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"I medici competenti e l’obbligo di educazione continua in Medicina"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
24/01/2014 - Nell’ambito della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori il
medico competente ha un ruolo importante, una figura “
di
qualificata professionalità, in grado di diventare il collaboratore del
datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione aziendale” (Corte di Cassazione, sentenza n. 26539 del 2 luglio 2008).
Al di là dei titoli necessari per poter svolgere il ruolo di medico
competente, come richiesto dal comma 1 e 2 dell’art. 38 del D. Lgs.
81/2008, sono necessari per il medico competente un
aggiornamento e una
formazione continua,
adeguata alle innovazioni scientifiche e tecnologiche. E a tale obbligo
di aggiornamento professionale permanente, definito come “
Educazione Continua in Medicina” (ECM), il medico competente non
si può sottrarre in virtù del comma 3 dello stesso articolo 38, comma
che fa riferimento al programma triennale di educazione continua
2011-2013. Con questo comma dal
primo gennaio 2014 per
alcuni medici competenti, senza i crediti richiesti, verrebbe a mancare
uno dei requisiti necessari per lo svolgimento della propria funzione.
Riportiamo interamente il comma 3
e il comma 4 dell’
articolo 38, D.Lgs.
81/2008:
Art. 38
(...)
3. Per lo svolgimento delle
funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma
di educazione continua in medicina ai sensi del Decreto Legislativo 19 giugno
1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal
programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente Decreto
Legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere
conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella
disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
4. I medici in possesso dei
titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco
dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali |
Riportiamo a questo proposito
alcune indicazioni tratte dal documento della Società Italiana di Medicina del
Lavoro e Igiene Industriale ( SIMLII)
dal titolo “
Il Medico Competente e
l’obbligo di Educazione Continua in Medicina (ECM)”.
Il documento indica che l’obbligo
di Educazione Continua in Medicina, “come ricorda il Ministero della Salute,
vige per tutti i professionisti sanitari “…
per
rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze organizzative e operative del
Servizio sanitario e del proprio sviluppo professionale”.
E, rivolgendosi in maniera
generale a tutti i professionisti, il
Decreto
Legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all’art 3, comma 5 lettera b, riporta “
…previsione dell'obbligo per il
professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente
predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali,
fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione
continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua
determina un
illecito disciplinare e
come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento
professionale che dovrà integrare tale previsione”.
Inoltre il Decreto
del Ministero del Lavoro 4 marzo 2009, art 2, comma 2 (Istituzione
dell’elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela della salute e
della sicurezza sui luoghi di lavoro) recita: “
il conseguimento dei crediti formativi del programma triennale di
educazione continua in medicina, ovvero il completo recupero dei crediti
mancanti entro l’anno successivo alla scadenza del medesimo programma triennale
di educazione continua in medicina, previsto dall’art 38, comma 3, del DLgs
81/08, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente,
comporta per l’interessato, l’obbligo della comunicazione del possesso del
necessario requisito formativo mediante l’invio all’Ufficio indicato all’art 1,
comma 1, della certificazione dell’Ordine di appartenenza o di apposita
autocertificazione”. “L’Ufficio in questione è l’Ufficio II della Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero del Lavoro, della salute e
delle politiche sociali”.
In conclusione, per quanto
riguarda il Medico Competente:
- “i
crediti formativi ECM devono essere acquisiti nella misura indicata
dal Ministero della Salute, come per tutti gli altri operatori sanitari (150
crediti per il programma triennale 2011-2013);
- nell'ambito del suddetto
programma triennale 2011-2013, come
previsto dal D.Lgs. 81/08, almeno il 70% dei crediti (cioè 105 su 150 crediti
ECM per il triennio) deve essere acquisito nella disciplina indicata,
nell’evento accreditato, come “Medicina del Lavoro e Sicurezza degli ambienti
di lavoro”;
- ai sensi del Decreto del
Ministero del Lavoro 4 marzo 2009, al termine del triennio di formazione,
devono essere autocertificati (con
possibile verifica da parte dell’Ordine dei Medici di appartenenza) i crediti
ECM in totale acquisiti e la relativa ripartizione percentuale. Tale
documentazione dovrà essere inviata, da parte del singolo medico competente,
presso l’Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria del
Ministero del Lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del DM 4 marzo 2009”.
E “
l'eventuale violazione dell'obbligo di formazione continua, cioè
l'assente o insufficiente acquisizione dei crediti formativi nel programma
triennale (... di cui almeno il 70% nella disciplina medicina del lavoro e
sicurezza degli ambienti di lavoro),
può
quindi comportare la perdita di uno dei requisiti necessari per lo svolgimento
delle funzioni di ‘medico competente’”.
In definitiva i medici competenti
devono poter dimostrare di aver ottenuto i crediti formativi previsti nel
triennio 2011-2013. E il datore di lavoro dovrà invece verificare che il medico
competente abbia i requisiti previsti dalla normativa per poter assumere
l’incarico, anche tramite un’autocertificazione del medico che può essere
inserita nella lettera di incarico.
Concludiamo segnalando che alcuni
medici competenti da noi contattati, in merito al problema dell’eventuale
violazione dell'obbligo di formazione continua, hanno paventato il rischio che
il proprio ruolo sia affossato da questioni più formali che sostanziali. E
hanno puntato il dito su un elenco nazionale dei medici competenti non
controllato adeguatamente e sul modo di affrontare il tema della formazione non
sempre adeguato e rispettoso della professione e del ruolo del medico
competente.
PuntoSicuro tornerà appena
possibile sul tema presentando nuovi documenti e ospitando interviste sul tema
dei crediti formativi ECM.
SIMLII, “ Il Medico Competente e l’obbligo di Educazione Continua in
Medicina (ECM)” (formato DOC, 173 kB).
Tiziano Menduto
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