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"Alcol e stupefacenti: il punto di vista del medico competente"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
10/01/2014 - Più volte
PuntoSicuro si è soffermata sull’importante e delicato ruolo del
medico competente nella lotta all’abuso
di
alcol e sostanze psicotrope e
stupefacenti sui luoghi di lavoro.
Per approfondire ulteriormente
questo tema possiamo prendere spunto da alcuni interventi che si sono tenuti
durante l’
incontro del 27 novembre 2012
con i medici competenti, incontro promosso dal Servizio PSAL dell’ Azienda
Sanitaria Locale di Milano.
Nell’intervento “
Alcol, stupefacenti e lavoro. Il punto di
vista del medico competente” - a cura dell’Unità di Medicina Occupazionale H San Raffaele Resnati S.p.A. –
si sottolinea che il medico
competente “è prima di tutto un medico” e che la “tutela della salute e la
sicurezza in lavoro richiede prima di tutto un approccio globale realizzato in
modo complementare (si può discutere di come deve essere realizzato questo
approccio globale e/o complementare, ma non che non sia necessario)”.
Dopo aver ricordato la normativa
sulla sicurezza in relazione alla valutazione di tutti i rischi (“tutti i
rischi, quindi non solo quelli tabellati o normati”), l’intervento riporta
alcune domande che il medico competente può porsi nel suo lavoro:
- “cosa rispondo al datore di
lavoro che mi chiede se lavorare sulla strada o per le strade è causa di un
pericolo per la salute”? Non è facile rispondere in questo momento, “perché non
c’è uniformità di vedute: siano esse tecniche, scientifiche, di interpretazione
della normativa, di liceità o eticità ed infine di semplice attribuzione dei
compiti”;
- “lavorare sulla strada o
percorrendo le strade è causa di un pericolo infortunistico”? Se la risposta è
sì, “valutare sanitariamente questi lavoratori, gestire la loro salute, ha una
ricaduta nella prevenzione degli infortuni”?
Dalle risposte a queste domande
per il medico competente “conseguono decisioni da prendere e comportamenti da
seguire. Detto in altro modo: le motivazioni e le finalità che saprà dare alle
sue scelte saranno in grado di giustificarne le azioni ed i provvedimenti”.
E riguardo agli incidenti
stradali e gli infortuni conseguenti l’intervento si sofferma sulle possibili
cause e ricorda che
premessa di rischio
sono anche: la mancanza delle condizioni psicoattitudinali che garantiscono di
poter lavorare in sicurezza (sia sulla strada che alla guida); i problemi di
salute (diabete, ipertensione, cardiopatie ischemiche, deficit neurologici
centrali e periferici, etc.); i
problemi
derivanti dall’uso di sostanze psicotrope o psicoattive (alcol, droghe,
farmaci).
E in relazione a questo ultimo
aspetto, il medico
competente (MC) deve “affrontare
diverse
criticità o deve prendere decisioni difficili che possono determinare
notevoli conseguenze per lui stesso, per il lavoratore e per l’azienda. Queste
decisioni spesso non trovano un adeguato supporto normativo, strutturale o di
‘consensus’ della comunità scientifica di appartenenza”.
Dopo aver riportato alcune
criticità “di ruolo”, vengono riportate
anche alcune
criticità “di finalità”.
Il MC si deve infatti occupare:
- “della tutela degli effetti dei
rischi professionali sulla salute del singolo lavoratore con l’aggiunta
solamente dei rischi ulteriori verso terzi per come sono stabiliti dalla legge
e per le sole categorie specificatamente indicate?
- della tutela della salute del
lavoratore e dei suoi colleghi di lavoro dagli effetti di tutte le condizioni
di rischio derivanti da tutti i pericoli che possono essere presenti in azienda
(in questo caso è emblematica l’evoluzione del concetto di rischio di danno
alla salute da danno meramente fisico, a danno anche psichico conseguente ad
es. allo stress, al
lavoro su turni, al rispetto delle scadenze o dei
ritmi di lavoro imposti)”?
È evidente “l’
incoerenza della situazione attuale che
impone al MC (al datore di lavoro) una serie di accertamenti ‘obbligati’ per
categorie di persone secondo un elenco discrezionale chiuso (ad es. l’autista
con pat C) e non per altre (ad es. il fattorino con patente B) che operano in
condizioni comunque pericolose”.
Veniamo ad alcune
criticità “di metodo”.
Nei confronti dell’ abuso
alcolico “si fa riferimento ai test alcolimetrici (essi vanno a verificare
il consumo in atto e l’eventuale condizione di rischio in essere). Nei
confronti dell’abuso di sostanze stupefacenti, si fa riferimento ai test sulle
urine (essi vanno a verificare il consumo pregresso e l’eventuale condizione di
rischio pregresso). La modalità di esecuzione degli accertamenti in tema di
alcol non è regolamentata in modo specifico, né dal punto di vista analitico né
dal punto di vista procedurale (questo è un bene? è un male?). Viceversa, nei
confronti delle sostanze psicotrope o stupefacenti, le modalità non sono
discrezionali: è detto nel dettaglio come, quando, quanta sostanza, nei
confronti di chi, cosa andare a cercare e cosa fare nel caso vi sia una
risposta negativa o positiva (è un bene? è un male?). Inoltre in un caso gli
accertamenti sono discrezionali, nell’altro sono obbligatori”.
Senza dimenticare che vi sono
differenze “fra gli elenchi delle mansioni soggette agli accertamenti per alcol e stupefacenti. Qual è
la motivazione tecnica di questa differenza”? Senza poi considerare il fatto
che “anche l’alcol può essere definito psicotropo o stupefacente e non
considerando che la norma prevede la possibilità di testare anche altre
sostanze psicoattive, in aggiunta alle otto sostanze canoniche”.
L’intervento si sofferma anche su
criticità “operative”:
- “chi è in grado di poter
affermare che la privacy dei soggetti risultati positivi ai test è stata sempre
tutelata?
- Chi non è mai stato accusato di
non rispettare la dignità della persona, in conseguenza delle modalità di
esecuzione del drug test che necessariamente ha dovuto seguire?
- Chi non ha mai messo in atto
provvedimenti ‘estemporanei’ per dare ‘soluzione’ a situazioni particolari, che
necessariamente la norma non può comprendere in modo esaustivo?
- Chi non ha visto a rischio il
proprio rapporto fiduciario con il lavoratore, messo in discussione dal ruolo
di controllore, vigile, comunque in grado di creare problemi all’interessato,
piuttosto che risolverli”.
Senza dimenticare le
criticità “normative”: “qual è la
tutela normativa del ruolo del MC che deve eseguire gli accertamenti”? “Qual è
la tutela normativa del ruolo del medico competente nel definire il percorso
migliore per conseguire l’obbiettivo della tutela del rischio per il lavoratore
e per i terzi”? “Come si pone la normativa nel mettere ordine nella procedura
di tutela del rischio verso terzi per quelle mansioni che non rientrano
specificamente nell’elenco di cui ai decreti, ma che oggettivamente sono
potenzialmente rischiose nei confronti dei terzi? O meglio le strutture che
potrebbero essere deputate a supportare o a vicariare il MC in questa funzione,
sono pronte, sono disponibili a farsi carico del problema”?
Sono poi riportate anche alcune
criticità per mansione relative ad
alcune esperienze e problematiche che si verificano tutti i giorni. Ad esempio
in relazione all’autotrasportatore dipendente “che vive una autonomia
decisionale e comportamentale, ma che è anche pressato da condizioni
estemporanee di traffico e rispetto dei tempi” e a come “gestire il controllo
della non assunzione di alcol e di stimolanti”.
L’intervento, che vi invitiamo a
leggere integralmente, riporta poi le criticità per “condotta d’abuso” e
fornisce informazioni sulla gestione dell’invio al sert e i relativi tempi di
riposta.
Per quanto riguarda il
problema alcol l’esperienza “ricorda
come l’unica prevenzione possibile, sia
evitare
la cronicizzazione della condizione di abuso intervenendo in vari modi nelle
fasi di non dipendenza o di non assunzione cronica. La norma o meglio alcune
sue interpretazioni, pongono ostacoli o rendono difficile questo percorso al
MC, mantenendo una dicotomia fra ‘quello che avviene entro i confini o in
orario di lavoro’ indagabile e ‘quello che è il comportamento o le abitudini
personali del soggetto fuori dall’area di lavoro’ non indagabile”.
Riproponiamo, per concludere,
alcune
riflessioni presentate
nell’intervento:
- “attualmente gli accertamenti
in tema di drug test, effettuati in modo così esteso e standardizzato sono un
enorme impiego di risorse. A fronte delle enormi risorse utilizzate la
positività agli accertamenti non raggiunge o è attorno all’1% il problema delle
droghe è un falso problema oppure questo metodo di controllo non funziona”?
- “bisogna arrivare ad un modo di
lavorare che giustifichi l’impiego delle risorse: considerando tutte le
mansioni con rischio verso terzi presente in azienda, considerando la finalità
della verifica del consumo in atto (cioè alla condizione di rischio presente),
scegliendo il tipo di accertamento più adatto per le sostanze effettivamente
presenti sul mercato (le risposte positive lo sono per cannabili e cocaina).
Ciò nei confronti di tutte le sostanze d’abuso o pericolose: siano esse
sicuramente alcol e sostanze
stupefacenti, ma anche le altre sostanze psicotrope che influenzano il
comportamento”.
Dunque l’azienda, per tramite del
medico competente, “deve
poter operare
in modo più efficace” e l’efficacia “deve venire dal supporto tecnico delle
strutture pubbliche (il sert), dalla possibilità di effettuare accertamenti
mirati nei tempi, nei modi e nei confronti delle sostanze effettivamente
sospettate come responsabili di causare il rischio. La verifica della correttezza
delle modalità di realizzazione di questi interventi deve essere assicurata per
tramite degli organi di vigilanza delle asl”.
E per quanto riguarda il consumo
di alcol:
- “deve essere composta la
dicotomia fra assunzione acuta e l’assunzione cronica o abuso acuto ed abuso
cronico;
- allo stesso modo deve essere
composta la dicotomia fra assunzione fuori dal cancello e assunzione dentro il
cancello dell’azienda”.
Queste proposte tuttavia,
conclude l’intervento, “richiedono un diverso modo di pensare alla figura del
medico del lavoro competente, del medico del lavoro della asl con compiti di
vigilanza, del medico del sert, noa (Nucleo Operativo Alcologia, ndr) o
comunque terapeuta ed esperto delle dipendenze”.
I
documenti pubblicati sul sito dell’ ASL Milano
relativi all’incontro del 27 novembre 2012:
- Alcol stupefacenti e lavoro_definizione di dipendenza DSM-ICD10
(formato PDF, 16 kB);
- Alcol stupefacenti e lavoro_il punto di vista del medico
competente (formato PDF, 239 kB);
- Alcol stupefacenti e lavoro_il punto di vista del servizio PSAL
(formato PDF, 77 kB);
- Alcol stupefacenti e lavoro_il ruolo del SERT (formato PDF,
156 kB).
RTM
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