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"Sulla responsabilità del datore di lavoro anche nei confronti di terzi"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
24/03/2014 -
Il commento
Nel confermare in questa sentenza la responsabilità di un datore di
lavoro nel caso che lo stesso non abbia provveduto a disporre la
segnaletica di sicurezza nell’ambito della propria azienda, essendo
stato vittima di tale omissione un soggetto esterno alla organizzazione
dell’azienda stessa, la Corte di Cassazione ha colto l’occasione per
ribadire quando già dalla stessa Corte affermato in precedenti
espressioni citando esplicitamente la sentenza n. 23147 del 17/4/2012, secondo la quale, in tema di prevenzione nei luoghi di lavoro,
le
norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei
lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a
tutela dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro,
indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il
titolare dell'impresa ragione per cui, ove in tali luoghi si verifichino
a danno di terzi i reati di lesioni o di omicidio colposi legati a
violazioni delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è
sufficiente che sussista tra la violazione stessa e l'evento dannoso un
legame causale e ciò sempre che la presenza del soggetto estraneo
all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento
dell'infortunio, non rivesta carattere di anormalità,
atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso
eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e sempre che la norma
violata miri a prevenire l'incidente verificatosi.
Il fatto e il ricorso
in Cassazione
Il Tribunale ha condannato
l’amministratore unico di una azienda alla pena di 6.000,00 euro di ammenda
perché ritenuto colpevole, quale datore di lavoro del reato ex art.163 del D.
Lgs. n. 81 del 2008 per avere omesso di installare la necessaria cartellonistica
che informasse di una situazione di pericolo e, in particolare, della presenza
di una piattaforma sovrastante al cancello d'ingresso del piazzale aziendale
utilizzato dai mezzi di trasporto, avendo ritenuto il Tribunale stesso che lo
scontro avvenuto fra un automezzo in entrata e la piattaforma stessa abbia
messo in evidenza l'omessa adozione della necessaria segnaletica di sicurezza.
Avverso la decisione del
Tribunale l’amministratore unico ha proposto ricorso tramite il difensore,
sostenendo che il giudice avesse applicato non correttamente una disposizione
di legge, posta alla base del capo di imputazione, che è rivolta ai soli
dipendenti del " datore
di lavoro" e che non può pertanto avere come riferimento coloro che
non sono legati all'azienda da un rapporto di lavoro, come è appunto il
conducente di un automezzo di altra ditta che fa ingresso nel piazzale
dell’azienda medesima,e sostenendo altresì che nella circostanza non fosse
stato preso in considerazione che l'altezza dell'automezzo in entrata era superiore
ai limiti fissati dal Codice della strada.
Le decisioni della Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione ha
rigettato il ricorso presentato ponendo
in evidenza innanzitutto che l'eventuale violazione delle norme del Codice
della Strada commessa dal conducente del mezzo che è entrato in collisione con
la piattaforma non fa venire meno l'obbligo per il titolare dell'azienda, se
questo sussiste, di provvedere alla segnalazione di un ostacolo anche se solo
potenziale. La stessa Corte ha ritenuto, altresì, infondato il ricorso relativo
all’applicazione delle norme di sicurezza anche a persone
non legate all’azienda con un rapporto di lavoro, e ha ricordato in merito il
principio fissato dalla Corte stessa con la sentenza della Sez. IV n. 23147 del
17/4/2012 secondo il quale “
In tema di
prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche non sono dettate
soltanto per la tutela dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma
sono dettate anche a tutela dei
terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente
dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa. Ne
consegue che ove in tali luoghi vi siano macchine non munite dei presidi
antinfortunistici e si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di
omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con
violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui
agli artt. 589, comma secondo, e 590, comma terzo, cod. pen., nonché la
perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590. u.c.,
cod. pen., è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e
l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre se il fatto sia
ricollegabile all'inosservanza delle predette norme secondo i principi di cui
agli artt. 40 e 41 cod. pen., e cioè sempre che la presenza di soggetto passivo
estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento
dell'infortunio non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità
tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta
inosservante, e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi".
È un principio, quello sopraindicato, espresso
dalla Corte di Cassazione che la Sez. IV ha inteso condividere anche nel caso
in esame e che, secondo la stessa, bene risponde all'esigenza di prevenzione in
favore di tutti
coloro che vengono in relazione con i luoghi di lavoro, tale dovendosi
intendere anche il piazzale e il relativo accesso utilizzati per il transito e
lo stazionamento dei mezzi che trasportano beni necessari per l'attività
produttiva. È evidente del resto, ha aggiunto la suprema Corte, che “
l'accesso di un automezzo non può dirsi
occasionale o imprevisto e che non appare né illogico né in contrasto con la
volontà della legge la decisione del Tribunale che ha ritenuto omessa la doverosa
segnalazione di una piattaforma che lo stesso ricorrente afferma essere di
poche decine di centimetri più alta del massimo di trasporto consentito”.
E’ evidente, altresì, ha così concluso la Sez. IV, che “
al datore di lavoro è fatto obbligo di apporre tutti i segnali stradali
necessari alla regolazione del traffico interno al luogo di produzione e
all'opificio, cosi confermandosi in modo inequivoco la finalità e il contenuto
delle regole di prevenzione che non possono che avere come riferimento tutti coloro
che vengono a trovarsi coinvolti nella mobilità interna”.
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