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"I quesiti sul decreto 81: la prevenzione nelle operazioni intermittenti"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
14/02/2014 -
La domanda
Non sempre è possibile azzerare il rischio correlato all’esecuzione
di operazioni su macchine utensili manuali ricorrendo a ripari e
protezioni (es. ravvivatura mola, prova primo pezzo…).
In che misura la messa in pratica di procedure corrette, formazione degli operatori (senior ed esperti), manutenzione degli impianti,
da un punto di vista giuridico tutela il datore di lavoro nel caso di
infortunio. Limitiamo il discorso alle fasi sporadiche e con bassa
frequenza dove non c’è la possibilità di intervenire cambiando il
processo.
La risposta
In relazione al “Processo di valutazione dei rischi”,
nel documento “ Indirizzi
per la redazione del documento di valutazione del rischio”, documento
approvato dal Comitato Tecnico Scientifico del Progetto Obiettivo Prevenzione e
Sicurezza nei luoghi di lavoro della Regione Lombardia, Direzione Generale
Sanità, vengono riportate alcune indicazioni in merito all’
individuazione dei centri/fonti di pericolo per la sicurezza e la
salute dei lavoratori (con riferimento anche alle “Linee Guida Cee per
effettuare la valutazione dei rischi” Direzione Generale V – III Sezione).
“
Individuazione
dei centri/fonti di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori
Questa fase
del processo s’effettua attraverso l’elencazione delle aree - reparti – linee-
posti di lavoro - mansioni –lavoratori esposti – sostanze impiegate e/o
prodotte, eventuali sostanze intermedie - gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari.
Si descrive
la sequenza ordinata delle lavorazioni nel ciclo lavorativo, articolate nei
diversi ambienti fisici, illustrando gli elementi rilevanti per
l’individuazione dei pericoli.
L'esame dei problemi di prevenzione non trascurerà le
situazioni di lavoro che esulano dalla routine
(manutenzione, pulizia, arresto e riattivazione di
impianti, cambio di lavorazioni, ...), come chiaramente indicato negli
orientamenti CEE”.
Inoltre la Commissione Europea (“Linee guida della Commissione Europea sulla valutazione dei rischi sul
lavoro”) afferma che la valutazione
del rischio é “
un processo di
valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivante
dai pericoli presenti sul posto di lavoro”, e ritiene necessario promuovere
un “
approccio per la valutazione del
rischio a cinque fasi”:
“
1)
identificazione dei pericoli e delle persone a rischio; (…)
Fase 1.
Individuare i pericoli e le persone a rischio
L'individuazione
dei pericoli in tutti gli aspetti dell'attività lavorativa deve essere
effettuata:
(…) -
riflettendo sulle operazioni straordinarie e intermittenti (per esempio, operazioni
di manutenzione, variazioni nei cicli di produzione)
(...)
Rolando Dubini, avvocato in
Milano
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