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"Compravendite e affitti senza APE, è caos normativo"
fonte www.edilportale.com / Normativa
08/01/2014 - Il panorama della certificazione energetica degli edifici è confuso da
norme che al momento sembrano sovrapporsi. Decreto Destinazione Italia,
legge di Stabilità per il 2014 e Decreto Milleproroghe hanno dettato
disposizioni che, in poco tempo, hanno introdotto, modificato e in
seguito annullato l’obbligo di allegare l’APE,
Attestato di prestazione energetica,
ai contratti di compravendita e affitto degli immobili. Il problema è
che tutte le norme in questione sono in vigore, quindi resta da capire
quale prevarrà.
Nullità dei contratti senza APE
Fino all’inizio dell’autunno, la regola vigente era quella della Legge Ecobonus, che ha recepito la Direttiva 2010/31/Ue sul rendimento energetico in edilizia, che prevedeva la nullità dei contratti di compravendita e affitto stipulati in mancanza dell’Attestato di prestazione energetica.
A differenza della direttiva europea, la legge italiana prevedeva l’obbligo di allegare l’Ape anche alle cessioni a titolo gratuito. Un onere giudicato eccessivo, che ha dato il via a una serie di revisioni.
Multe per i contratti senza APE
Dopo una serie di ipotesi per sanzionare la mancata allegazione dell’Attestato di prestazione energetica ai contratti di compravendita e locazione, il Decreto Destinazione Italia, entrato in vigore il 24 dicembre 2013, che non ha ancora iniziato la fase di conversione in legge, stabilisce che i contratti senza Ape sono validi, ma vengono multati con una sanzione dai 3 mila ai 18 mila euro.
Nelle locazioni di singole unità immobiliari, invece, la multa è stata fissata tra i mille e i 4 mila euro. Nei contratti di durata fino a tre anni, la sanzione è stata ridotta della metà. Non è previsto invece nessun obbligo nei contratti di trasferimento a titolo gratuito.
Proroga dell’obbligo di allegare l’APE
La Legge di Stabilità per il 2014, in vigore dal primo gennaio, ha fatto slittare l’obbligo di allegare l’Attestato di prestazione energetica all’entrata in vigore del decreto ministeriale che adeguerà il DM 26 giugno 2009, contenente le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Ciò significa che si potrebbero ancora concludere contratti senza l'obbligo di allegare l'Ape, andando però in contrasto con le norme di indirizzo comunitarie.
Nessun obbligo di allegare l’APE ai contratti
Il Decreto Milleproroghe, entrato in vigore il 31 dicembre 2013, ha infine introdotto nuove specifiche per gli immobili pubblici stabilendo che l'Ape può essere acquisito anche dopo la stipula del contratto per la cessione dell’immobile. La norma non specifica però quanto tempo si avrà a disposizione per produrre l’Ape.
Come accennato all’inizio, le tre norme sono tutte in vigore e due di esse stanno per affrontare l’iter per la conversione in legge. In questa fase dovrà quindi essere trovata una soluzione univoca.
Nullità dei contratti senza APE
Fino all’inizio dell’autunno, la regola vigente era quella della Legge Ecobonus, che ha recepito la Direttiva 2010/31/Ue sul rendimento energetico in edilizia, che prevedeva la nullità dei contratti di compravendita e affitto stipulati in mancanza dell’Attestato di prestazione energetica.
A differenza della direttiva europea, la legge italiana prevedeva l’obbligo di allegare l’Ape anche alle cessioni a titolo gratuito. Un onere giudicato eccessivo, che ha dato il via a una serie di revisioni.
Multe per i contratti senza APE
Dopo una serie di ipotesi per sanzionare la mancata allegazione dell’Attestato di prestazione energetica ai contratti di compravendita e locazione, il Decreto Destinazione Italia, entrato in vigore il 24 dicembre 2013, che non ha ancora iniziato la fase di conversione in legge, stabilisce che i contratti senza Ape sono validi, ma vengono multati con una sanzione dai 3 mila ai 18 mila euro.
Nelle locazioni di singole unità immobiliari, invece, la multa è stata fissata tra i mille e i 4 mila euro. Nei contratti di durata fino a tre anni, la sanzione è stata ridotta della metà. Non è previsto invece nessun obbligo nei contratti di trasferimento a titolo gratuito.
Proroga dell’obbligo di allegare l’APE
La Legge di Stabilità per il 2014, in vigore dal primo gennaio, ha fatto slittare l’obbligo di allegare l’Attestato di prestazione energetica all’entrata in vigore del decreto ministeriale che adeguerà il DM 26 giugno 2009, contenente le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Ciò significa che si potrebbero ancora concludere contratti senza l'obbligo di allegare l'Ape, andando però in contrasto con le norme di indirizzo comunitarie.
Nessun obbligo di allegare l’APE ai contratti
Il Decreto Milleproroghe, entrato in vigore il 31 dicembre 2013, ha infine introdotto nuove specifiche per gli immobili pubblici stabilendo che l'Ape può essere acquisito anche dopo la stipula del contratto per la cessione dell’immobile. La norma non specifica però quanto tempo si avrà a disposizione per produrre l’Ape.
Come accennato all’inizio, le tre norme sono tutte in vigore e due di esse stanno per affrontare l’iter per la conversione in legge. In questa fase dovrà quindi essere trovata una soluzione univoca.
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