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"Contratti senza APE, restano valide le multe fino a 18 mila euro"
fonte www.edilportale.com / Normativa
20/01/2014 - La mancanza dell’APE, Attestato di prestazione energetica, nei contratti
di compravendita e affitto è punita con una multa da 3 mila a 18 mila
euro, mentre non è valida la "nullità differita" introdotta con la Legge
di Stabilità. Il chiarimento è arrivato dal Ministro della Giustizia,
Anna Maria Cancellieri.
Ai contratti di compravendita immobiliare, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o ai nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione deve essere allegato l'APE, come previsto dal DL Destinazione Italia 145/2013.
In mancanza dell'APE, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, di una multa che può variare dai 3 mila ai 18 mila euro.
Nelle locazioni di singole unità immobiliari, invece, la multa oscilla tra i mille e i 4 mila euro. Se il contratto ha una durata fino a tre anni, la sanzione è ridotta della metà.
I dubbi sorti nei giorni scorsi
Il veloce susseguirsi di norme registrato nelle ultime settimane ha creato qualche incertezza, tanto da rendere necessario un chiarimento ufficiale. Secondo gli addetti ai lavori, analizzando la Legge di Stabilità 2014 si poteva dedurre che i contratti sprovvisti dell'APE dovevano essere considerati nulli. La nullità non sarebbe però stata immediata, ma "differita", perchè avrebbe operato solo dall’entrata in vigore del decreto di adeguamento delle linee guida sulla certificazione energetica degli edifici.
Sull'argomento è stata quindi interpellata, in una interrogazione alla Camera, il Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri.
Le spiegazioni del Ministro Cancellieri
Il Ministro Cancellieri ha ripercorso tutta la normativa sulla prestazione energetica degli edifici, ricordando che l’ APE, cioè l'attestato che indica la prestazione energetica dell'immobile, è previsto dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 192/2005.
Il DL 63/2013, convertito nella Legge 90/2013, con cui è stata recepita la nuova Direttiva 2010/31/Ue sul rendimento energetico in edilizia, ha introdotto nell’articolo 6 il comma 3-bis con cui è stata stabilita la nullità dei contratti conclusi in mancanza dell’APE ( Leggi Tutto).
Successivamente, il DL Destinazione Italia ha sostituito i commi 3 e 3 bis con un nuovo comma 3 in base al quale l’assenza dell’APE viene punita con una multa da 3 mila a 18 mila euro, ma non implica più la nullità del contratto.
Le incertezze sono iniziate dopo l’approvazione della Legge di Stabilità per il 2014, in cui si legge che la norma contenuta nell’articolo 3 bis, cioè la nullità dei contratti in mancanza dell’APE, si applica a partire dall’entrata in vigore del decreto con cui il Ministero dello Sviluppo adeguerà il DM 26 giugno 2009 contenente le linee guida per la certificazione energetica degli edifici.
Come ribadito dal Ministro Cancellieri, la Legge di stabilità è quindi intervenuta su una norma non più in vigore, perché sostituita dal Decreto Destinazione Italia.
Oltre a queste spiegazioni di ordine tecnico, il Ministro ha affermato che, dopo un confronto col Ministro dello Sviluppo Economico, la nullità dei contratti stipulati senza l’APE è stata ritenuta eccessiva e va quindi preferita una sanzione.
Ai contratti di compravendita immobiliare, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o ai nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione deve essere allegato l'APE, come previsto dal DL Destinazione Italia 145/2013.
In mancanza dell'APE, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, di una multa che può variare dai 3 mila ai 18 mila euro.
Nelle locazioni di singole unità immobiliari, invece, la multa oscilla tra i mille e i 4 mila euro. Se il contratto ha una durata fino a tre anni, la sanzione è ridotta della metà.
I dubbi sorti nei giorni scorsi
Il veloce susseguirsi di norme registrato nelle ultime settimane ha creato qualche incertezza, tanto da rendere necessario un chiarimento ufficiale. Secondo gli addetti ai lavori, analizzando la Legge di Stabilità 2014 si poteva dedurre che i contratti sprovvisti dell'APE dovevano essere considerati nulli. La nullità non sarebbe però stata immediata, ma "differita", perchè avrebbe operato solo dall’entrata in vigore del decreto di adeguamento delle linee guida sulla certificazione energetica degli edifici.
Sull'argomento è stata quindi interpellata, in una interrogazione alla Camera, il Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri.
Le spiegazioni del Ministro Cancellieri
Il Ministro Cancellieri ha ripercorso tutta la normativa sulla prestazione energetica degli edifici, ricordando che l’ APE, cioè l'attestato che indica la prestazione energetica dell'immobile, è previsto dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 192/2005.
Il DL 63/2013, convertito nella Legge 90/2013, con cui è stata recepita la nuova Direttiva 2010/31/Ue sul rendimento energetico in edilizia, ha introdotto nell’articolo 6 il comma 3-bis con cui è stata stabilita la nullità dei contratti conclusi in mancanza dell’APE ( Leggi Tutto).
Successivamente, il DL Destinazione Italia ha sostituito i commi 3 e 3 bis con un nuovo comma 3 in base al quale l’assenza dell’APE viene punita con una multa da 3 mila a 18 mila euro, ma non implica più la nullità del contratto.
Le incertezze sono iniziate dopo l’approvazione della Legge di Stabilità per il 2014, in cui si legge che la norma contenuta nell’articolo 3 bis, cioè la nullità dei contratti in mancanza dell’APE, si applica a partire dall’entrata in vigore del decreto con cui il Ministero dello Sviluppo adeguerà il DM 26 giugno 2009 contenente le linee guida per la certificazione energetica degli edifici.
Come ribadito dal Ministro Cancellieri, la Legge di stabilità è quindi intervenuta su una norma non più in vigore, perché sostituita dal Decreto Destinazione Italia.
Oltre a queste spiegazioni di ordine tecnico, il Ministro ha affermato che, dopo un confronto col Ministro dello Sviluppo Economico, la nullità dei contratti stipulati senza l’APE è stata ritenuta eccessiva e va quindi preferita una sanzione.
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