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"Modelli organizzativi: pubblicato il decreto con le procedure semplificate"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
26/02/2014 - Considerando l’importanza di idonei sistemi e modelli organizzativi per
costruire condizioni organizzative e gestionali in grado di tutelare
persone fisiche e persone giuridiche, finalmente è stato pubblicato il
Decreto ministeriale del 13 febbraio 2014 (se ne dà avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014).
Un decreto che recepisce le
procedure semplificate per
l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di
gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese - ai sensi
dell'art. 30, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.-
come approvate dalla Commissione Consultiva nella seduta del
27 novembre 2013.
Il documento della Commissione e
il Decreto hanno lo
scopo di fornire
alle
piccole e medie imprese, che
decidano di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e
sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, utili
alla predisposizione e alla efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo
a prevenire le conseguenze dei reati previsti dall'art. 25-septies, del decreto
legislativo n. 231/2001.
A questo proposito in “
Procedure semplificate per l'adozione dei
modelli di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole e medie imprese (PMI)”,
documento approvato dalla Commissione Consultiva, si premette che la
semplificazione riguarda “alcuni aspetti organizzativi e le relative modalità
applicative per l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione della salute e sicurezza”.
Le
procedure semplificate tengono conto in particolare dell’articolazione
della struttura organizzativa in merito alla quale si considera:
- “l’eventuale coincidenza tra
l’alta direzione (AD), il datore di lavoro (DL) e l’organo dirigente ai sensi del
D. Lgs. 231/01;
- l’esistenza o meno di un unico
centro decisionale e di responsabilità;
- la presenza o meno di dirigenti;
- la presenza di soggetti
sottoposti alla altrui vigilanza”.
Una tabella esemplificativa
mostra come in documenti diversi si impieghino termini diversi per riferirsi
alla figura apicale (e alla dimensione dell’ente):
- D. Lgs. 81/2008 e smi: Datore
di lavoro;
- D. Lgs. 231/2001 e smi: Organo
Dirigente;
- Linee Guida SGSL/ BS
OHSAS 18001:07: Alta Direzione.
In particolare le procedure
semplificate per l’adozione dei modelli
di organizzazione e gestione nella piccole e medie imprese “delineano una
serie di scelte organizzative,
descrivendone le modalità attuative”, per l’adempimento di tutti gli obblighi
giuridici in materia di salute e sicurezza di cui all’art. 30 del Testo Unico.
Se i requisiti essenziali di
costituzione del MOG della salute e sicurezza sono quelli previsti dall’art. 30
commi da 1 a 4 del Testo Unico, l’adozione e l’efficace attuazione di un MOG
della salute e sicurezza dotato di tali caratteristiche “dipendono della
complessità dell’organizzazione aziendale
più che della sua dimensione, quindi le procedure semplificate dovranno essere
attuate tenendo conto di tali peculiarità”.
Le aziende di dimensioni e/o
complessità ridotte devono valutare l’opportunità di implementare un MOG
aziendale: “un MOG
efficacemente attuato migliora la gestione della salute e sicurezza sul
lavoro ma l’adozione, non essendo da considerarsi obbligatoria, deve essere
valutata dalla Direzione aziendale in virtù delle proprie necessità ed esigenze
gestionali ed organizzative”.
Il documento contiene diverse schede
attuative del sistema, riportate nei moduli allegati, utili a semplificare
l’attuazione di alcuni dei requisiti descritti nel presente documento e che
possono essere modificate ed integrate a seconda della complessità
organizzativa e tecnica aziendale.
Questi i
temi affrontati nel documento approvato dalla Commissione e allegato
al Decreto del 13 febbraio 2014:
- “politica aziendale di salute e
sicurezza, obiettivi e piano di miglioramento;
- rispetto degli standard tecnico
strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro,
agenti chimici, fisici e biologici (art. 30, comma 1, lett. a), D.lgs. 81/2008);
- attività di valutazione dei
rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
conseguenti (art. 30, comma 1, lett. b), D.lgs. 81/2008);
- attività di natura
organizzativa, quali gestione
delle emergenze e primo soccorso (art. 30, comma 1, lett. c), D.lgs. 81/2008);
- gestione appalti;
- riunioni periodiche di
sicurezza e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza
sanitaria (art. 30, comma 1, lett. d), D.lgs. 81/2008);
- attività di informazione e
formazione dei lavoratori (art. 30, comma 1, lett. e), D.lgs. 81/2008);
- attività di vigilanza con
riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in
sicurezza da parte dei lavoratori (art. 30, comma 1, lett. f), D.lgs. 81/2008);
- acquisizione di documentazioni
e certificazioni obbligatorie per legge (art. 30, comma 1, lett. g), D.lgs.
81/2008);
- periodiche verifiche
dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate (art. 30, comma 1,
lett. h), D.lgs. 81/2008);
- il modello organizzativo e
gestionale di cui al c. 1 dell’art. 30, del d. lgs. n. 81/08 deve prevedere
idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di
cui al comma 1 (art. 30, comma 2, D. Lgs n. 81/2008);
- il modello
organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla
natura e dimensioni dell’organizzazione e del tipo di attività svolta,
un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri
necessari per: la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio (art.
30, comma 3, D. Lgs 81/2008);
- un sistema disciplinare idoneo
a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (art. 30,
comma 3, D.lgs. 81/2008);
- il modello organizzativo deve
altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo
modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure
adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono
essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme
relative alla prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, ovvero in
occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al
progresso scientifico e tecnologico (art. 30, comma 4, D.lgs. 81/2008).
Concludiamo segnalando i vari
moduli allegati al decreto:
- Allegato 1 – Scheda analisi
iniziale;
- Allegato 2 – Piano di
miglioramento – Modulo pianificazione obiettivi e attuazione della politica;
- Allegato 3 – Elenco normativa
applicabile;
- Allegato 4 - scheda
manutenzione macchina;
- Allegato 5 - scheda
consegna/gestione DPI;
- Allegato 6 - Programma annuale
di formazione, informazione e addestramento;
- Allegato 7 - Registro presenze
partecipanti;
- Allegato 8 - Scheda
formazione/informazione/addestramento lavoratore;
- Allegato 9 - Registro
addestramento lavoratore;
- Allegato 10 - Elenco
documentazione obbligatoria;
- Allegato 11 – Modulo
rilevazione: situazione pericolosa – incidente – non conformità;
- Allegato 12 - Modulo
rilevazione infortunio;
- Allegato 13 - Piano di
Monitoraggio;
- Allegato 14 – Programma
degli/dell’audit interno;
- Allegato 15 – Piano di audit;
- Allegato 16 – Verbale di audit;
- Allegato 17 – Riesame periodico
del modello organizzativo;
- Allegato 18 – Riunione
periodica.
Tiziano Menduto
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