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"Difetti progettazione, si può agire entro 10 anni"
fonte www.edilportale.com / Edilizia
16/01/2014 - I vizi e i difetti delle opere derivanti da attività intellettuali
possono essere denunciati entro dieci anni dal momento in cui se ne
viene a conoscenza. In questi casi non vale il termine di otto giorni
previsto dall’articolo 2226 del Codice Civile. Lo sostiene la Corte di
Cassazione, che con la sentenza 28575/2013 ha fatto chiarezza sulla
distinzione tra opere intellettuali e manuali.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, un architetto aveva fatto notificare un decreto ingiuntivo ad un cliente che non lo aveva pagato dopo l’incarico svolto.
Il cliente si era opposto al pagamento sostenendo che l’architetto aveva violato i doveri derivanti dal suo incarico professionale, tanto da dover essere sostituito da un altro professionista.
Secondo il Tribunale territoriale, le motivazioni del cliente erano fondate, ma erano stati superati i termini per far valere la responsabilità del professionista.
Dopo una serie di ricorsi, la Cassazione, richiamando una precedente pronuncia emessa nel 2005, ha espresso un parere diverso. A detta della Corte, le disposizioni sulla decadenza e la prescrizione per le azioni volte a tutelarsi dai vizi delle opere non si applicano alle prestazioni intellettuali del professionista.
Come affermato dalla Cassazione, l’opera intellettuale è più eterogenea di quella manuale e la valutazione tecnica di un progetto non può essere effettuata in pochi giorni.
La Cassazione ha inoltre sottolineato che negli adempimenti delle obbligazioni per l’esercizio dell’attività professionale, la diligenza deve essere valutata in base all’attività esercitata. Come in tutti gli altri casi, infine, il risarcimento del danno può essere evitato dolo se il professionista dimostra la presenza di cause a lui non imputabili.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, un architetto aveva fatto notificare un decreto ingiuntivo ad un cliente che non lo aveva pagato dopo l’incarico svolto.
Il cliente si era opposto al pagamento sostenendo che l’architetto aveva violato i doveri derivanti dal suo incarico professionale, tanto da dover essere sostituito da un altro professionista.
Secondo il Tribunale territoriale, le motivazioni del cliente erano fondate, ma erano stati superati i termini per far valere la responsabilità del professionista.
Dopo una serie di ricorsi, la Cassazione, richiamando una precedente pronuncia emessa nel 2005, ha espresso un parere diverso. A detta della Corte, le disposizioni sulla decadenza e la prescrizione per le azioni volte a tutelarsi dai vizi delle opere non si applicano alle prestazioni intellettuali del professionista.
Come affermato dalla Cassazione, l’opera intellettuale è più eterogenea di quella manuale e la valutazione tecnica di un progetto non può essere effettuata in pochi giorni.
La Cassazione ha inoltre sottolineato che negli adempimenti delle obbligazioni per l’esercizio dell’attività professionale, la diligenza deve essere valutata in base all’attività esercitata. Come in tutti gli altri casi, infine, il risarcimento del danno può essere evitato dolo se il professionista dimostra la presenza di cause a lui non imputabili.
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