News
"Il sequestro o la scomparsa di lavoratori distaccati"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
20/02/2014 - PuntoSicuro si è occupato in passato dei problemi relativi alla tutela dei lavoratori distaccati e del personale operante all’estero. Tuttavia un recente articolo, pubblicato sul sito di Anmil a
cura di Maria Giovannone (Direttore Scientifico di ANMIL Sicurezza) si
sofferma sugli obblighi del datore di lavoro in relazione alla presenza
di lavoratori operanti in zone con attività di gruppi terroristici o di
guerriglia. Intitolato “
Sequestro o scomparsa di lavoratori distaccati in paesi “Hot Spot”: profili di security aziendale e carenze del sistema”, lo proponiamo integralmente anche per i nostri lettori.
Premessa
La recente scomparsa dei due
operai italiani in Libia, nei pressi di Derna nella Cirenaica - ad oggi
imputata ad un presunto sequestro di persona avvenuto nel corso dello
svolgimento della attività lavorativa a bordo di un furgone - non è solo
l’ennesima vicenda criminale che colpisce nostri connazionali
all’estero. Da quanto emerso, dalla stampa nazionale e internazionale, i
due uomini meridionali di origine calabrese si trovavano nel paese, in
distacco, da alcuni mesi ad operare come tecnici per una azienda italiana, per
l’esecuzione di opere nel settore edile e in condizioni contrattuali non meglio
specificate. Oltre ai rilevanti profili internazionali e nell’attesa che ne
vengano definiti meglio i contorni, la vicenda offre lo spunto per una
riflessione sulla
tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori operanti in scenari ad alto rischio,
caratterizzati dalla forte presenza di gruppi terroristici e di criminalità
diffusa. Ciò tenuto conto del fatto che sono sempre più numerosi i casi di
sequestri di persona a danno di lavoratori italiani, espatriati e/o in missione
o distacco per conto di datori di lavoro italiani, che cadono vittime di
singoli e/o gruppi organizzati in Paesi c.d. “Hot Spot” (+ 9% nel 2011).
Infatti, sebbene con particolare riferimento alla “materiale consistenza” del
fenomeno non sia possibile trovare dati esatti, tenendo conto della classifica
dei paesi con un maggior numero di sequestri di persona, elaborata nel 2011 da
Special Contingency Risk LTD e riportata nella Relazione Annual kidnap review
2011, mentre nei primi anni del 2000 le zone più pericolose risultavano essere
quelle del Centro e Sud America (dove nel 2004 si è registrato il 65% di tutti
i sequestri al mondo), oggi, con il crescere della crisi medio orientale, il
primato è passato a Paesi quali Afghanistan, Nigeria, Sudan, Pakistan e Iraq e,
con l’incremento degli episodi di pirateria da ultimo registrati, alla Somalia.
Quello della esposizione dei lavoratori ad atti di criminalità endemica o
terroristica è dunque un problema molto diffuso, specie in quei settori
produttivi come l’energia, i trasporti, le comunicazioni, e in generale quello
delle infrastrutture critiche, in cui i cosiddetti rischi di security aziendale
sono parte integrante dei processi produttivi e non possono essere ignorati dai
datori di lavoro italiani, anche quando operano oltre i confini del territorio
dello stato. Inoltre, data la sensibilità dell’argomento, è in attesa di esame
da parte delle Commissioni Affari Costituzionali e Esteri del Senato il ddl
Istituzione di un Dipartimento per la sicurezza dei cittadini italiani
all’estero presso l’Agenzia per le informazioni e la sicurezza esterna operante
in coordinamento con l’Unità di crisi del ministero degli affari esteri (16a
legislatura, Disegno di Legge n. 3469). L’Italia dal canto suo è parte del
Global Counter Terrorism Forum,
organismo volto a coordinare le politiche dei singoli Paesi membri di reazioni
ad atti terroristici e a sequestri di persona da parte di terroristi, come nel
caso del Memorandum di Algeri. E’ a questo punto opportuno analizzare i possibili
profili civili, previdenziali e penali sottesi a vicende come questa.
Profili civili e previdenziali
La giurisprudenza si è soffermata
più volte, nel corso degli anni, sull’analisi delle conseguenze civili e
previdenziali di un infortunio o della morte di un lavoratore sul luogo di
lavoro causate dall’attività criminosa di terzi. Invero per i settori di
maggiore incidenza, e sui lavoratori e gli addetti coinvolti, oltre ai rischi
più noti e censiti per la salute e sicurezza, incombono normalmente anche
rischi di sicurezza originati dalla attività criminosa di terzi (es.
terrorismo, criminalità endemica, atti con finalità di turbamento dell’ordine
socio-politico, etc...) che, pur essendo esterni alla attività produttiva, sono
prevedibili e considerabili quali rischi “ambientali” inscindibilmente connessi
allo svolgimento dell’attività produttiva stessa, e pertanto assoggettati alla
disciplina di cui all’art. 2087 c.c. e alle norme di tutela
della salute e sicurezza sul lavoro, come ribadito dalla giurisprudenza di
legittimità (Cass., n. 4012 del 20 aprile 1998; Cass., n. 5048 del 6 settembre
1988.; Cass. n. 7768 del 17 luglio 1999; nonché da ultimo Cass., n. 8486 dell’8
aprile 2013). I rischi sopra citati devono pertanto rientrare a pieno titolo nell’
obbligo di valutazione, gestione e
prevenzione da parte del datore di lavoro. La inosservanza di questi
obblighi, tra l’altro, ove determini conseguenze come la morte o le lesioni del
lavoratore, può determinare effetti risarcitori in capo al datore di lavoro,
oltre che legittimare la richiesta, da parte del lavoratore o dei suoi
familiari, di prestazioni indennitarie INAIL. Molto significativa per entrambe
le prospettive - prevenzionistica in senso stretto e risarcitoria da una lato e
assicurativa e indennitaria dall’altro – è la sentenza della Corte di
Cassazione del 20 aprile 1998, n. 4012, che ha chiarito che “L’obbligo
dell’imprenditore di tutelare l’integrità fisiopsichica dei dipendenti impone
l’adozione non solo di misure di tipo igienico sanitario o antinfortunistico,
ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare
i lavoratori dalla lesione di detta integrità nell’ambiente od in costanza di
lavoro in relazione ad attività, pur se allo stesso non collegate direttamente
come le aggressioni conseguenti all’attività criminosa di terzi, in relazione
alla frequenza assunta da tale fenomeno rispetto a determinate imprese ed alla
probabilità del verificarsi del relativo rischio, non essendo detti eventi
coperti dalla tutela antinfortunistica di cui al dpr n. 1124 del 1965 e
giustificandosi l’interpretazione estensiva della predetta norma alla stregua
del rilievo costituzionale del diritto alla salute che dei principi di
correttezza e buona fede”. Tali principi sono ancora oggi confermati
dall’orientamento dominante in materia.
Come ribadito in numerose altre
pronunce, poi, alla luce dell’
articolo
2087 c.c., il datore di lavoro non solo è tenuto a predisporre le migliori
misure tecnicamente possibili di tipo igienico, sanitario e antinfortunistico,
ma anche quelle volte ad evitare eventi, come l’aggressione ad opera di terzi
che, benché non direttamente legati al processo produttivo, si presentino in
alcuni settori con frequenza periodica. Ciò in ragione sia del rilievo costituzionale
attribuito al diritto alla salute (art. 32 cost.), sia dei principi di
correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1135 c.c.) ai quali il rapporto
lavorativo si deve informare.
Tuttavia, nonostante tali doveri
e le correlate responsabilità siano riconosciuti dalla giurisprudenza e dal
nostro sistema normativo complessivamente inteso, il Testo Unico di salute e
sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008) non disciplina espressamente e in modo
inequivocabile l’obbligo di valutare e gestire i rischi di security aziendale,
limitandosi alla più ampia diposizione dell’art. 28, co. 1, che stabilisce che
il datore di lavoro, nella redazione del documento di valutazione dei rischi,
deve considerare tutti i rischi “compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari”. Né giova alla effettività delle
tutele il fatto che tra i circa venti decreti attuativi del TU Sicurezza
rimasti sospesi stia ancora languendo quello sulla qualificazione nel settore
dell’edilizia, volto a regolamentare un processo di selezione delle imprese
tale da garantire l’applicazione di standard di sicurezza elevati e condizioni
di lavoro regolari per tutti gli addetti, ovunque prestino la loro opera.
I profili di responsabilità
penale
Nel caso in cui una determinata
condotta inosservante degli obblighi dettati da specifiche disposizioni
normative riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro, oltre che della comune
prudenza e diligenza, sia valutata dal giudice causalmente efficiente,
unitamente al comportamento doloso di terzi, a cagionare il reato, il datore
di lavoro potrebbe essere imputabile anche penalmente per cooperazione
colposa al delitto doloso commesso da terzi. In altri termini, il datore
sarebbe considerato responsabile poiché è la sua negligenza ad aver ingenerato
la possibilità che l’evento criminoso si realizzasse.
Essendo il datore di lavoro, in
forza dell’art. 2087 c.c., garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia
della personalità morale dei prestatori di lavoro, l’
evento lesivo derivante da un’inottemperanza dell’obbligo di tutela
può essere allo stesso datore imputato secondo il meccanismo reattivo previsto
dall’art. 40, comma 2 c.p., il quale statuisce che “non impedire un evento, che
si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
Inoltre nel caso di specie, in
cui non vi sono ancora elementi per identificare la esatta natura
dell’ipotizzato sequestro (sequestro semplice ex art. 605 c.p. ovvero a scopo
di estorsione 630 c.p. ovvero a scopo di terrorismo o eversione ex art. 289 bis
c.p.), ove scaturissero conseguenze mortali o lesioni gravi o gravissime per il
lavoratore, potrebbe ipotizzarsi a carico del datore di lavoro la imputazione
per le fattispecie di cui agli artt. 589, comma 2 e 590 comma 3 c.p.
Inoltre, nella ipotesi di morte
dei lavoratori sequestrati, non è a rigore da escludere la possibilità di
un’imputazione per omicidio doloso a titolo di dolo eventuale a carico delle
figure responsabili dell’azienda, qualora dalle indagini emergesse che questi,
pur avendo appreso da fonti attendibili l’imminenza del pericolo, non abbiano
adottato anche le più lievi forme di cautela per garantire l’incolumità dei
propri dipendenti.
Né tali responsabilità sarebbero
neutralizzate dal fatto che il reato sia avvenuto fuori dal territorio dello
Stato, considerata la rilevanza extranazionale dei profili penalistici
correlati alla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro. A norma del codice penale, dunque,
i
reati potenzialmente connessi al sequestro dei due operai, potrebbero essere di
competenza della giurisdizione italiana, seppur in concorrenza con quella del
Paese ove i crimini si sono verificati.
Nelle ipotesi di omicidio colposo
e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme
prevenzionistiche, inoltre anche la società datrice di lavoro potrebbe poi
essere responsabile in applicazione dell’art. 25 septies del d.lgs. n. 231/01,
a meno che non dimostri di aver adottato e correttamente attuato un modello
di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Analogamente, l’impresa
potrebbe essere chiamata a rispondere innanzi al giudice, ex artt. 24-ter
(Delitti di criminalità organizzata) e 25-quater (Delitti con finalità di terrorismo
e di eversione dell’ordine democratico) d.lgs. n. 231/2001, nella circostanza
in cui erogasse delle somme di denaro ai rapitori allo scopo di favorire la
liberazione degli ostaggi, ottenere informazioni o migliorarne le condizioni.
Conclusioni
Alla luce del quadro normativo
composito appena analizzato e nonostante l’assenza di una norma prevenzionale
che si esprima letteralmente sul punto, si può dunque a ragione sostenere, in
via interpretativa, che
il datore di
lavoro operante in zone nelle quali intensa è l’attività di gruppi terroristici
o di guerriglia, come nel caso di specie, non possa non farsi carico anche del
rischio di atti criminosi di terzi (come il reato di sequestro di persona),
predisponendo le opportune cautele e rispondendo delle conseguenze connesse
alla inosservanza delle stesse.
Maria Giovannone
Direttore Scientifico di ANMIL Sicurezza
Fonte: Anmil.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1329 volte.
Pubblicità