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"Il direttore dei lavori è responsabile delle “ordinarie operazioni esecutive” dell'appaltatore, solo al ricorrere di particolari circostanze."

fonte Nicola Pignatelli, avvocato in Barletta / Edilizia

17/01/2014 -

Un soggetto aveva citato in giudizio i proprietari di un appartamento soprastante per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni occorsi al soffitto e ai relativi affreschi del proprio immobile in conseguenza di lavori di ristrutturazione eseguiti nell’appartamento dei convenuti.


Questi ultimi avevano, a loro volta chiamato in causa sia l’appaltatore al quale tali lavori avevano affidato, sia l’architetto che aveva assunto la qualità di direttore dei lavori.


Il tribunale aveva dichiarato l’esclusiva responsabilità dell’appaltatore, per avere adoperato nel rifacimento del solaio di calpestio dell’immobile una malta cementizia inadeguata, per eccesso di liquidi della relativa composizione.


L’appaltatore aveva contestato in appello la propria responsabilità esclusiva e aveva chiesto di coinvolgere nella responsabilità il direttore dei lavori, senza che, tuttavia, tale sua pretesa avesse trovato accoglimento da parte della Corte d’appello di Perugia.


L’appaltatore aveva investito del caso la Corte di cassazione, la quale, tuttavia, con sentenza del novembre 2013, ha confermato la bontà del ragionamento svolto dai giudici di merito sia del primo che del secondo grado di giudizio, puntualizzando quanto segue:


-- in tema di appalto, la circostanza che l’esecuzione delle opere si sia svolta sotto la vigilanza di un direttore dei lavori non esime l’appaltatore da responsabilità diretta, verso il committente e verso i terzi, per le imperfezioni, anche di origine progettuale, e per i danni verso terzi, a meno che non sia provata l’assoluta mancanza di autonomia dello stesso, ridotto a nudus minister del committente e del direttore da questi nominato (situazione che nella specie non risultava comunque accertata, a nulla valendo, altresì, che il direttore dei lavori, nel caso concreto, fosse stato assiduamente presente sul posto);


-- il compito del direttore dei lavori integra l’esercizio di mansioni “di alta vigilanza”, essenzialmente dirette a verificare la conformità sia del progetto alle regole legali e della tecnica, sia la rispondenza della relativa esecuzione alle previsioni progettuali e contrattuali e, quindi, non può farsi carico al medesimo anche del controllo sulla qualità dei materiali utilizzati dall'appaltatore.


La Cassazione, in ogni caso, nello svolgere il suo ragionamento, ha avvertito come anche al direttore dei lavori si possa “imputare” l’inadeguatezza dei materiali o la cattiva composizione degli stessi, ma una tale responsabilità può configurarsi nei soli casi in cui:


a) vi siano espresse previsioni progettuali o contrattuali al riguardo;

b) ovvero risulti che la scelta dei materiali, risultati inadatti, sia stata specificamente operata dallo stesso direttore dei lavori ed imposta all’appaltatore;

c) o, ancora, la cattiva qualità o l’inadeguatezza della relativa composizione sia stata di fatto conosciuta (o risultasse comunque agevolmente constatabile) dal professionista e da questi non impedita.

 

Non essendosi verificata, nel caso di specie, alcuna delle precedenti circostanze, la Cassazione ha, quindi, ritenuto corretta l’argomentazione dei precedenti giudici, secondo cui della composizione della malta cementizia (in concreto risultata eccessivamente liquida e tale da determinare i fenomeni infiltrativi a carico del sottostante immobile), non avrebbe potuto farsi carico anche all’architetto/direttore dei lavori, trattandosi di operazione meramente “esecutiva”, di ordinaria competenza dell’impresa appaltatrice, come tale non richiedente la presenza del direttore dei lavori.


Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-11-2013, n. 25598


[a cura di Nicola Pignatelli, avvocato in Barletta – avvocatonicolapignatelli@gmail.com]

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