"D.Lgs. n. 81/2008: Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro"
fonte www.lavoripubblici.it / Sicurezza
L’art. 2 del T.U. definisce “ lavoratore” la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito sono equiparati i soci di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi. Sono altresì equiparati al lavoratori e pertanto godono delle medesime tutele, i praticanti, gli stagisti ed i tirocinanti. Si consideri il caso limite di uno studio professionale senza dipendenti ma con un solo praticante, anche in questo caso il professionista è soggetto agli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
Lo stesso articolo definisce “ datore di lavoro” il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
La prima figura incaricata di garantire la sicurezza sul lavoro e sulla quale ricade l’obbligo del mantenimento dei livelli della stessa è il datore di lavoro; tale ruolo comprende un quadro variegato di attività obbligatorie raggruppabili nei seguenti profili:
- organizzare la struttura per sicurezza;
- analizzare/valutare tutti i rischi e programmare il piano di miglioramento della sicurezza;
- gestire la sicurezza sul lavoro;
- sorvegliare le condotte aziendali in materia.
L’art. 16 del T.U., consente al datore di lavoro di delegare alcune funzioni, entro specifici limiti e condizioni. Tuttavia, non sono delegabili:
- la valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei rischi (DVR), che il datore di lavoro effettua in collaborazione con il RSPP e il Medico Competente;
- la designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi.
Oltre al
RSPP il datore di lavoro deve individuare gli
(eventuali) dirigenti della sicurezza, i preposti della sicurezza, gli
addetti per l’emergenza e il medico competente.
A tal proposito, fondamentale è la collaborazione tecnica del RSPP
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), che continua ad
essere, anche nel disegno organizzativo espresso dal decreto, il
“braccio destro” tecnico del datore di lavoro. Il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione deve essere in possesso di adeguato
titolo di studio, attitudini e capacità adeguate alla natura dei rischi
presenti su luogo di lavoro.
La mancata osservazione e/o violazione delle norme fissate in materia
di igiene sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni comporta pene
che possono prevedere anche l’arresto. Il quadro delle sanzioni a carico
del datore è estremamente variegato e tale da coprire, in modo
puntuale, un numero esteso di infrazioni. È previsto, ad esempio,
l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 4.400
per l’omessa valutazione dei rischi e mancata elaborazione del DVR, la
stessa pena è prevista nel caso di mancata nomina del RSPP;
arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500 a € 6.000
per la mancata nomina del medico competente. Si fa presente, inoltre,
che la mancata effettuazione della valutazione dei rischi, comporta, in
caso di assunzioni con contratti di lavoro a termine, la nullità della
clausola di apposizione del termine e pertanto, il contratto si deve
ritenere a tempo indeterminato.
È chiaro che fanno capo al datore di lavoro la maggior parte delle
attività volte alla messa in sicurezza dei luoghi di lavoro; e spesso è
difficile sostenere, per un grandissimo numero di datori di lavoro, il
carico delle "cose da fare", se queste ultime si vogliono realizzare in
autonomia. Soprattutto nelle piccole e nelle piccolissime realtà
aziendali, la miriade di attività datoriali, spesso, non è neppure
conosciuta e resta, anche dopo il nuovo testo legislativo, uno "scoglio"
insuperabile per molte di esse. Il risultato conseguente è un altissimo
"rischio" che la sicurezza sul lavoro si realizzi solo in modo
frammentario e in modo puramente formale.
Risulta, pertanto, di fondamentale importanza per il datore di lavoro,
affidarsi a professionisti specializzati per ottenere il relativo
supporto tecnico e formativo necessario per la realizzazione di un
sistema efficace di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro e per
il sostenimento di un adeguato percorso di formazione conforme al D.lgs.
81/2008.
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