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"Sostanze stupefacenti: le conseguenze della certificazione del SERD "
fonte www.puntosicuro.it / Salute
10/02/2014 - Più volte sul portale www.puntosicuro.it sono stati pubblicati quesiti, pareri, precisazioni, criticità sugli
accertamenti relativi all’uso di sostanze stupefacenti nel
mondo del lavoro, ad esempio con riferimento alla gestione sanitaria,
alle complesse problematiche della “protezione” di dati sensibili e alle
conseguenze sul mantenimento del posto di lavoro.
Ci soffermiamo oggi sul ruolo e sugli accertamenti dei
Servizi per le Dipendenze (SERD) con riferimento al
Piano Mirato di Prevenzione (PMP) “ Controlli sull’uso di sostanze stupefacenti da parte di specifiche categorie di lavoratori” - elaborato dall’ Azienda sanitaria locale della provincia di Monza e Brianza – e al correlato seminario che si è tenuto a Seregno (MB) il
14 novembre 2011.
Uno degli interventi, dal titolo
“
Accertamenti di assenza di
tossicodipendenza. Applicazione della normativa in Lombardia”, affronta
proprio il
ruolo del servizio per le
dipendenze (Serd/Sert) partendo dall’Accordo Stato Regioni, passando per le varie circolari interpretative
regionali lombarde fino alla circolare
del 22 settembre 2009. Quest’ultima è la circolare della Giunta regionale
lombarda, Prot. H1.2009.0033589 “
Ulteriori chiarimenti in materia di
accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope negli ambienti di lavoro, in applicazione
degli orientamenti forniti con Circolare regionale del 22 gennaio 2009”.
L’intervento, a cura del Dott.
Maurizio Resentini (Direttore Dipartimento Dipendenze ASL MB), premette che non
si può che condividere la
finalità della
normativa, laddove si parla di
accertamenti
sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano
particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi. Non
si può cioè che condividere la finalità “di tutelare terzi (e, verrebbe da
dire, anche il lavoratore) da conseguenze derivanti dagli effetti di sostanze
stupefacenti o psicotrope durante l’esercizio di attività lavorative a
rischio”.
Tuttavia al di là di questa
condivisione, emergono alcune
criticità
correlata all’applicazione della normativa:
- “possibile confusività tra
tutela della libertà del singolo/sanzione di comportamenti illeciti (DPR
309/90) e tutela dell’incolumità di terzi (& ruolo
del SER.T. tra terapia e controllo);
- le modalità con le quali
vengono fatti gli accertamenti sono effettivamente adeguate per individuare una
effettiva coerenza temporale tra assunzione di sostanze e loro effetti sul
luogo di lavoro?
- E quali le conseguenze
dell’applicazione della norma attuale, non tenendo conto, ad esempio, delle
effettive dimensioni di una azienda e la conseguente impossibilità di cambio di
mansioni”?
In merito agli
accertamenti di secondo livello,
ricordiamo che ai SER.T. viene riconosciuta una funzione “specialistica” e la
possibilità di
certificare:
- l’
assenza da tossicodipendenza da sostanze
stupefacenti;
- la
presenza di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti.
Inoltre il SER.T./SERD può
redigere altre
tipologie di
certificazione:
- “
Assenza di tossicodipendenza ma riscontrato uso di …”;
- “
Uso terapeutico di …”.
In particolare il
certificato è “l’atto scritto che
dichiara conformi a verità fatti di natura tecnica, di cui il certificato
stesso è destinato a provare l’esistenza. Ha valore medico-legale e risponde a
requisiti sostanziali e formali. Tra i sostanziali la fondamentale è la
veridicità, fondata sulla oggettività rappresentata dal contenuto
tecnico-biologico, ma un certificato deve essere anche chiaro, completo e
preciso. Requisiti formali sono invece quelli relativi a intelleggibilità,
luogo e data rilascio, generalità, qualifica e firma del medico. Non deve
perciò contenere abrasioni, cancellature o aggiunte”.
I
difetti di verità – continua il relatore – “configurano il falso
ideologico, di maggiore gravità se commesso da dipendente di Servizio Pubblico
in quanto pubblico ufficiale, quelli di forma il falso materiale”. Dunque una
certificazione è qualcosa di diverso sia da una “valutazione prognostica”, sia
da una “alleanza terapeutica”.
Inoltre
come viene considerata, all’atto pratico, la certificazione emessa
dagli “specialisti” del SER.T.? In particolare “appare critico il criterio
e opinabile di come vengono recepite” le certificazioni di “assenza di
tossicodipendenza da sostanze stupefacenti” e di “Uso terapeutico di…”.
Le
conseguenze della certificazione di assenza di tossicodipendenza
sono il “reintegro immediato nella mansione”?
In realtà la regola generale
“vuole che il riscontro anche di una sola positività agli accertamenti di primo
livello deve essere seguito obbligatoriamente dall’allontanamento dalla
mansione a rischio e dal monitoraggio cautelativo di sei mesi prima del
reintegro. Il lavoratore potrà nel frattempo essere adibito ad altra mansione.
In deroga a tale regola generale si ammette che in alcuni casi il MC possa
riammettere immediatamente il lavoratore alla mansione a rischio e possa
decidere di non sottoporlo a monitoraggio cautelativo per sei mesi. È opportuno
che questa decisione venga concordata con il collega del SER.T.”.
Inoltre certificare l’eventuale
“assenza di tossicodipendenza” “viene privata di senso se assimilata a quella
di ‘riscontrato uso di…’”.
E riguardo alle
conseguenze della certificazione di “uso terapeutico di…”?
Ad esempio “al lavoratore ancora
in terapia con metadone è possibile che venga certificata la ‘remissione
completa’ e che quindi possa essere riammesso a svolgere mansioni a rischio?
No! La normativa prevede che l’idoneità venga data solo a seguito di
certificazione di remissione completa. Tale certificazione non può essere
rilasciata fino a quando il lavoratore assume terapia con metadone”.
Si possono trovare le
motivazioni nella
circolare del 22 settembre 2009 della Regione Lombardia:
i criteri per la certificazione previsti
dall’intesa Stato-Regioni sono riferiti al sistema diagnostico ICD10 che non
indica criteri di “remissione” ma dei criteri per porre diagnosi di
tossicodipendenza. L’indicazione a continuare la terapia con metadone è
espressa, infatti, quando si suppone che il quadro clinico indicativo di
dipendenza, secondo i sopraccitati criteri, non sia stabilmente risolto. Non
risulta quindi coerente certificare la risoluzione completa della
tossicodipendenza quando ancora si mantiene una terapia per la medesima.
Il contesto specifico della normativa sembra richiedere una certificazione di
completa risoluzione del problema che quindi non è compatibile con la terapia
sostitutiva.
Tuttavia le motivazioni addotte
“necessiterebbero di ulteriore valutazione in quanto non tengono conto di
considerazioni cliniche relative ai singoli pazienti e comportano pesanti
ricadute”.
Infine ricordiamo le
conseguenze della certificazione di
“tossicodipendenza da …”.
In caso di accertata
tossicodipendenza “scatta l’inidoneità alla mansione e il lavoratore viene
addetto ad altra mansione e può usufruire di quanto previsto dall’art.124 DPR
309/90. Ma, come si è visto, è ancora considerato tossicodipendenze anche chi è
in cura con terapia sostitutiva presso i SERT”.
Concludiamo ricordando ai lettori
che nel documento in allegato, relativo all’intervento, sono presenti diverse
tabelle e grafici riguardo agli accertamenti di secondo livello, ad esempio in
relazione alla positività riscontrata e alle conseguenze per i lavoratori.
“ Accertamenti di assenza di tossicodipendenza. Applicazione
della normativa in Lombardia”, a cura del Dott. Maurizio Resentini
(Direttore Dipartimento Dipendenze ASL MB), intervento al seminario che si è
tenuto a Seregno (MB) il 14 novembre 2011 correlato al Piano Mirato di
Prevenzione “Controlli sull’uso di sostanze stupefacenti da parte di specifiche
categorie di lavoratori” (formato PDF, 156 kB).
Tiziano Menduto
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