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"Le mille proroghe: alberghi, impianti a fune e certificato di gravidanza"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
13/01/2014 - Solo qualche mese fa l’ing. Fabio Dattilo (Direzione Centrale per
la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Ministero degli Interni)
ricordava che sarebbe stato un errore ammettere la
proroga al 31 dicembre 2014 per l’adeguamento antincendio degli alberghi e delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto.
Sarebbe sbagliato - continuava durante il convegno “Come cambia la
prevenzione incendi” organizzato il 9 novembre 2013 a Rimini -
“anzitutto nei confronti dei tanti albergatori che hanno iniziato il
percorso virtuoso della messa in regola delle strutture secondo quanto
stabilito dal piano straordinario biennale" relativo al decreto 16 marzo
2012.
Eppure con il consueto e cosiddetto "decreto milleproroghe",
Decreto legge 30 dicembre 2013 n. 150 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”,
la proroga per le strutture turistico-ricettive oltre i 25 posti letto è
arrivata. Ancora una volta giustificata dalla supposta necessità per
le strutture ricettive, specialmente quelle medio-piccole, di maggiori margini per uniformarsi alla normativa antincendio.
La proroga è contenuta all’ articolo 11, comma 1 del decreto di fine anno:
La proroga è contenuta all’ articolo 11, comma 1 del decreto di fine anno:
Art. 11 (Proroga termini in materia di beni culturali e
turismo)
1. Il termine stabilito
dall’articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,per
completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive
turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data
di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1994, n. 116, che siano in
possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di
adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell’interno 16
marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, n. 76, e
successive modificazioni.
(...)
Ne possono usufruire, come indica
la legge, solo le attività
ricettive turistico-alberghiere in possesso dei requisiti per l'ammissione
al
piano straordinario biennale di
adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell’interno 16
marzo 2012: il “Piano straordinario
biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi
delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti
letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle
suddette disposizioni di prevenzione
incendi”.
La proroga riguarda in
particolare l’
adempimento di
prescrizioni contenute nel D.M. 9 aprile 1994 e nel D.M. 6 ottobre 2003
“Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni
di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico alberghiere
esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994”.
Malgrado queste continue proroghe
gli alberghi in Italia possono considerarsi perfettamente sicuri dal punto di
vista degli incendi?
Ricordiamo che nel 2002 la
rivista “Altroconsumo” aveva svolto una breve ricerca in un piccolo campione di 80
hotel italiani ed europei e nella valutazione globale, a causa dei problemi
di sicurezza dovuti alla sbagliata concezione delle strutture e a carenze
organizzative, l’82% delle strutture non raggiungeva la sufficienza. Ad esempio
sull’aspetto evacuazione-vie di fuga, la sufficienza era raggiunta solo da 4 su
17 degli alberghi italiani e da un terzo di quelli europei.
Dal 2002 ad oggi molte norme sono
passate sotto i ponti, ma la proroga è rimasta. Certamente non il miglior
viatico per spingere le attività
ricettive turistico-alberghiere a mettersi definitivamente in regola.
Torniamo al DL 150/2013 e
sottolineiamo brevemente alcune altre
proroghe in tema di
sicurezza
e lavoro.
Ad esempio in materia di
impianti funiviari.
Riportiamo a questo proposito l’
articolo 4, comma 7:
Art. 4 (Proroga di termini in
materia di infrastrutture e trasporti)
(...)
7. I termini in materia di
impianti funiviari prorogati, da ultimo, per effetto di quanto disposto
all’articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, possono essere
ulteriormente prorogati di un periodo non superiore a sei mesi, previa
verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al funzionamento e
della sicurezza degli impianti.
(...)
La proroga rappresenta un
provvedimento che estende la vita tecnica degli impianti a fune in scadenza e,
in molti casi, ne evita la chiusura. Una misura “tampone” per dare più tempo ai
lavori di adeguamento e per individuare possibili soluzioni che tutelino la
sicurezza e garantiscano la qualità tecnica degli impianti.
Un’altra proroga riguarda infine
l’
invio telematico del certificato
medico di gravidanza ed è inserita nell’
articolo 8, comma 1:
Art.8 (Proroga di termini in
materia di lavoro e politiche sociali)
1. All’articolo 21 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis, le parole: “entro sei mesi”
sono sostituite dalle seguenti: “entro nove mesi”; b) al comma 2-ter, le
parole: “novantesimo giorno” sono sostituite dalle seguenti: “duecento
settantesimo giorno”.
Riportiamo per chiarezza
l’articolo 21, comma 1-bis del D.Lgs. 151/2001, come modificato dal
milleproroghe 2013, in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità:
Art. 21. Documentazione
(...)
1-bis. A
decorrere dal termine
indicato nel comma
2-ter, il certificato medico di
gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato
all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS)
esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato, secondo le modalita' e utilizzando i servizi
definiti con decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, utilizzando il
sistema di trasmissione delle
certificazioni di malattia, di
cui al decreto del Ministro della salute
26 febbraio 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65.
Ricordiamo che il DL 150/2013
è entrato in vigore il 31 dicembre 2013, il giorno dopo la sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Tiziano Menduto
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