"RAEE: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova direttiva Ue"
fonte GazzettaUfficialeUnioneEuropea / Normativa
La direttiva, si legge nel testo, "stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché riducendo gli impatti negativi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia, conformemente agli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE, contribuendo pertanto allo sviluppo sostenibile".
Oltre a precisare a quali apparecchiature si applicano le disposizioni, la direttiva si occupa anche di raccolta differenziata. "Gli Stati membri - si legge all'art.2 - adottano le misure adeguate a ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE sotto forma di rifiuti urbani misti, ad assicurare il trattamento corretto di tutti i RAEE raccolti e a raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata dei RAEE, in particolare e in via prioritaria per le apparecchiature per lo scambio di temperatura contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, lampade fluorescenti contenenti mercurio, pannelli fotovoltaici e apparecchiature di piccole dimensioni".
In particolare, per quanto riguarda i Raae domestici, la direttiva raccomanda che gli stati membri istituiscano "sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti. Gli Stati membri assicurano la disponibilità e l'accessibilità dei centri di raccolta necessari, tenendo conto soprattutto della densità della popolazione". Oltre a questo, l'Ue precisa che i rivenditori, "quando forniscono un nuovo prodotto, i distributori si assumano la responsabilità di assicurare che tali rifiuti possano essere resi almeno gratuitamente al distributore, in ragione di uno per uno, a condizione che le apparecchiature siano di tipo equivalente e abbiano svolto le stesse funzioni dell'apparecchiatura fornita.
La Direttiva precisa anche la quantità di raccolta. "Dal 2019 - si legge all'art.7 - il tasso minimo di raccolta da conseguire ogni anno è pari al 65 % del peso medio delle AEE immesse sul mercato nello Stato membro interessato nei tre anni precedenti o, in alternativa, all'85 % del peso dei RAEE prodotti nel territorio di tale Stato membro. Fino al 31 dicembre 2015, si continua ad applicare un tasso medio di raccolta differenziata di almeno 4 kg l'anno per abitante di RAEE provenienti dai nuclei domestici oppure lo stesso volume di peso di RAEE quale raccolto in media nello Stato membro in questione nei tre anni precedenti considerando il valore più alto."
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