salute e della sicurezza” costituisce una “strategia efficace per prevenire
infortuni e incidenti ma anche per formare i futuri lavoratori”.
Secondo l’art. 37 del D.lgs.
81/2008, il dirigente
scolastico “deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza con particolare
riferimento a:
- concetti di rischio, danno,
prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei
lavoratori, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e
ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione”.
Il documento sottolinea che la
Regione Piemonte con DGR
22-5962 del 17 giugno 2013 ha recepito l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre
2011 in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ha
approvato delle indicazioni operative per la formazione in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro di tutte le figure previste dalla vigente
normativa.
Inoltre tra le iniziative a
supporto della formazione è stato trasmesso a tutti gli Istituti scolastici del
Piemonte, con
Circolare dell’USR
(Ministero dell’Istruzione – Ufficio scolastico regionale per il Piemonte)
n. 45 del 31 gennaio 2013, un
elaborato di approfondimento
sull’applicazione degli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e del 25
luglio 2012 nella scuola e che integra un precedente “Documento di indirizzo
per la sicurezza negli Istituti scolastici
del Piemonte” nella parte relativa alla formazione.
L’elaborato di approfondimento -
dal titolo “
La formazione dei
lavoratori, dei preposti e dei dirigenti della scuola, ai sensi dell’art. 37,
comma2 del d.lgs 81/2008 e smi e degli accordi tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011, rep n. 221 e del 25
luglio 2012, rep. n. 153” - dopo aver dato informazioni sul riconoscimento
della formazione pregressa, riporta indicazioni relative alle
modalità di svolgimento dei corsi.
I corsi di formazione ex articolo
37 “devono essere strutturati in modo che vengano individuati: un soggetto
organizzatore del corso, il quale può essere anche l’istituto scolastico; un
responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso; i
nominativi dei docenti”.
Dopo aver accennato ai requisiti
dei docenti, si sottolinea che i corsi “devono essere organizzati in modo che
non vi partecipino più di 35 persone, le quali sono tenute a frequentare almeno
il 90% delle ore di formazione previste. Inoltre, nella declinazione dei
contenuti, si deve tenere conto delle differenze di genere, di età, di
provenienza e lingua e della specifica tipologia contrattuale utilizzata per la
prestazione di lavoro”.
Ci soffermiamo sul tema dell’
equiparazione degli allievi ai lavoratori.
Infatti l’art. 2 del D.lgs.
81/2008 “prevede che siano equiparati a lavoratori gli allievi degli istituti di
istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in
genere, agenti chimici, fisici e biologici ivi comprese le attrezzature
fornite di videoterminali (VDT) limitatamente al periodo in cui l’allievo
sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione.
Gli allievi delle scuole sono, pertanto, equiparabili a lavoratori quando sono
effettivamente impiegati in attività di laboratorio nell’uso di sostanze e attrezzature
di lavoro, quando sono esposti a rischio chimico, fisico e biologico (se
considerato nel DVR) e quando usano VDT, nel caso di attività curricolare
svolta in aula informatica”.
Questi gli
effetti concreti dell’equiparazione degli allievi ai lavoratori
nella gestione e organizzazione della sicurezza a scuola:
- “obblighi relativi alla
formazione degli allievi equiparati secondo l’Accordo Stato Regioni del 21
dicembre 2011;
- obblighi relativi
all’individuazione da parte del Dirigente scolastico delle figure di preposto
tra gli insegnanti che seguono gli allievi nei periodi in cui questi ultimi
sono equiparati a lavoratori; - obbligo del Dirigente scolastico di fornire i
DPI a tutti gli allievi equiparati a lavoratori, nei casi in cui tale misura
sia prevista dalla valutazione dei rischi”.
Si ritiene invece “che non siano
da equiparare a lavoratori gli allievi della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione occupati in
attività di carattere culturale, ludico, artistico, motorio e sportivo in
apposite aule, dette anche laboratori, con attrezzature didattiche adeguate
all’età”. In ogni caso, “la non equiparazione degli allievi a lavoratori non
esclude l’obbligo del Dirigente scolastico di effettuare la valutazione dei
rischi riferiti a queste aule attrezzate e alle attività che vi si svolgono e
di definire i conseguenti interventi di prevenzione e protezione e, in
particolare, la formazione specifica dei docenti impegnati in tali attività.
Tuttavia, considerata la complessità e la diversità delle situazioni reali
all’interno delle scuole e l’assenza di precise indicazioni normative in
materia, non si può escludere a priori l’esistenza di situazioni particolari
che rendano necessario equiparare a lavoratori gli allievi di scuole di ogni ordine
e grado. In ogni caso, i contenuti della formazione rivolta agli allievi
equiparati a lavoratori dovranno essere adeguati alla effettiva esposizione ai
rischi, congruenti con l’età degli allievi e dei programmi scolastici”.
Il documento si sofferma anche
sui
contenuti del percorso formativo dei
lavoratori della scuola, ricordando che la trattazione dei rischi va
declinata secondo la loro effettiva presenza nell’istituto scolastico di
appartenenza e della specificità del rischio, e sulla
formazione di dirigenti e preposti.
Infatti il Datore di lavoro deve
assicurare la formazione e l’aggiornamento periodico dei dirigenti e dei
preposti previsti dall’art. 37 comma 7 D.lgs. 81/08 “in relazione a:
- principali soggetti coinvolti
nel sistema di prevenzione aziendale e relativi obblighi;
- definizione e individuazione
dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure
tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione”.
Concludiamo ricordando che per i
dirigenti il corso di formazione
previsto si articola in quattro moduli e ha una durata minima di 16 ore. É
inoltre previsto un obbligo di aggiornamento di 6 ore nel quinquennio.
Per i
preposti invece il corso di formazione (integrativo rispetto alla
frequenza della formazione prevista per ogni lavoratore) ha una durata minima
di 8 ore. Anche in questo caso è previsto un obbligo di aggiornamento di 6 ore
nel quinquennio.
“ La formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori
della scuola secondo l’accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011”, a cura
di Alessandro Palese - Direzione Sanità Regione Piemonte (formato PDF, 604 kB).
Tiziano Menduto
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