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"Sulle responsabilità per la caduta di una torre durante uno spettacolo"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
17/03/2014 -
Il commento
Una sentenza questa che ben si inquadra in un tema di attualità quale quello della problematica della
applicazione delle disposizioni del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., riguardante i cantieri temporanei o mobili, al montaggio e smontaggio dei palchi e
delle strutture in genere allestite ed utilizzate durante gli
spettacoli musicali, cinematografici e teatrali per la soluzione della
quale il legislatore ha di recente prevista l’ emanazione di un apposito decreto da
emanarsi da parte del Ministero del Lavoro e della Salute che tenga
conto delle particolari esigenze che emergono nell’ambito delle attività
di allestimento delle strutture medesime.
Il caso in esame riguarda il
crollo di una torre (cosiddetta
“americana”) installata in un teatro all’aperto caduta durante uno
spettacolo musicale a causa di un improvviso temporale, crollo per il
quale è stato ritenuto responsabile il fabbricante della struttura per
non avere fornito delle opportune istruzioni sul montaggio della stessa e
per non avere altresì indicato nelle istruzioni la necessità di dotare
la torre di opportune controventature e ancoraggi aggiuntivi nel caso
che venisse installata all’aperto al fine di garantire una sufficiente
stabilità per fronteggiare eventuali avverse condizioni atmosferiche ed
eventuali particolari sollecitazioni dinamiche quali quelle dovute al
vento.
Il caso e l’iter
giudiziario
Il Tribunale ha ritenuto il
responsabile legale di una società che aveva realizzata e fornita una torre,
cosiddetta “americana” nonché il responsabile legale della ditta utilizzatrice
colpevoli del delitto di lesioni colpose commesse, con violazione delle norme
sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro in pregiudizio di due persone e li
ha condannati, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche,
alla pena (condonata) di un anno di reclusione ciascuno, nonché al risarcimento
dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore delle costituite parti
civili, alle quali sono state assegnate provvisionali di vario importo.
In fatto, era accaduto che in un teatro
all'aperto, durante uno spettacolo
musicale, a causa di un improvviso temporale, era stata sospesa la
manifestazione e, mentre il pubblico sì allontanava e venivano ritirati gli
strumenti musicali, una forte raffica di vento aveva provocato la caduta di una
torre, composta da due montanti e da una traversa sulla quale erano stati
collocati i proiettori di scena. La torre è precipitata sul palco ed ha
investito le due persone una titolare e l’altra dipendente di una ditta
proprietaria di un pianoforte che stavano portando via con l'ausilio di un
trattorino. A causa dell'incidente i due hanno riportato lesioni vertebrali
dalle quali sono derivate malattie di durata superiore ai quaranta giorni.
Secondo l'
accusa condivisa dal Tribunale, il legale rappresentante della
società che aveva realizzato e fornito la torre alla ditta che doveva
utilizzarla, della quale era responsabile l’altro imputato, aveva per colpa
generica e specifica, quest'ultima individuata nella violazione dell'art. 6
comma 3 del D. Lgs n. 626/1994, cooperato nella produzione dell'evento, avendo
fornito la predetta torre senza le relative istruzioni di montaggio in cui si
facesse esplicito riferimento alla necessità, nel caso di utilizzazione
all'aperto, di dotare il manufatto, oltre che di controventature poste alla
base dei tralicci, di ulteriori solidi ancoraggi (cavi di controventatura infissi
al suolo) che ne garantissero la stabilità anche in presenza di sollecitazioni
dinamiche, come quelle causate dal vento.
La Corte d'Appello, su
impugnazione proposta dai due imputati, in parziale riforma della sentenza di
primo grado, ha
ridotto a due mesi di
reclusione la pena inflitta dal primo giudice confermando, nel resto, la
sentenza impugnata.
Il ricorso in
Cassazione e le motivazioni
Avverso al decisione della Corte di Appello il legale
rappresentante della ditta fabbricante ha fatto
ricorso in cassazione adducendo alcune motivazioni. Ha innanzi
tutto sostenuto il ricorrente che vi fosse stato da parte della Corte di
Appello una erronea applicazione dell’articolo 6 comma 3 del D. Lgs. n.
626/1994 in quanto esso non era un produttore di macchinari, impianti o altri
mezzi tecnici che comportassero l'obbligo delle istruzioni previste dalla
disposizione di legge contestata e la struttura realizzata e venduta all’utente
non si poteva definire quale macchinario o impianto o strumento tecnico nel senso
inteso dalla citata normativa per cui non si poteva in definitiva sostenere la
violazione dell’art. 6 comma 3 del richiamato D. Lgs.. Erroneamente anche i
giudici del merito, secondo il ricorrente, avevano ritenuto che lo stesso, in
quanto costruttore di macchinari,
avesse l'obbligo di fornire, al momento della vendita dei prodotti dallo stesso
fabbricati, istruzioni agli acquirenti e di fornire, altresì, le
controventature necessarie per tenere conto dell’azione del vento nel caso di
installazione della torre all’aperto.
Le decisioni della
Corte di Cassazione
Il ricorso è stato
ritenuto dalla Corte di Cassazione
infondato.
Ha fatto osservare innanzitutto la suprema Corte che, con riferimento alla
riconducibilità del caso in esame nell'ambito della previsione normativa di cui
all'art. 6 comma 3 del D. Lgs n. 626/1994, nessuna lamentela era stata presentata
dal ricorrente davanti alla Corte d'Appello avendo lo stesso in quella sede
solo contestato l'accusa di avere fabbricato e venduto impianti non dotati di dispositivi
di protezione e quindi avendo implicitamente ammesso che la struttura in
questione fosse un vero e proprio impianto nei termini intesi dalla norma sopra
richiamata. “
Ciò, del resto, non par
dubbio”, ha infatti sostenuto la Sez. IV,”
ove si consideri che il termine ‘impianto’ ricomprende qualsiasi
struttura che si renda necessaria allo svolgimento di qualsivoglia attività”
e che comunque non può negarsi che “
la
condotta dell'imputato è stata comunque certamente caratterizzata da imperizia, imprudenza
e negligenza, atteso che la fornitura di una struttura come quella in
oggetto non poteva non essere accompagnata dalla consegna di specifiche
istruzioni ed indicazioni concernenti le modalità di installazione della stessa”.
“
Il montaggio di una torre, destinata a
sostenere in sospensione attrezzature e/o persone, costituita da tralicci
verticali e da una traversa orizzontale”, ha inoltre sostenuto la suprema
Corte, “
non poteva prescindere
dall'indicazione, da parte del fabbricante, di precise istruzioni, anche e
specialmente di quelle concernenti il rispetto di norme di sicurezza volte ad
evitare possibili incidenti”.
Al venditore della
struttura, ha quindi proseguito la Sez. IV, incombeva l'obbligo dì
individuare i possibili rischi connessi
con la destinazione della stessa ed il suo posizionamento, tenendo anche conto
dell'altezza della struttura, nonché l’obbligo di indicare compiutamente gli
interventi ritenuti necessari ai fini della sicurezza, individuazioni ed
indicazioni che avrebbero dovuto esser fornite all'acquirente attraverso la
predisposizione e la consegna di un libretto di istruzioni nel quale avrebbero
dovuto prevedersi le modalità di installazione del manufatto, diverse
ovviamente secondo l'utilizzo dello stesso ed il suo posizionamento in aree
interne o esterne. Né l’imputato, peraltro, ha proseguito la suprema Corte,
poteva eludere le proprie responsabilità sostenendo che la destinazione e la
collocazione della torre non era nota ed era questione riguardante solo
l'installatore in quanto, in realtà, la predisposizione di un manuale di
istruzioni prescinde dalle concrete e diversificate utilizzazioni dell'impianto
che, proprio perché sconosciute al fabbricante, imponevano una specifica
previsione delle diverse modalità di utilizzo e l'indicazione di precise
istruzioni al riguardo.
La suprema Corte ha
fatto osservare, inoltre, che nella circostanza erano stati forniti dal
fabbricante solo dei semplici depiants illustrativi contenenti calcoli riferiti
alla struttura statica lasciando invece agli utilizzatori il compito di
avvalersi di tecnici specializzati per la determinazione delle modalità
d'impiego e per la valutazione della necessità di utilizzare elementi
stabilizzanti suppletivi. Spettava invece al fabbricante, ha sostenuto ancora
la suprema Corte, di eseguire le necessarie valutazioni tecniche in previsione
dell'uso del manufatto anche in area esterna senza pretendere di attribuire a
tecnici esterni, non compiutamente edotti delle capacità di resistenza della
struttura, il compito d'individuare elementi stabilizzanti della stessa. Era,
infatti,
il fabbricante obbligato ad
individuare tali elementi ed a rapportarli anche al montaggio della
struttura in luogo aperto, eventualità certo prevedibile in vista del
diversificato impiego al quale tal genere di manufatto è destinato, laddove avrebbe dovuto evidentemente ricorrersi
a più accurati ancoraggi per garantire la stabilità della struttura esposta
agli eventi atmosferici.
Lo stesso imputato,
del resto, ha così concluso la Sez. IV, dopo l'incidente ha preso coscienza del
problema ed ha incaricato il proprio tecnico di redigere delle istruzioni che
prevedessero la necessità di controventare con tiranti fissati al suolo la
torre in questione nel caso di un utilizzo della stessa in luogo aperto.
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