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"Destinazione Italia, tutto sui requisiti per i certificatori energetici e l'APE"

fonte www.lavoripubblici.it / Risparmio energetico

25/02/2014 - Confermate le modifiche apportate alla disciplina che regola i requisiti per diventare certificatori energetici e l'allegazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Sulla Gazzetta ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014 è stata, infatti, pubblicata la legge 21 febbraio 2014, n. 9 che ha convertito il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 recante "Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015".

Requisiti certificatori energetici
Il D.L. ha apportato modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 recante "Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192".

Entrando nel dettaglio, i tecnici abilitati che possono redigere l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) senza dover frequentare il corso di 80 ore sono quelli iscritti al relativi ordine e collegio professionale, abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a essi attribuite dalla legislazione vigente, in possesso di uno dei seguenti titoli:
Laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi (DM 16/03/2007):
  • LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura
  • LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica ( AGGIUNTO DAL DECRETO)
  • LM-21 ingegneria biomedica ( AGGIUNTO DAL DECRETO)
  • LM-22 ingegneria chimica
  • LM-23 ingegneria civile
  • LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi
  • LM-26 ingegneria della sicurezza
  • LM-28 ingegneria elettrica
  • LM-30 ingegneria energetica e nucleare
  • LM-31 ingegneria gestionale
  • LM-33 ingegneria meccanica
  • LM-35 ingegneria per l'ambiente e il territorio
  • LM-48 pianificazione territoriale urbanistica e ambientale ( AGGIUNTO DAL DECRETO)
  • LM-53 scienza e ingegneria dei materiali
  • LM-69 scienze e tecnologie agrarie
  • LM-71 scienze e tecnologie della chimica industriale ( AGGIUNTO DAL DECRETO)
  • LM-73 scienze e tecnologie forestali ed ambientali


Laurea specialistica conseguita in una delle seguenti classi (DM 28/11/2000):

  • 4/S Classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile
  • 25/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria aerospaziale e astronautica ( AGGIUNTO DAL DECRETO)
  • 26/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria biomedica ( AGGIUNTO DAL DECRETO)
  • 27/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria chimica
  • 28/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile
  • 29/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria dell'automazione ( AGGIUNTO DAL DECRETO)
  • 30/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria delle telecomunicazioni ( AGGIUNTO DAL DECRETO)
  • 31/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettrica
  • 32/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettronica ( AGGIUNTO DAL DECRETO)
  • 33/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria energetica e nucleare
  • 34/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria gestionale
  • 35/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria informatica ( AGGIUNTO DAL DECRETO)
  • 36/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria meccanica
  • 37/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria navale ( AGGIUNTO DAL DECRETO)
  • 38/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria per l'ambiente e il territorio
  • 54/S Classe delle lauree specialistiche in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale ( AGGIUNTO DAL DECRETO)
  • 61/S Classe delle lauree specialistiche in scienza e ingegneria dei materiali
  • 74/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e gestione delle risorse rurali e forestali
  • 77/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agrarie
  • 81/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie della chimica industriale ( AGGIUNTO DAL DECRETO)


Laurea conseguita in una delle seguenti classi (DM 16/03/2007):

  • L-7 ingegneria civile e ambientale
  • L-9 ingegneria industriale
  • L-17 scienze dell'architettura
  • L-23 scienze e tecniche dell'edilizia
  • L-25 scienze e tecnologie agrarie e forestali


Laurea conseguita in una delle seguenti classi (DM 04/08/2000):

  • 4 Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile
  • 8 Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale
  • 10 Classe delle lauree in ingegneria industriale
  • 20 Classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali


Diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico, in uno dei seguenti indirizzi e articolazioni:

  • C1 "meccanica, meccatronica ed energia" articolazione "energia";
  • C3 "elettronica ed elettrotecnica" articolazione "elettrotecnica", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;
  • diploma di perito industriale in uno dei seguenti indirizzi specializzati: edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica, aeronautica, energia, nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, e successive modificazioni.


Diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C9 "costruzioni, ambiente e territorio", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di geometra.

Diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo C8 "agraria, agroalimentare e agroindustria" articolazione "gestione dell'ambiente e del territorio", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, ovvero diploma di perito agrario o agrotecnico.

Attestato di Certificazione Energetica
L'art. 1, comma 7 del decreto Destinazione Italia unifica i commi 3 e 3-bis dell'art. 6, decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Il nuovo comma prevede che nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, riguardante l' attestazione della prestazione energetica degli edifici (APE).
Copia dell'APE deve essere allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. Ciò non vuol dire non sia necessario redigerlo, ma solo che non è necessario allegarlo al contratto di locazione.

Sanzioni
In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. La sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti, dall'Agenzia delle Entrate.

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