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"Cassazione, ponteggi: responsabilità per mancato utilizzo di cinture di sicurezza "
fonte www.insic.it / Edilizia
26/02/2014 - Nel caso di specie si erano accertate
le seguenti violazioni:
a) il lavoratore non aveva fatto uso delle cinture di sicurezza perché quelle in dotazione, erano munite di una catena troppo corta per l'esecuzione del lavoro di montaggio del ponteggio;
b) le tavole costituenti il piano di calpestio del ponteggio (ove operava il lavoratore) non erano fissate o comunque tenute ferme onde evitare la caduta del lavoratore stesso;
c) tali tavole non erano in perfetto stato di conservazione;
d) i lavori di realizzazione del ponteggio venivano svolti, in assenza della prescritta vigilanza, dal lavoratore infortunatosi da solo, nonostante la precarietà delle strutture man mano montate e la pericolosità del lavoro dovuta anche all'altezza in cui veniva svolto.
Afferma quindi la Corte che in caso di esecuzione di opere di montaggio o smontaggio delle impalcature trovano applicazione sia la norma generale dell'art. 10 del D.P.R. n. 164 del 1956 che impone l'utilizzazione della cintura di sicurezza debitamente agganciata qualora non sia possibile disporre di impalcati di protezione o parapetti - sia l'art. 2087 cod. civ. - che impone l'adozione delle opportune misure antinfortunistiche in caso di situazioni non direttamente contemplate dalla normativa antinfortunistica, ogni volta in cui non sia accertata l'impossibilità di caduta degli operai da qualunque punto del piano di lavoro, per effetto di specifici apprestamenti - sia, infine, l'art. 17 del citato D.P.R. n. 164 del 1956, che impone all'imprenditore o alla persona da lui nominata di provvedere alla diretta sorveglianza dei lavori di montaggio e smontaggio delle opere provvisionali e quindi di impedire, quale destinatario delle norme antinfortunistiche, che i lavoratori operino prima che siano stati predisposti adeguati sistemi per garantire la loro sicurezza.
Quanto alla figura del Preposto, la Corte di Cassazione ricorda che il D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955 prevede una distribuzione di responsabilità ripartita in via gerarchica tra datore di lavoro, dirigenti e preposti: quest'ultima figura ricorre nel caso in cui il datore di lavoro, titolare di una attività aziendale complessa ed estesa, operi per deleghe secondo vari gradi di responsabilità; il preposto sarà addestrato e gli verrà riconosciuta la mansione di caposquadra e direzione esecutiva di un gruppo di lavoratori.
L'attribuzione della qualità di "preposto" va fatta, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell'ambito dell'impresa e non in base alla formale qualificazione giuridica attribuita (Cass. 16 febbraio 2012, n. 2251; Cass. 6 novembre 2000, n. 1444).
a) il lavoratore non aveva fatto uso delle cinture di sicurezza perché quelle in dotazione, erano munite di una catena troppo corta per l'esecuzione del lavoro di montaggio del ponteggio;
b) le tavole costituenti il piano di calpestio del ponteggio (ove operava il lavoratore) non erano fissate o comunque tenute ferme onde evitare la caduta del lavoratore stesso;
c) tali tavole non erano in perfetto stato di conservazione;
d) i lavori di realizzazione del ponteggio venivano svolti, in assenza della prescritta vigilanza, dal lavoratore infortunatosi da solo, nonostante la precarietà delle strutture man mano montate e la pericolosità del lavoro dovuta anche all'altezza in cui veniva svolto.
Afferma quindi la Corte che in caso di esecuzione di opere di montaggio o smontaggio delle impalcature trovano applicazione sia la norma generale dell'art. 10 del D.P.R. n. 164 del 1956 che impone l'utilizzazione della cintura di sicurezza debitamente agganciata qualora non sia possibile disporre di impalcati di protezione o parapetti - sia l'art. 2087 cod. civ. - che impone l'adozione delle opportune misure antinfortunistiche in caso di situazioni non direttamente contemplate dalla normativa antinfortunistica, ogni volta in cui non sia accertata l'impossibilità di caduta degli operai da qualunque punto del piano di lavoro, per effetto di specifici apprestamenti - sia, infine, l'art. 17 del citato D.P.R. n. 164 del 1956, che impone all'imprenditore o alla persona da lui nominata di provvedere alla diretta sorveglianza dei lavori di montaggio e smontaggio delle opere provvisionali e quindi di impedire, quale destinatario delle norme antinfortunistiche, che i lavoratori operino prima che siano stati predisposti adeguati sistemi per garantire la loro sicurezza.
Quanto alla figura del Preposto, la Corte di Cassazione ricorda che il D.P.R. n. 547 del 27 aprile 1955 prevede una distribuzione di responsabilità ripartita in via gerarchica tra datore di lavoro, dirigenti e preposti: quest'ultima figura ricorre nel caso in cui il datore di lavoro, titolare di una attività aziendale complessa ed estesa, operi per deleghe secondo vari gradi di responsabilità; il preposto sarà addestrato e gli verrà riconosciuta la mansione di caposquadra e direzione esecutiva di un gruppo di lavoratori.
L'attribuzione della qualità di "preposto" va fatta, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell'ambito dell'impresa e non in base alla formale qualificazione giuridica attribuita (Cass. 16 febbraio 2012, n. 2251; Cass. 6 novembre 2000, n. 1444).
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