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"Verifiche periodiche: nuovo elenco di professionisti abilitati "
fonte www.insic.it / Sicurezza
29/01/2014 -
Il
Ministero del Lavoro con
avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2014 (in allegato) rende noto il nuovo Elenco dei
soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche, con
Decreto Dirigenziale del 22 gennaio 2014.
Si tratta del settimo elenco di professionisti che sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto Dirigenziale del 31 luglio 2013.
In base al comma 11 dell'articolo 71, così come modificato dal convertito DL del Fare, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro (riportate nell'ALLEGATO VII) a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza.
Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi inutilmente i 45 gg. il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati 8di cui appunto si riporta il nuovo elenco).
Le visite successive alla prima vanno effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13.
Anche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati e i verbali redatti all'esito delle verifiche devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza.
Si tratta del settimo elenco di professionisti che sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto Dirigenziale del 31 luglio 2013.
Verifiche periodiche: le modifiche del DL del Fare
La disciplina delle verifiche periodiche sulle attrezzature, di cui al comma 11 dell'articolo 71 del Testo Unico ha subito importanti modifiche, soprattutto ad opera del Decreto del Fare (art. 32 DL 69/2013, convertito in L. 98/2013).In base al comma 11 dell'articolo 71, così come modificato dal convertito DL del Fare, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro (riportate nell'ALLEGATO VII) a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza.
Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi inutilmente i 45 gg. il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati 8di cui appunto si riporta il nuovo elenco).
Le visite successive alla prima vanno effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13.
Anche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati e i verbali redatti all'esito delle verifiche devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza.
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