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"Inail: le cadute dall’alto nell’attività di lavoro marittimo"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
05/03/2014 -
L’Inail ha pubblicato un volume dal titolo “
Le cadute dall’alto per l’attività di lavoro marittimo: studio della casistica nosologica ed ipotesi di interventi preventivi”
che propone un approccio multidisciplinare volto a una migliore
valutazione delle cause e conseguenze delle cadute, e in particolare
delle cadute dall’alto, di cui spesso sono vittima i lavoratori del settore marittimo. Ne riportiamo un breve estratto con riferimento alla
valutazione del rischio e alla
disciplina delle cadute dall’alto.
2.3 La Valutazione del Rischio e la disciplina delle cadute dall’alto
[…]
1) Sez. 1.2.2 “valutare i rischi
che riguardano la nave, il personale, l’ambiente e stabilire idonee
contromisure”.
a) La valutazione
dei rischi, richiesta dalla norma, potrà essere sviluppata per tipologia di
nave integrando, ove necessario, l’attività di valutazione per impianti e/o
operazioni specifiche di singole unità. La valutazione, effettuata con attività
esperita anche “on site” e con il contributo di personale esperto nel settore
marittimo specifico, dovrebbe portare, di fatto, all’individuazione, almeno, di
quanto già in uso nelle “procedure ed istruzioni” dei manuali esistenti (generalmente
riportati nel Cap. 12).
b) Si ritiene opportuno, altresì,
che sia sviluppata una “procedura standard” di valutazione rischi, da inserire
nel manuale, che possa essere applicata nel caso in cui si rendesse necessario
eseguire a bordo un’operazione/attività non ancora valutata. La verifica dei
rischi, in tale circostanza, dovrà essere sviluppata dalla Company, attraverso
i dati forniti dal comando nave ed in applicazione della “procedura standard”
sopra richiamata. Resta inteso che tale attività di “risk assessment” deve
essere opportunamente documentata e tali documenti devono essere resi
disponibili agli auditor, su richiesta, in sede di audit in compagnia.
c) Per quanto attiene, invece, la
parte relativa al personale, si ritiene necessario procedere ad una
rivisitazione della valutazione
dei rischi, finalizzata alla nuova normativa, ritenendo comunque esaustivo
quanto già prodotto attraverso l’applicazione dei principi contenuti nella
Circolare 09/SM in data 28.11.2006, dell’allora Ministero dei Trasporti, in
attuazione dei principi del D.lgs. n. 271/1999. Quanto sopra, fermo restando
che la citata valutazione dei rischi sia stata trasmessa per l’approvazione
secondo le procedure contenute nel vigente D.lgs. n. 271/1999 e nella Circolare
09/SM sopra richiamata.
d) L’acquisizione di nuova
conformità del manuale, inoltre, sarà indispensabile esclusivamente qualora,
dalla verifica dei rischi eseguita, si rendesse necessario apportare modifiche
sostanziali al capitolo corrispondente ed alle discendenti procedure. Quanto
detto, fermo restando un doveroso richiamo alla valutazione eseguita che dovrà,
comunque, essere riportata sia nel manuale che nelle procedure aggiornate.
e). Si intende precisare che, ad
oggi, l’IMO non ha indicato alcuna metodologia da seguire nel processo di “risk
assessment”, lasciando, quindi, la scelta alle singole compagnie che potranno
optare, a loro discrezione, per le tecniche più adatte alle diverse situazioni
da esaminare. Per quanto attiene la valutazione, completa ed aggiornata, dei
rischi per il personale, la stessa potrebbe essere, già, reperita all’interno
della documentazione richiesta ai sensi del D.lgs.
n. 271/1999 e successive integrazioni. Allo stesso modo, se la compagnia è
in possesso di una certificazione ISO14001, per gli aspetti relativi alla
protezione ambientale, il Manuale SMS potrebbe rimandare ai documenti del
sistema di gestione ambientale ovvero alle valutazioni dei rischi effettuati
dalle Società, che gestiscono navi petroliere, per rispondere ai requisiti del
TMSA (Tanker Management and Self Assessment).
Inail, “ Le cadute dall’alto per l’attività di lavoro marittimo: studio
della casistica nosologica ed ipotesi di interventi preventivi”, edizione dicembre
2013, (formato PDF, 2.3 MB).
Fonte: Inail
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cadute dall’alto per l’attività di lavoro marittimo”.
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