News
"I quesiti sul decreto 81: gli adempimenti formali in caso di infortunio"
fonte www.puntosicuro.it / Responsabilità sociale
05/02/2014 -
La domanda
A fronte di accadimento di infortuni, quali sono gli adempimenti
formali che la ASL si aspetterebbe di trovare? Denuncia all’INAIL,
analisi interna delle cause e possibile azione correttiva, informazione,
formazione?
La risposta
La Asl chiederebbe immediatamente
documentazione relativa all'avvenuta
formazione-informazione-addestramento del lavoratore infortunato, la
procedura di lavoro e istruzione operativa
scritta relativa all'attività oggetto dell'infortunio, e la
prova che la stessa sia stata comunicata e
spiegata all'infortunato, la
copia
del documento di valutazione dei rischi aggiornato, l'
organigramma aziendale ed eventuali
deleghe di funzione, le
dichiarazioni
di conformità delle attrezzature oggetto dell'infortunio, nonché il manuale
d'uso dello stesso, il registro delle manutenzioni, la documentazione sull'uso
dei dpi, ecc.
Inoltre vale quanto segue.
L’obbligo
assicurativo del datore di lavoro
I datori di lavoro sono obbligati a stipulare polizze
assicurative contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, tutti
i lavoratori dipendenti che rientrano nelle condizioni previste all’art. 1 del
D.P.R. 1124/65.
Dal 16/03/2000 l’obbligo assicurativo è esteso anche
ai collaboratori coordinati e continuativi, ai dirigenti e agli sportivi
professionisti.
La gestione di queste polizze assicurative è affidata
all’INAIL (istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro).
L’assicurazione ha la funzione di garantire ai lavoratori
dipendenti, in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, la
necessaria tutela fisica, giuridica, sanitaria ed economica.
La denuncia
in caso di infortunio
La denuncia di infortunio è l’obbligo al quale è
tenuto il datore di lavoro nei confronti dell’INAIL in caso di infortuni sul
lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all’obbligo
assicurativo, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso
quello dell’evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza
degli estremi di legge per l’indennizzabilità.
A decorrere
dal 1° luglio 2013 la denuncia/comunicazione di infortunio deve essere
trasmessa all’INAIL esclusivamente in via telematica.
Sede INAIL
competente
Secondo la circolare INAIL n. 54 del 24
agosto 2004, la sede competente a trattare il caso di infortunio è quella
nel cui territorio l’infortunato ha stabilito il proprio domicilio.
Gli
obblighi del datore di lavoro
- Al verificarsi dall’infortunio l’istituto
assicuratore (INAIL) provvede ai servizi per la prestazione dei
soccorsi di urgenza a mezzo di propri
ambulatori o anche mediante accordi con enti o sanitari locali.
- Qualora l’Istituto non possa provvedere, provvede il
datore di lavoro con propri mezzi e l’istituto stesso gli rimborsa la spesa che
avrebbe sostenuto se avesse direttamente prestato i soccorsi di urgenza.
- Il datore di lavoro è tenuto in ogni caso a
provvedere al
trasporto dell’infortunato,
rimanendo a suo carico le relative spese.
- Il datore di lavoro ha l’obbligo di tenere esposto
in luogo e in modo visibile un cartello indicante i medici e gli stabilimenti
di cura designati dall’Istituto assicuratore.
- Per gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti o
assimilati, il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la comunicazione di
infortunio entro due giorni dalla ricezione del certificato medico.
- Il datore di lavoro, al quale l’INAIL faccia
pervenire la richiesta specifica del certificato medico, è tenuto a trasmettere
tale certificazione.
- Se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno
escluso quello dell’evento, il datore di lavoro deve inoltrare la
denuncia/comunicazione
entro due giorni
dalla ricezione del nuovo certificato medico.
- In caso di infortunio
mortale o con pericolo di morte, deve segnalare l’evento entro ventiquattro
ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, fermo restando
comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le
modalità di legge.
- Per gli infortuni occorsi ai
lavoratori del settore artigianato, deve provvedere all’inoltro il
titolare o uno dei titolari dell’azienda artigiana.
- Nei casi di
infortunio occorsi al titolare o a uno dei
titolari
dell’azienda artigiana, ove questi si trovino nella impossibilità di
provvedervi direttamente, l’obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene
assolto con l’invio del certificato medico da parte di uno dei predetti
soggetti o del medico curante entro i previsti termini, ferma restando la
necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative
finalità assicurative.
- Per gli infortuni occorsi ai lavoratori
autonomi del settore agricoltura, provvede il lavoratore autonomo sia per
sé che per gli appartenenti al nucleo familiare costituenti la forza lavoro .
Ove questi si trovi nella impossibilità di provvedervi direttamente, l’obbligo
di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l’invio del certificato
medico da parte di tale lavoratore o del medico curante entro i previsti
termini, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione
per le relative finalità assicurative.
- Per gli infortuni prognosticati non guaribili entro
tre giorni escluso quello dell’evento, il datore di lavoro deve inviare una copia della denuncia di
infortunio all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.
Obbligo del
lavoratore
Secondo l’art. 52, d.p.r. n. 1124/1965:
- l’assicurato è obbligato a dare
immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se
di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l’assicurato abbia
trascurato di ottemperare all’obbligo predetto ed il datore di lavoro, non
essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia fatto la
denuncia ai termini dell’articolo successivo, non è corrisposta l’indennità per
i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia
dell’infortunio;
- la denuncia della malattia professionale deve essere
fatta dall’assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici
dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo
per il tempo antecedente la denuncia.
Inoltre si ricorda l’articolo 29 D.Lgs. n.
81/2008 - Modalità di effettuazione
della valutazione dei rischi:
La
valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto
delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo
produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della
salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione
della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni
significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino
la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione
debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il
documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto
delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle
rispettive causali. |
Rolando Dubini, avvocato in
Milano
Segnaliamo che PuntoSicuro ha pubblicato nei mesi scorsi le indicazioni
relative alle modifiche relative agli obblighi di comunicazione agli organi di
vigilanza (art. 225, 240, 250 e 277, DLgs. 81/2008) e le modifiche al D.P.R.
30/6/1965 n. 1124 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
Modifiche correlate al Decreto legge 69/2013 (Decreto del fare) convertito con
modificazioni con la legge
n. 98 del 9 agosto 2013:
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1134 volte.
Pubblicità