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"I quesiti sul decreto 81: la prevenzione nelle operazioni intermittenti"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro

14/02/2014 -
La domanda
Non sempre è possibile azzerare il rischio correlato all’esecuzione di operazioni su macchine utensili manuali ricorrendo  a ripari e protezioni (es. ravvivatura mola, prova primo pezzo…).
In che misura la messa in pratica di procedure corrette, formazione degli operatori (senior ed esperti),  manutenzione degli impianti, da un punto di vista giuridico tutela il datore di lavoro nel caso di infortunio.  Limitiamo il discorso alle fasi sporadiche e con bassa frequenza dove non c’è la possibilità di intervenire cambiando il processo.

La risposta
In relazione al “Processo di valutazione dei rischi”, nel documento “ Indirizzi per la redazione del documento di valutazione del rischio”, documento approvato dal Comitato Tecnico Scientifico del Progetto Obiettivo Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, vengono riportate alcune indicazioni in merito all’ individuazione dei centri/fonti di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori (con riferimento anche alle “Linee Guida Cee per effettuare la valutazione dei rischi” Direzione Generale V – III Sezione).
 
Individuazione dei centri/fonti di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori
Questa fase del processo s’effettua attraverso l’elencazione delle aree - reparti – linee- posti di lavoro - mansioni –lavoratori esposti – sostanze impiegate e/o prodotte, eventuali sostanze intermedie - gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
Si descrive la sequenza ordinata delle lavorazioni nel ciclo lavorativo, articolate nei diversi ambienti fisici, illustrando gli elementi rilevanti per l’individuazione dei pericoli.
L'esame dei problemi di prevenzione non trascurerà le situazioni di lavoro che esulano dalla routine (manutenzione, pulizia, arresto e riattivazione di impianti, cambio di lavorazioni, ...), come chiaramente indicato negli orientamenti CEE”.
 
Inoltre la Commissione Europea (“Linee guida della Commissione Europea sulla valutazione dei rischi sul lavoro”) afferma che la valutazione del rischio é “ un processo di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivante dai pericoli presenti sul posto di lavoro”, e ritiene necessario promuovere un “ approccio per la valutazione del rischio a cinque fasi”:
 
1) identificazione dei pericoli e delle persone a rischio; (…)
Fase 1. Individuare i pericoli e le persone a rischio
L'individuazione dei pericoli in tutti gli aspetti dell'attività lavorativa deve essere effettuata:
(…) - riflettendo sulle operazioni straordinarie e intermittenti  (per esempio, operazioni di manutenzione, variazioni nei cicli di produzione)
(...)
 
Rolando Dubini, avvocato in Milano

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