"Il direttore dei lavori è responsabile delle “ordinarie operazioni esecutive” dell'appaltatore, solo al ricorrere di particolari circostanze."
fonte Nicola Pignatelli, avvocato in Barletta / Edilizia
Un soggetto aveva citato in giudizio i proprietari di un appartamento soprastante per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni occorsi al soffitto e ai relativi affreschi del proprio immobile in conseguenza di lavori di ristrutturazione eseguiti nell’appartamento dei convenuti.
Questi ultimi avevano, a loro
volta chiamato in causa sia l’appaltatore al quale tali lavori avevano affidato,
sia l’architetto che aveva assunto la qualità di direttore dei lavori.
Il tribunale aveva dichiarato
l’esclusiva responsabilità dell’appaltatore, per avere adoperato nel rifacimento
del solaio di calpestio dell’immobile una malta cementizia inadeguata, per
eccesso di liquidi della relativa composizione.
L’appaltatore aveva
contestato in appello la propria responsabilità esclusiva e aveva chiesto di
coinvolgere nella responsabilità il direttore dei lavori, senza che, tuttavia,
tale sua pretesa avesse trovato accoglimento da parte della Corte d’appello di
Perugia.
L’appaltatore aveva investito
del caso la Corte di cassazione, la quale, tuttavia, con sentenza del novembre
2013, ha confermato la bontà del ragionamento svolto dai giudici di merito sia
del primo che del secondo grado di giudizio, puntualizzando quanto segue:
-- in tema di appalto, la
circostanza che l’esecuzione delle opere si sia svolta sotto la vigilanza di un
direttore dei lavori non esime l’appaltatore da responsabilità diretta, verso il
committente e verso i terzi, per le imperfezioni, anche di origine progettuale,
e per i danni verso terzi, a meno che non sia provata l’assoluta mancanza di
autonomia dello stesso, ridotto a nudus minister del committente e del direttore
da questi nominato (situazione che nella specie non risultava comunque
accertata, a nulla valendo, altresì, che il direttore dei lavori, nel caso
concreto, fosse stato assiduamente presente sul posto);
-- il compito del direttore
dei lavori integra l’esercizio di mansioni “di alta vigilanza”, essenzialmente
dirette a verificare la conformità sia del progetto alle regole legali e della
tecnica, sia la rispondenza della relativa esecuzione alle previsioni
progettuali e contrattuali e, quindi, non può farsi carico al medesimo anche del
controllo sulla qualità dei materiali utilizzati dall'appaltatore.
La Cassazione, in ogni caso,
nello svolgere il suo ragionamento, ha avvertito come anche al direttore dei
lavori si possa “imputare” l’inadeguatezza dei materiali o la cattiva
composizione degli stessi, ma una tale responsabilità può configurarsi nei soli
casi in cui:
a) vi siano espresse
previsioni progettuali o contrattuali al riguardo;
b) ovvero risulti che la scelta dei materiali, risultati inadatti, sia stata specificamente operata dallo stesso direttore dei lavori ed imposta all’appaltatore;
c) o, ancora, la cattiva qualità o l’inadeguatezza della relativa composizione sia stata di fatto conosciuta (o risultasse comunque agevolmente constatabile) dal professionista e da questi non impedita.
Non essendosi verificata, nel caso di specie, alcuna delle precedenti circostanze, la Cassazione ha, quindi, ritenuto corretta l’argomentazione dei precedenti giudici, secondo cui della composizione della malta cementizia (in concreto risultata eccessivamente liquida e tale da determinare i fenomeni infiltrativi a carico del sottostante immobile), non avrebbe potuto farsi carico anche all’architetto/direttore dei lavori, trattandosi di operazione meramente “esecutiva”, di ordinaria competenza dell’impresa appaltatrice, come tale non richiedente la presenza del direttore dei lavori.
Cass. civ. Sez. II, Sent.,
14-11-2013, n. 25598
[a cura di Nicola Pignatelli, avvocato in Barletta – avvocatonicolapignatelli@gmail.com]
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