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"Modifiche al Decreto 81: la prevenzione delle ferite da taglio o da punta"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
19/03/2014 - Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la successiva entrata in vigore - il prossimo 25 marzo 2014 - del
Decreto legislativo n. 19 del 19 febbraio 2014, il nostro paese recepisce finalmente la Direttiva 2010/32/UE in merito alla
prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.
Più volte in questi anni l’Unione Europea e l’ Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) hanno infatti sottolineato i rischi biologici degli
addetti del settore sanitario correlati
alle punture di ago e alle ferite da taglio. Con una puntura o un
taglio si può essere infettati da diversi agenti patogeni presenti nel
sangue (virus, batteri, micosi e altri microrganismi).
Per questo motivo è stata
promulgata una
direttiva per la
prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e
sanitario, la Direttiva 2010/32/UE, che dà attuazione all' accordo
quadro su questi temi sottoscritto da HOSPEEM (Associazione europea datori
di lavoro del settore ospedaliero e sanitario) ed FSESP (Federazione sindacale
europea dei servizi pubblici) nella veste di partner sociali europei.
Il
Decreto Legislativo n. 19 del 19 febbraio 2014, “
Attuazione della direttiva 2010/32/UE che
attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione
delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario” fa
riferimento non solo alla direttiva n. 2010/32/UE del 10 maggio 2010, ma anche:
- alla direttiva 2000/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti
biologici durante il lavoro;
- al Titolo X del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, concernente le
attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione
ad agenti biologici;
- alla risoluzione del Parlamento
europeo del 6 luglio 2006, recante raccomandazioni alla Commissione sulla
protezione dei lavoratori sanitari europei da infezioni trasmissibili per via
ematica a seguito di ferite provocate da aghi;
- alla preliminare deliberazione
del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2013 e la
successiva adottata nella riunione del 14 febbraio 2014.
Con il nuovo decreto
dopo il Titolo X del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 è inserito il Titolo X-bis (Protezione dalle ferite da
taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario) che consta di sei
articoli, dal 286-bis al 286-septies.
L’
ambito di applicazione è indicato nell’
articolo 286-bis dove si segnala che le disposizioni del titolo X-bis
si applicano a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati
da attività sanitarie,
alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo
determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di
formazione sanitaria e i sub-fornitori.
Il nuovo Titolo X-bis dopo una
serie di definizioni (
art. 286-ter)
riporta alcune
misure generali di tutela
(
art. 286-quater), ad esempio con
riferimento all’importanza della formazione del personale e alla necessità di
adottare
misure idonee ad eliminare o
contenere al massimo il rischio di ferite ed infezioni sul lavoro attraverso
l'elaborazione di una politica globale di prevenzione che tenga conto delle
tecnologie più avanzate, dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei
fattori psicosociali legati all'esercizio della professione e dell'influenza
esercitata sui lavoratori dall'ambiente di lavoro.
L’
art. 286-quinquies affronta invece il tema della
valutazione dei rischi: il datore di
lavoro dovrà garantire che la valutazione includa la determinazione del livello
di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle
modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che
comportano ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di
infezione, nella consapevolezza dell'importanza di un ambiente di lavoro ben
organizzato e dotato delle necessarie risorse.
Per concludere riportiamo alcune informazioni dall’ultimo
articolo (
art. 286-sexies) relativo
alle
misure di prevenzione specifiche.
Qualora la valutazione dei rischi
evidenzi il rischio di ferite da
taglio o da punta e di infezione, il datore di lavoro deve adottare le seguenti
misure:
a) definizione e attuazione di
procedure di utilizzo e di eliminazione
in sicurezza di dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati con
sangue e materiali biologici a rischio,
garantendo l'installazione di contenitori debitamente segnalati e tecnicamente
sicuri per la manipolazione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e
di materiale da iniezione usa e getta, posti quanto più vicino possibile alle
zone in cui sono utilizzati o depositati oggetti taglienti o acuminati; le
procedure devono essere periodicamente sottoposte a processo di valutazione per
testarne l'efficacia e costituiscono parte integrante dei programmi di informazione
e formazione dei lavoratori;
b) eliminazione dell'uso di
oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente
necessario;
c) adozione di dispositivi medici
dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza;
d) divieto immediato della
pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di
protezione e sicurezza per le punture;
e) sorveglianza sanitaria;
f) effettuazione di
formazione in ordine a: uso corretto di
dispositivi medici taglienti dotati di meccanismi di protezione e sicurezza; procedure
da attuare per la notifica, la risposta ed il monitoraggio post-esposizione; profilassi
da attuare in caso di ferite o punture, sulla base della valutazione della
capacità di infettare della fonte di rischio.
g) informazione per mezzo di
specifiche
attività di sensibilizzazione,
anche in collaborazione con le associazioni sindacali di categoria o con i rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza, attraverso la diffusione di materiale
promozionale riguardante: programmi di sostegno da porre in essere a seguito di
infortuni; differenti rischi associati all'esposizione al sangue ed ai liquidi
organici e derivanti dall'utilizzazione di dispositivi medici taglienti o
acuminati; norme di precauzione da adottare per lavorare in condizioni di
sicurezza; corrette procedure di uso e smaltimento dei dispositivi medici
utilizzati; importanza, in caso di infortunio, della segnalazione da parte del
lavoratore di informazioni pertinenti a completare nel dettaglio le modalità di
accadimento; importanza dell'immunizzazione; vantaggi e inconvenienti della
vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa preventiva o in caso di
esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccini efficaci; tali
vaccini devono essere dispensati gratuitamente a tutti i lavoratori ed agli
studenti che prestano assistenza sanitaria ed attività ad essa correlate nel
luogo di lavoro;
h) previsione delle
procedure che devono essere adottate in
caso di ferimento del lavoratore per: prestare cure immediate al ferito,
inclusa la profilassi post-esposizione e gli esami medici necessari e, se del
caso, l'assistenza psicologica; assicurare la corretta notifica e il successivo
monitoraggio per l'individuazione di adeguate misure di prevenzione, da attuare
attraverso la registrazione e l'analisi delle cause, delle modalità e
circostanze che hanno comportato il verificarsi di infortuni derivanti da
punture o ferite e i successivi esiti, garantendo la riservatezza per il
lavoratore.
Direttiva
2010/32/UE del Consiglio del 10 maggio 2010 che attua l’accordo quadro,
concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o
da punta nel settore ospedaliero e sanitario (formato PDF, 745 kB).
Tiziano Menduto
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